
Mantenimento Figli Maggiorenni: cosa sapere
La decisione di accogliere e mantenere il figlio maggiorenne in casa non può integrare una modalità alternativa di adempimento dell’obbligazione che può scegliere unilateralmente il genitore obbligato.
Cass. civ., sez. I, ord., 10 febbraio 2025, n. 3329
I Fatti
Un ragazzo ventiduenne, studente universitario che viveva da solo, avviava un procedimento nei confronti della madre con il quale chiedeva al Tribunale di Torino di condannare la signora a corrispondergli un contributo al mantenimento.
Il Tribunale condannava la madre a corrispondere al figlio a titolo di contributo al mantenimento l’assegno mensile di € 900,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale confermava l’onere in capo al padre del ragazzo di continuare a versare a quest’ultimo l’importo di€ 1.082,00 a titolo di contributo al di lui mantenimento oltre al restante 50% delle spese straordinarie.
Mantenimento Figli Maggiorenni: cosa sapere
Avverso la decisione di primo grado la signora proponeva appello avanti la Corte d’Appello di Torino.
La Corte, in parziale accoglimento dell’impugnazione, disponeva la revoca della condanna della madre a corrispondere al figlio l’importo mensile a titolo di contributo al mantenimento, confermando il solo obbligo della stessa a corrispondere al figlio il 50% delle spese straordinarie.
Per i Giudici di secondo grado, tenuto conto che l’obbligazione alimentare assume aspetti di obbligazione alternativa, è possibile per l’obbligato scegliere tra la corresponsione di un assegno e l’accoglimento della persona nella propria casa.
Il figlio non poteva richiedere alla madre il contributo al mantenimento perché la signora non aveva avvallato la sua scelta di abbandonare la casa familiare materna per andare a vivere da solo.
La Corte d’Appello affermava, inoltre, che non poteva essere imposto alla madre l’onere di contribuire al mantenimento del figlio visto che quest’ultimo già riceveva dal padre un importante contributo mensile oltre all’integrale pagamento delle spese straordinarie.
La decisione della Cassazione
Avverso la decisione il ragazzo proponeva ricorso in Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ove la Corte d’Appello aveva affermato che l’assegno di mantenimento richiesto avesse esclusivamente natura alimentare.
Il ragazzo lamentava, inoltre, una violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto che la contribuzione al mantenimento del figlio da parte del padre fosse sufficiente senza tenere in considerazione che, per legge, entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli secondo il criterio di proporzionalità e del tenore di vita dagli stessi goduto durante la convivenza con i genitori.
Mantenimento Figli Maggiorenni: cosa sapere
Letto il ricorso, gli Ermellini ne dichiaravano la fondatezza.
La Corte di Cassazione riprendendo l’ormai consolidata giurisprudenza in punto contributo al mantenimento dei figli, ricorda che l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente è differente, per finalità e presupposti, dall’obbligo alimentare.
Conseguentemente il genitore obbligato a mantenere il figlio non può scegliere unilateralmente di adempiere all’obbligo mediante accoglimento in casa del figlio, costituendo quest’ultimo fatto, semmai, un elemento da valutare ai fini della quantificazione dell’assegno.
In merito poi alla determinazione dell’ammontare dell’assegno gli Ermellini, ricordando il principio di legge secondo cui entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli proporzionalmente alle proprie sostanze.
Mantenimento Figli Maggiorenni: cosa sapere
La Corte di cassazione, in accoglimento al ricorso presentato dal ragazzo, esprimeva due principi di diritto.
Con il primo evidenziava l’impossibilità di applicare all’obbligo di mantenere i figli la disciplina relativa all’adempimento delle obbligazioni alimentari, con la conseguenza che la decisione di accogliere e mantenere il figlio in casa non può integrare una modalità alternativa di adempimento dell’obbligazione che può scegliere unilateralmente il genitore obbligato.
Con il secondo spiegava che ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve tenersi conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata delle consistenze di entrambi.
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Avv. Francesco Pavan