Uno dei reati “più frequenti” nei giudizi per separazione e divorzio è quello di Violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall’art. 570 del codice penale.
Cosa prevede l’art 570 del codice penale:
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.
Non è sufficiente un generico riferimento ad una situazione di difficoltà economica per escludere la penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 570 del codice penale in caso di mancata corresponsione del mantenimento fissato dal giudice civile.
La giurisprudenza di merito è sempre più orientata a valutare con criteri estremamente rigorosi il così detto “stato di impossibilità” che solo può far venir meno la responsabilità penale del soggetto che non ottemperi all’obbligo di mantenimento impostogli da una sentenza civile.
Con l’entrata in vigore dell’art. 3 della L. 8 febbraio 2006, n. 54, è stata parificata la violazione degli obblighi di mantenimento previsti dalle sentenze di divorzio alla violazione dei medesimi obblighi previsti nelle sentenze di separazione personale.
Per quanto concerne l’elemento soggettivo, la fattispecie di cui all’art. 570 c.p. non richiede il dolo intenzionale, essendo sufficiente il dolo generico ai fini della configurazione del reato.
Pertanto, l’unica possibilità a disposizione dell’imputato per evitare una condanna è rappresentata dalla dimostrazione di una situazione di impossibilità incolpevole che sola potrà avere efficacia scriminante.
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Avv. Francesco Pavan