Interessante sentenza della Corte di Cassazione, che può tornare utile per molte aziende, grandi o piccole, alle prese con la difficoltà di incassare i propri crediti e l’obbligo di anticipare l’iva sulle fatture emesse.
In caso di condanna conseguente al mancato pagamento dell’Iva, l’imputato può invocare l’impossibilità di adempiere il debito d’imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, attraverso l’assoluzione degli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che lo ha investito, sia il profilo dell’impossibilità di fronteggiare la crisi tramite il ricorso a misure idonee.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 37089/18; depositata il 1° agosto)
I fatti
L’imputato veniva condannato dalla Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, per non aver versato l’Iva per gli anni di imposta 2009, 2010 e 2011 in qualità di legale rappresentante di un consorzio.
Questi ricorre in Cassazione denunciando che la Corte territoriale avrebbe riformato interamente la pronuncia assolutoria di primo grado senza verificare la corposa documentazione in atti, tale da evidenziare un’ipotesi di forza maggiore.
In particolare dalla documentazione si evincerebbe che il mancato pagamento dell’Iva era stato causato da un evento imprevisto ed imprevedibile, ossia il fallimento di 5 tra i più importanti clienti, che non avevano pagato le prestazioni ricevute, nonostante i numerosi tentativi da parte del consorzio di sollecito al pagamento.
Non era stato preso in considerazione, inoltre, l’impegno da parte dell’imputato di proprie risorse patrimoniali per far fronte al pagamento delle fatture.
La decisione della Cassazione.
La Cassazione, in primo luogo, evidenzia come avendo a stessa Corte d’Appello riconosciuto che l’aspettativa del consorzio di ricevere il pagamento delle prestazioni offerte, a fondamento dell’emissione delle fatture, era rimasta disattesa per il fallimento dei principali clienti e già questo fatto porterebbe alla conclusione che non ci sarebbe stata nessuna omissione nel versamento Iva.
In secondo luogo, osservano gli Ermellini come i Giudici di seconde cure non abbiano preso proprio in considerazione gli interventi del ricorrente adottati per far fronte alla grave crisi verificatasi, come l’impiego del proprio patrimonio.
Elemento questo del tutto rilevante nella verifica dell’elemento soggettivo del reato.
Per questi motivi la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello.
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Avv. Francesco Pavan;