Opera abusiva in zona sismica: niente sanatoria né particolare tenuità del fatto
In materia di opere in zona sismica, il deposito postumo degli elaborati e la sanatoria edilizia non estinguono il reato antisismico né rendono applicabile la particolare tenuità del fatto.
Cass. pen., sez. III, ud. 15 gennaio 2026 (dep. 26 gennaio 2026), n, 2923
L'imputato era stato ritenuto responsabile per avere eseguito, in zona sismica, interventi consistenti nella posa in opera di una scala in cemento armato, nella demolizione non minimale di parte muraria con riposizionamento abusivo di porta e finestre, nonché nella ricostruzione di una porzione di solaio e nella realizzazione di una parete, il tutto in assenza del preventivo deposito degli elaborati progettuali, come richiesto dall'art. 93 d.P.R. 380/2001.
Il primo nucleo motivazionale della decisione è incentrato sulla natura e sugli effetti del deposito postumo della comunicazione ex art. 93 d.P.R. 380/2001 e degli elaborati progettuali presso lo sportello unico. La Cassazione richiama il consolidato orientamento secondo cui il deposito a sanatoria, effettuato dopo la realizzazione delle opere, non determina l'estinzione della contravvenzione antisismica, il cui oggetto di tutela è l'omesso deposito preventivo, e non la mera irregolarità formale dell'atto.
Viene ribadito che l'effetto estintivo connesso alla regolarizzazione postuma, previsto dall'art. 45 d.P.R. 380/2001, è limitato alle sole contravvenzioni urbanistiche, non potendo essere esteso alla disciplina antisismica, che non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza il preventivo titolo abilitativo strutturale.
Ne consegue che la mancanza del deposito preventivo degli elaborati antisismici non solo non è suscettibile di sanatoria penale, ma impedisce anche la sanatoria edilizia, perché fa venir meno a monte l'originaria doppia conformità del progetto edilizio, che avrebbe potuto dirsi tale solo se corredato dei pareri antisismici favorevoli sin dall'origine. ... Vedi altroVedi meno
Assicurazioni, niente compensazione tra premio e indennizzo.
Il credito verso l’assicuratore per il pagamento di indennizzi non è suscettibile di compensazione legale con il debito avente ad oggetto il pagamento del premio assicurativo.
Cass. civ., sez. III, sent., 24 dicembre 2025, n. 33950
La Terza Sezione civile della Cassazione interviene in tema di rapporti tra debito di premio e credito di indennizzo, escludendo in via generale la possibilità di compensazione legale tra le due poste.
Il caso trae origine dall'azione promossa contro una compagnia di assicurazioni per il pagamento di indennizzi relativi a polizze malattia. L'assicuratore aveva eccepito la sospensione della copertura per mancato tempestivo pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 c.c., contestando al contempo la possibilità di compensare il proprio credito per premi con il controcredito, azionato dall'ente, per gli indennizzi dovuti.
Richiamando la struttura economica del contratto di assicurazione e la funzione del premio – solo in minima parte “caricamento” remunerativo, per il resto “premio puro” destinato alla formazione della riserva tecnica – la Corte sottolinea come l'equilibrio del rapporto non si collochi nel singolo contratto, ma nella massa dei rischi e dei premi. Il pagamento del premio è, quindi, condizione pubblicisticamente rilevante di operatività della copertura, non liberamente sostituibile tramite compensazione con crediti di indennizzo.
La Corte, pur dichiarando inammissibile il ricorso, coglie l'occasione per cristallizzare il principio di diritto secondo cui «il credito verso l'assicuratore per il pagamento di indennizzi non è suscettibile di compensazione legale con il debito avente ad oggetto il pagamento del premio assicurativo». ... Vedi altroVedi meno
Legittimo il divieto di animali nei regolamenti di condominio contrattuali
È legittimo e vincolante il divieto di detenere animali domestici previsto da un regolamento condominiale di natura contrattuale accettato dagli acquirenti al momento del rogito. L’art. 1138, comma 5, c.c. - che vieta ai regolamenti condominiali di proibire la detenzione di animali domestici - trova applicazione esclusivamente ai regolamenti di natura assembleare, non a quelli contrattuali, espressione dell’autonomia privata dei condòmini.
Trib. Trento, sent., 6 ottobre 2025, n. 712
La decisione del tribunale trentino si colloca nell'alveo della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di divieto di detenere animali domestici nei condòmini. Con Legge 11 dicembre 2012, n. 220, il Legislatore ha modificato l'art. 1138 c.c. introducendo al quinto comma la disposizione secondo la quale «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».
un complesso residenziale in multiproprietà era disciplinato da un regolamento di natura contrattuale (accettato da ciascun acquirente al momento del rogito). Esso prevedeva il divieto della detenzione di animali domestici all'interno dei singoli alloggi.
Contravvenendo al divieto, una condomina multiproprietaria aveva introdotto il proprio cane durante il periodo di godimento sostenendo l'illegittimità della clausola alla luce del nuovo art. 1138, comma 5, c.c. Il nodo interpretativo era dunque se il divieto contenuto in un regolamento contrattuale antecedente alla riforma del 2012 potesse ritenersi nullo o inefficace in virtù della nuova disciplina.
Il tribunale risolve la questione asserendo che l'art. 1138, comma 5, c.c. si applica esclusivamente ai regolamenti assembleari, ossia quelli approvati a maggioranza dall'assemblea dei condòmini; non a quelli contrattuali poiché rivestono natura negoziale e vincolano le parti in virtù dell'autonomia privata. Tale impostazione si fonda su una lettura sistematica dell'art. 1138 c.c. il quale disciplina la formazione, il contenuto e le modalità di approvazione del regolamento assembleare prevedendo maggioranze e limiti specifici (commi 1-4).
Il divieto del comma 5, pertanto, si inserisce coerentemente in tale contesto e non può estendersi a forme regolamentari di diversa natura. Ne consegue che il regolamento contrattuale - qualificabile come contratto plurilaterale con comunanza di scopo (cfr. Cass. civ., ord. 24957/2020) - resta pienamente efficace purché la clausola limitativa sia chiara, espressa e richiamata nell'atto di acquisto determinando un vincolo accettato volontariamente dall'acquirente (Cass. civ., sez. I, 24526/2022). E' esclusa inoltre l'applicabilità retroattiva dell'art. 1138, comma 5, c.c., in quanto lo ius superveniens (cosiddetto diritto sopravvenuto) non può travolgere rapporti contrattuali validamente costituiti in epoca anteriore. ... Vedi altroVedi meno
Anche i negozi devono concorrere alla spesa per la sostituzione degli ascensori
Le spese di sostituzione dei preesistenti ascensori rientrano nell’àmbito applicativo dell’art. 1124 c.c. il quale impone la ripartizione per la prima metà di spesa in proporzione al valore delle singole unità immobiliari e per la seconda metà in ragione della altezza del piano. La deroga convenzionale ai criteri legali di riparto delle spese è ammissibile, ma deve risultare espressa nel regolamento contrattuale o essere adottata all’unanimità. In assenza di espressa convenzione derogatoria, anche i proprietari dei negozi e locali commerciali - se dotati di accesso al terrazzo condominiale tramite scale ed ascensori - sono obbligati a partecipare alle spese di sostituzione dell'ascensore.
Cass. civ., sez. II, sent., 4 dicembre 2025, n. 31675
La Suprema Corte conferma la decisione di secondo grado che aveva dichiarato illegittima la delibera con la quale alcuni condòmini (proprietari di locali commerciali) venivano esclusi dal riparto delle spese per la sostituzione degli ascensori esistenti. La Cassazione ribadisce che il criterio legale di cui all'art. 1124 c.c. trova applicazione non solo per scale e loro accessori, ma anche per la manutenzione e sostituzione degli ascensori già installati considerati parti comuni essenziali. L'esclusione di alcuni condòmini dalle spese è possibile solo attraverso una convenzione espressa, inserita nel regolamento contrattuale o deliberata all'unanimità, elemento mancante nel caso di specie. Le tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio non contenevano una deroga esplicita riferita alla sostituzione degli ascensori, ma solo ai costi di esercizio e manutenzione sicché correttamente i giudici di merito hanno applicato il criterio legale. Il ricorso del condominio è stato rigettato.
La sentenza affronta un tema spinoso, quello della divisione delle spese per gli ascensori, specie quando sono di particolare rilevanza economica come la sostituzione degli impianti. La vicenda orbita attorno alla contestazione, da parte di due condòmini, della delibera con cui il condominio aveva stabilito la sostituzione di quattro ascensori esistenti e la ripartizione delle spese mediante la Tabella C del regolamento di condominio che escludeva dal riparto i locali commerciali terranei.
Il condominio sosteneva che l'esonero dei negozi dalle spese fosse implicito nella Tabella C allegata al regolamento nella quale i millesimi relativi agli ascensori erano pari a zero. La Cassazione non condivide tale chiave di lettura. Osserva che la Tabella C riguardava le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione e gestione degli ascensori, ma non la sostituzione degli impianti; la sostituzione integra un'opera rientrante nella fattispecie dell'art. 1124 c.c.; il criterio della sola altezza del piano non escludeva l'obbligo dei locali terranei, ma ne disciplinava la quota solo per determinate tipologie di spese. Ne deriva che l'esclusione totale dei locali terranei non era prevista da alcuna disposizione regolamentare con carattere derogatorio. Semplicemente, la tabella non attribuiva millesimi a tali unità per una diversa tipologia di spesa.
Le tabelle millesimali non possono esonerare implicitamente dal pagamento di spese straordinarie specifiche se non dichiarano espressamente tale esonero. I locali commerciali non sono automaticamente esclusi dalle spese dell'ascensore sebbene non lo utilizzino frequentemente. Le assemblee non possono modificare i criteri ripartitivi senza il consenso unanime. ... Vedi altroVedi meno
Autovelox non tarato? Niente multa e taglio dei punti
La multa e la decurtazione dei punti dalla patente non sono valide se manca la prova che l’autovelox sia stato sottoposto alla taratura annuale presso un centro accreditato da Accredia o da organismi firmatari di accordi internazionali di mutuo riconoscimento.
Cass. civ., sez. II, ord., 6 dicembre 2025, n. 31876
Quando il conducente sanzionato contesta il funzionamento dello strumento, spetta alla pubblica amministrazione dimostrare che il dispositivo ha superato sia le verifiche periodiche imposte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, sia l’omologazione, che – come ribadito dalla Suprema Corte – non coincide con la semplice autorizzazione dell’apparecchio. Non è sufficiente l’attestazione contenuta nel verbale degli agenti, che non fa piena prova fino a querela di falso.
La Corte ha accolto il ricorso della società proprietaria del veicolo, decidendo nel merito e annullando il verbale che prevedeva anche la decurtazione di tre punti al conducente. È erronea, pertanto, la valutazione del Tribunale che aveva ritenuto sussistente la taratura del dispositivo solo perché, stando al verbale, la verifica risultava effettuata circa cinque mesi prima dell’infrazione.
Dopo la sentenza costituzionale n. 113/2015, il verbale di contestazione deve attestare che l’apparecchio utilizzato per l’accertamento ha superato le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Se in giudizio il destinatario della sanzione deduce un malfunzionamento, la prova positiva grava sul Comune o sulla Prefettura. L’omologazione necessaria dello strumento non è equiparabile alla mera autorizzazione, come chiarito dall’ordinanza “spartiacque” n. 10505 del 18/04/2024, confermata da costante giurisprudenza, in quanto i due procedimenti hanno caratteristiche, natura e finalità differenti; le circolari ministeriali che prospettano un’equipollenza restano «meri atti amministrativi non provvedimentali».
L’affidabilità della misurazione non può desumersi dal verbale, che non ha fede privilegiata sul punto: l’attestazione del buon funzionamento scaturisce da una mera percezione sensoriale degli agenti al momento del rilievo. Occorrono quindi i certificati di omologazione e conformità, nonché la documentazione di taratura e delle verifiche periodiche. Il D.M. Infrastrutture n. 282/2017 stabilisce che le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con rilascio di apposito certificato, da soggetti operanti in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e successive revisioni, ossia laboratori di taratura accreditati da Accredia – designata quale unico organismo nazionale di accreditamento ai sensi dell’art. 4 della legge n. 99/2009 – oppure da organismi di accreditamento esteri firmatari di accordi internazionali di mutuo riconoscimento.
Dunque, per la legittimità della sanzione non basta una taratura iniziale: è necessario che l’operazione venga ripetuta con cadenza almeno annuale e sia comprovata da idonea certificazione rilasciata da soggetti accreditati. ... Vedi altroVedi meno
Guida in stato di ebbrezza, ok al prelievo anche senza il consenso dell’interessato
Chi provoca un incidente guidando in stato di ebbrezza può essere sottoposto ad accertamenti alcolemici anche senza aver prestato il preventivo consenso.
Cass. pen., sez. IV, ud. 2 dicembre 2025 (dep. 10 dicembre 2025), n. 39744
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza in esame.
Nello specifico, il Tribunale di Pescara ha riconosciuto la responsabilità penale di un imputato per la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), per aver condotto un veicolo con un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l - accertato in concreto in 2,70 g/l - causando un sinistro il 23 settembre 2021 in un comune della provincia di Pescara. Il giudice ha irrogato la pena di quattro mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda, sostituendo la pena detentiva con un'ammenda di 2.400 euro.
Il difensore dell'imputato ha proposto appello, poi convertito dalla Corte d'Appello dell'Aquila in ricorso per cassazione, lamentando l'inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti alcolemici per la mancata comunicazione all'imputato, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., dell'effettuazione di accertamenti sierologici-alcolemici, asseritamente svolti senza il suo consenso.
La Cassazione, tuttavia, ha chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'assenza del consenso al prelievo di campioni biologici eseguito su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria, non per finalità terapeutiche ma per accertare il tasso alcolemico, non comporta l'inutilizzabilità degli esami.
Ciò in quanto la disciplina speciale dell'art. 186 del Codice della strada, attuativa della riserva di legge prevista dall'art. 13, comma 2, Cost., non richiede alcun previo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni. ... Vedi altroVedi meno
Foro del consumatore: la Cassazione ancora la competenza al luogo dello stabile condominiale
In tema di foro del consumatore nei contratti di somministrazione condominiale, è competente il giudice del luogo dell'edificio, non il domicilio dell'amministratore
Cass. civ., sez. III, ord., 10 dicembre 2025, n. 32083
La Terza Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza 10 dicembre 2025, n. 32083, rigetta il regolamento facoltativo di competenza proposto da un Condominio e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Tivoli nella controversia di opposizione a decreto ingiuntivo per corrispettivi di fornitura energetica.
Il nodo interpretativo verteva sull'individuazione del foro del consumatore ex art. 66-bis Codice del consumo in presenza di un contratto di somministrazione concluso dall'amministratore per conto dei partecipanti: vale il luogo in cui si trova lo stabile oppure il domicilio/professionale dell'amministratore pro tempore?
La Corte ribadisce che il condominio è “ente di gestione” privo di personalità distinta; l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei singoli partecipanti, che sono consumatori quando operano per scopi estranei ad attività professionale. Ne discende che il foro del consumatore, inderogabile e funzionale, si determina con riguardo alla residenza o al domicilio del consumatore, da intendersi — per la parte collettiva “Condominio” — come il centro di imputazione degli interessi dei condomini: il luogo dell'edificio, ove si ricevono le forniture e si concretano i servizi comuni.
Il domicilio dell'amministratore rileva solo ai fini delle notificazioni e comunicazioni processuali, al fine di assicurare la certezza della conoscibilità degli atti; non incide, invece, sui criteri di competenza.
La decisione, in continuità con precedenti di legittimità, rafforza la prevedibilità dei fori nei contenziosi seriali delle utility, riducendo il rischio di forum shopping determinato da scelte logistiche del rappresentante. ... Vedi altroVedi meno
Il datore di lavoro può avvalersi di agenzie investigative per licenziare il dipendente
L'agenzia esterna ha il diritto di monitorare le azioni illecite di un dipendente, che potrebbero avere rilievo penale o, comunque, essere idonee ad ingannare il datore di lavoro e a danneggiare il patrimonio aziendale.
Cass. civ., sez. lav., sent., 24 novembre 2025, n. 30821
È legittimo che il datore di lavoro si avvalga di agenzie investigative per controlli svolti in luoghi pubblici, quando tali accertamenti non mirano a verificare le modalità di adempimento dell'obbligazione lavorativa, «bensì ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore, suscettibili di rilievo penale o, comunque, idonei a raggirare il datore di lavoro e a ledere il patrimonio aziendale ovvero l'immagine e la reputazione dell'azienda all'esterno».
La Corte d'appello di Bari ha confermato il rigetto della domanda del lavoratore che contestava il licenziamento per giusta causa intimatogli da un Consorzio pugliese: in tre turni di guardia il dipendente avrebbe fermato l'auto e vi avrebbe sostato all'interno, mentre nei rapporti di servizio da lui redatti dichiarava, per le medesime fasce orarie, di essersi recato in luoghi diversi.
La Corte territoriale ha ritenuto legittima l'attività di indagine svolta dall'agenzia investigativa incaricata dal Consorzio, in quanto mirata ad accertare condotte illecite e non il semplice inadempimento della prestazione, e sul fatto che le condotte ascritte avevano trovato riscontro nella deposizione testimoniale resa dagli investigatori dell'agenzia incaricata.
In linea con i giudici di merito, la Cassazione ha quindi confermato la sussistenza della giusta causa di licenziamento, anche alla luce di precedenti disciplinari per condotte analoghe punite con sanzioni conservative, ed ha escluso che la condotta del datore fosse ritorsiva. ... Vedi altroVedi meno
Contro la sanzione per violazioni del codice stradale meglio l’opposizione giudiziale o il ricorso amministrativo?
La Cassazione chiarisce che l’opposizione giudiziale all’ordinanza-ingiunzione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 resta proponibile anche quando, in precedenza, sia stato esperito il ricorso amministrativo al Prefetto contro il verbale. La distinzione tra il ricorso “alternativo” al verbale (art. 7 d.lgs. 150/2011) e l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione (art. 6 d.lgs. n. 150/2011) è netta: i due rimedi hanno oggetti diversi e non si escludono.
Cass. civ., sez. II, ord. 26 novembre 2025, n. 30960
La vicenda nasce da una sanzione per violazione del Codice della Strada. Dopo il rigetto del ricorso al Prefetto, l'interessato propone opposizione all'ordinanza-ingiunzione davanti al giudice di pace. Quest'ultima viene dichiarata inammissibile perché preceduta dal ricorso amministrativo; la stessa sorte subisce l'appello al Tribunale.
Secondo il Tribunale, infatti, l'art. 7 d.lgs. 150/2011 precluderebbe l'opposizione al giudice se l'interessato ha già scelto la via amministrativa. La difesa replica che l'alternatività vale solo rispetto al verbale (giudice o Prefetto), non rispetto all'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, che è disciplinata dall'art. 6 d.lgs. 150/2011.
Analizzando il caso, la Cassazione ricostruisce la sequenza normativa: in primo luogo il ricorso al Prefetto (artt. 203-204 CdS) o, in alternativa, l'opposizione al verbale ex art. 7 d.lgs. 150/2011; separatamente, contro l'ordinanza-ingiunzione è sempre esperibile l'opposizione ex art. 6 d.lgs. 150/2011. Quest'ultima non è un controllo formale sull'atto, ma un giudizio pieno sul rapporto sanzionatorio, nel quale l'interessato può riproporre anche le doglianze già svolte in sede amministrativa.
In altre parole, l'alternatività tra Prefetto e giudice ex art. 7 d.lgs. 150/2011 riguarda l'impugnazione del verbale. L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 6 d.lgs. 150/2011 resta proponibile anche se l'interessato ha già esperito il ricorso al Prefetto. Infine, nel giudizio ex art. 6, il giudice decide sul rapporto sanzionatorio con piena cognizione, potendo valutare anche le doglianze già svolte in sede amministrativa. ... Vedi altroVedi meno
Pavan & Girotto Studio Legale
Opera abusiva in zona sismica: niente sanatoria né particolare tenuità del fatto
In materia di opere in zona sismica, il deposito postumo degli elaborati e la sanatoria edilizia non estinguono il reato antisismico né rendono applicabile la particolare tenuità del fatto.
Cass. pen., sez. III, ud. 15 gennaio 2026 (dep. 26 gennaio 2026), n, 2923
L'imputato era stato ritenuto responsabile per avere eseguito, in zona sismica, interventi consistenti nella posa in opera di una scala in cemento armato, nella demolizione non minimale di parte muraria con riposizionamento abusivo di porta e finestre, nonché nella ricostruzione di una porzione di solaio e nella realizzazione di una parete, il tutto in assenza del preventivo deposito degli elaborati progettuali, come richiesto dall'art. 93 d.P.R. 380/2001.
Il primo nucleo motivazionale della decisione è incentrato sulla natura e sugli effetti del deposito postumo della comunicazione ex art. 93 d.P.R. 380/2001 e degli elaborati progettuali presso lo sportello unico.
La Cassazione richiama il consolidato orientamento secondo cui il deposito a sanatoria, effettuato dopo la realizzazione delle opere, non determina l'estinzione della contravvenzione antisismica, il cui oggetto di tutela è l'omesso deposito preventivo, e non la mera irregolarità formale dell'atto.
Viene ribadito che l'effetto estintivo connesso alla regolarizzazione postuma, previsto dall'art. 45 d.P.R. 380/2001, è limitato alle sole contravvenzioni urbanistiche, non potendo essere esteso alla disciplina antisismica, che non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza il preventivo titolo abilitativo strutturale.
Ne consegue che la mancanza del deposito preventivo degli elaborati antisismici non solo non è suscettibile di sanatoria penale, ma impedisce anche la sanatoria edilizia, perché fa venir meno a monte l'originaria doppia conformità del progetto edilizio, che avrebbe potuto dirsi tale solo se corredato dei pareri antisismici favorevoli sin dall'origine. ... Vedi altroVedi meno
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Incontro pubblico che ha visto come relatore il Prof. Avv. Dimitri Girotto ... Vedi altroVedi meno
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Assicurazioni, niente compensazione tra premio e indennizzo.
Il credito verso l’assicuratore per il pagamento di indennizzi non è suscettibile di compensazione legale con il debito avente ad oggetto il pagamento del premio assicurativo.
Cass. civ., sez. III, sent., 24 dicembre 2025, n. 33950
La Terza Sezione civile della Cassazione interviene in tema di rapporti tra debito di premio e credito di indennizzo, escludendo in via generale la possibilità di compensazione legale tra le due poste.
Il caso trae origine dall'azione promossa contro una compagnia di assicurazioni per il pagamento di indennizzi relativi a polizze malattia.
L'assicuratore aveva eccepito la sospensione della copertura per mancato tempestivo pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 c.c., contestando al contempo la possibilità di compensare il proprio credito per premi con il controcredito, azionato dall'ente, per gli indennizzi dovuti.
Richiamando la struttura economica del contratto di assicurazione e la funzione del premio – solo in minima parte “caricamento” remunerativo, per il resto “premio puro” destinato alla formazione della riserva tecnica – la Corte sottolinea come l'equilibrio del rapporto non si collochi nel singolo contratto, ma nella massa dei rischi e dei premi.
Il pagamento del premio è, quindi, condizione pubblicisticamente rilevante di operatività della copertura, non liberamente sostituibile tramite compensazione con crediti di indennizzo.
La Corte, pur dichiarando inammissibile il ricorso, coglie l'occasione per cristallizzare il principio di diritto secondo cui «il credito verso l'assicuratore per il pagamento di indennizzi non è suscettibile di compensazione legale con il debito avente ad oggetto il pagamento del premio assicurativo». ... Vedi altroVedi meno
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Legittimo il divieto di animali nei regolamenti di condominio contrattuali
È legittimo e vincolante il divieto di detenere animali domestici previsto da un regolamento condominiale di natura contrattuale accettato dagli acquirenti al momento del rogito.
L’art. 1138, comma 5, c.c. - che vieta ai regolamenti condominiali di proibire la detenzione di animali domestici - trova applicazione esclusivamente ai regolamenti di natura assembleare, non a quelli contrattuali, espressione dell’autonomia privata dei condòmini.
Trib. Trento, sent., 6 ottobre 2025, n. 712
La decisione del tribunale trentino si colloca nell'alveo della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di divieto di detenere animali domestici nei condòmini.
Con Legge 11 dicembre 2012, n. 220, il Legislatore ha modificato l'art. 1138 c.c. introducendo al quinto comma la disposizione secondo la quale «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».
un complesso residenziale in multiproprietà era disciplinato da un regolamento di natura contrattuale (accettato da ciascun acquirente al momento del rogito).
Esso prevedeva il divieto della detenzione di animali domestici all'interno dei singoli alloggi.
Contravvenendo al divieto, una condomina multiproprietaria aveva introdotto il proprio cane durante il periodo di godimento sostenendo l'illegittimità della clausola alla luce del nuovo art. 1138, comma 5, c.c.
Il nodo interpretativo era dunque se il divieto contenuto in un regolamento contrattuale antecedente alla riforma del 2012 potesse ritenersi nullo o inefficace in virtù della nuova disciplina.
Il tribunale risolve la questione asserendo che l'art. 1138, comma 5, c.c. si applica esclusivamente ai regolamenti assembleari, ossia quelli approvati a maggioranza dall'assemblea dei condòmini; non a quelli contrattuali poiché rivestono natura negoziale e vincolano le parti in virtù dell'autonomia privata.
Tale impostazione si fonda su una lettura sistematica dell'art. 1138 c.c. il quale disciplina la formazione, il contenuto e le modalità di approvazione del regolamento assembleare prevedendo maggioranze e limiti specifici (commi 1-4).
Il divieto del comma 5, pertanto, si inserisce coerentemente in tale contesto e non può estendersi a forme regolamentari di diversa natura.
Ne consegue che il regolamento contrattuale - qualificabile come contratto plurilaterale con comunanza di scopo (cfr. Cass. civ., ord. 24957/2020) - resta pienamente efficace purché la clausola limitativa sia chiara, espressa e richiamata nell'atto di acquisto determinando un vincolo accettato volontariamente dall'acquirente (Cass. civ., sez. I, 24526/2022).
E' esclusa inoltre l'applicabilità retroattiva dell'art. 1138, comma 5, c.c., in quanto lo ius superveniens (cosiddetto diritto sopravvenuto) non può travolgere rapporti contrattuali validamente costituiti in epoca anteriore. ... Vedi altroVedi meno
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Anche i negozi devono concorrere alla spesa per la sostituzione degli ascensori
Le spese di sostituzione dei preesistenti ascensori rientrano nell’àmbito applicativo dell’art. 1124 c.c. il quale impone la ripartizione per la prima metà di spesa in proporzione al valore delle singole unità immobiliari e per la seconda metà in ragione della altezza del piano.
La deroga convenzionale ai criteri legali di riparto delle spese è ammissibile, ma deve risultare espressa nel regolamento contrattuale o essere adottata all’unanimità.
In assenza di espressa convenzione derogatoria, anche i proprietari dei negozi e locali commerciali - se dotati di accesso al terrazzo condominiale tramite scale ed ascensori - sono obbligati a partecipare alle spese di sostituzione dell'ascensore.
Cass. civ., sez. II, sent., 4 dicembre 2025, n. 31675
La Suprema Corte conferma la decisione di secondo grado che aveva dichiarato illegittima la delibera con la quale alcuni condòmini (proprietari di locali commerciali) venivano esclusi dal riparto delle spese per la sostituzione degli ascensori esistenti. La Cassazione ribadisce che il criterio legale di cui all'art. 1124 c.c. trova applicazione non solo per scale e loro accessori, ma anche per la manutenzione e sostituzione degli ascensori già installati considerati parti comuni essenziali.
L'esclusione di alcuni condòmini dalle spese è possibile solo attraverso una convenzione espressa, inserita nel regolamento contrattuale o deliberata all'unanimità, elemento mancante nel caso di specie.
Le tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio non contenevano una deroga esplicita riferita alla sostituzione degli ascensori, ma solo ai costi di esercizio e manutenzione sicché correttamente i giudici di merito hanno applicato il criterio legale.
Il ricorso del condominio è stato rigettato.
La sentenza affronta un tema spinoso, quello della divisione delle spese per gli ascensori, specie quando sono di particolare rilevanza economica come la sostituzione degli impianti. La vicenda orbita attorno alla contestazione, da parte di due condòmini, della delibera con cui il condominio aveva stabilito la sostituzione di quattro ascensori esistenti e la ripartizione delle spese mediante la Tabella C del regolamento di condominio che escludeva dal riparto i locali commerciali terranei.
Il condominio sosteneva che l'esonero dei negozi dalle spese fosse implicito nella Tabella C allegata al regolamento nella quale i millesimi relativi agli ascensori erano pari a zero.
La Cassazione non condivide tale chiave di lettura.
Osserva che la Tabella C riguardava le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione e gestione degli ascensori, ma non la sostituzione degli impianti; la sostituzione integra un'opera rientrante nella fattispecie dell'art. 1124 c.c.; il criterio della sola altezza del piano non escludeva l'obbligo dei locali terranei, ma ne disciplinava la quota solo per determinate tipologie di spese. Ne deriva che l'esclusione totale dei locali terranei non era prevista da alcuna disposizione regolamentare con carattere derogatorio. Semplicemente, la tabella non attribuiva millesimi a tali unità per una diversa tipologia di spesa.
Le tabelle millesimali non possono esonerare implicitamente dal pagamento di spese straordinarie specifiche se non dichiarano espressamente tale esonero. I locali commerciali non sono automaticamente esclusi dalle spese dell'ascensore sebbene non lo utilizzino frequentemente. Le assemblee non possono modificare i criteri ripartitivi senza il consenso unanime. ... Vedi altroVedi meno
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Autovelox non tarato? Niente multa e taglio dei punti
La multa e la decurtazione dei punti dalla patente non sono valide se manca la prova che l’autovelox sia stato sottoposto alla taratura annuale presso un centro accreditato da Accredia o da organismi firmatari di accordi internazionali di mutuo riconoscimento.
Cass. civ., sez. II, ord., 6 dicembre 2025, n. 31876
Quando il conducente sanzionato contesta il funzionamento dello strumento, spetta alla pubblica amministrazione dimostrare che il dispositivo ha superato sia le verifiche periodiche imposte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, sia l’omologazione, che – come ribadito dalla Suprema Corte – non coincide con la semplice autorizzazione dell’apparecchio.
Non è sufficiente l’attestazione contenuta nel verbale degli agenti, che non fa piena prova fino a querela di falso.
La Corte ha accolto il ricorso della società proprietaria del veicolo, decidendo nel merito e annullando il verbale che prevedeva anche la decurtazione di tre punti al conducente.
È erronea, pertanto, la valutazione del Tribunale che aveva ritenuto sussistente la taratura del dispositivo solo perché, stando al verbale, la verifica risultava effettuata circa cinque mesi prima dell’infrazione.
Dopo la sentenza costituzionale n. 113/2015, il verbale di contestazione deve attestare che l’apparecchio utilizzato per l’accertamento ha superato le verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Se in giudizio il destinatario della sanzione deduce un malfunzionamento, la prova positiva grava sul Comune o sulla Prefettura.
L’omologazione necessaria dello strumento non è equiparabile alla mera autorizzazione, come chiarito dall’ordinanza “spartiacque” n. 10505 del 18/04/2024, confermata da costante giurisprudenza, in quanto i due procedimenti hanno caratteristiche, natura e finalità differenti; le circolari ministeriali che prospettano un’equipollenza restano «meri atti amministrativi non provvedimentali».
L’affidabilità della misurazione non può desumersi dal verbale, che non ha fede privilegiata sul punto: l’attestazione del buon funzionamento scaturisce da una mera percezione sensoriale degli agenti al momento del rilievo.
Occorrono quindi i certificati di omologazione e conformità, nonché la documentazione di taratura e delle verifiche periodiche. Il D.M. Infrastrutture n. 282/2017 stabilisce che le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con rilascio di apposito certificato, da soggetti operanti in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e successive revisioni, ossia laboratori di taratura accreditati da Accredia – designata quale unico organismo nazionale di accreditamento ai sensi dell’art. 4 della legge n. 99/2009 – oppure da organismi di accreditamento esteri firmatari di accordi internazionali di mutuo riconoscimento.
Dunque, per la legittimità della sanzione non basta una taratura iniziale: è necessario che l’operazione venga ripetuta con cadenza almeno annuale e sia comprovata da idonea certificazione rilasciata da soggetti accreditati. ... Vedi altroVedi meno
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Guida in stato di ebbrezza, ok al prelievo anche senza il consenso dell’interessato
Chi provoca un incidente guidando in stato di ebbrezza può essere sottoposto ad accertamenti alcolemici anche senza aver prestato il preventivo consenso.
Cass. pen., sez. IV, ud. 2 dicembre 2025 (dep. 10 dicembre 2025), n. 39744
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza in esame.
Nello specifico, il Tribunale di Pescara ha riconosciuto la responsabilità penale di un imputato per la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992), per aver condotto un veicolo con un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l - accertato in concreto in 2,70 g/l - causando un sinistro il 23 settembre 2021 in un comune della provincia di Pescara.
Il giudice ha irrogato la pena di quattro mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda, sostituendo la pena detentiva con un'ammenda di 2.400 euro.
Il difensore dell'imputato ha proposto appello, poi convertito dalla Corte d'Appello dell'Aquila in ricorso per cassazione, lamentando l'inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti alcolemici per la mancata comunicazione all'imputato, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., dell'effettuazione di accertamenti sierologici-alcolemici, asseritamente svolti senza il suo consenso.
La Cassazione, tuttavia, ha chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'assenza del consenso al prelievo di campioni biologici eseguito su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria, non per finalità terapeutiche ma per accertare il tasso alcolemico, non comporta l'inutilizzabilità degli esami.
Ciò in quanto la disciplina speciale dell'art. 186 del Codice della strada, attuativa della riserva di legge prevista dall'art. 13, comma 2, Cost., non richiede alcun previo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni. ... Vedi altroVedi meno
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Auguri da tutto lo Staff dello Studio.
#Avvocati, #buonannonuovo ... Vedi altroVedi meno
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Foro del consumatore: la Cassazione ancora la competenza al luogo dello stabile condominiale
In tema di foro del consumatore nei contratti di somministrazione condominiale, è competente il giudice del luogo dell'edificio, non il domicilio dell'amministratore
Cass. civ., sez. III, ord., 10 dicembre 2025, n. 32083
La Terza Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza 10 dicembre 2025, n. 32083, rigetta il regolamento facoltativo di competenza proposto da un Condominio e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Tivoli nella controversia di opposizione a decreto ingiuntivo per corrispettivi di fornitura energetica.
Il nodo interpretativo verteva sull'individuazione del foro del consumatore ex art. 66-bis Codice del consumo in presenza di un contratto di somministrazione concluso dall'amministratore per conto dei partecipanti: vale il luogo in cui si trova lo stabile oppure il domicilio/professionale dell'amministratore pro tempore?
La Corte ribadisce che il condominio è “ente di gestione” privo di personalità distinta; l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei singoli partecipanti, che sono consumatori quando operano per scopi estranei ad attività professionale.
Ne discende che il foro del consumatore, inderogabile e funzionale, si determina con riguardo alla residenza o al domicilio del consumatore, da intendersi — per la parte collettiva “Condominio” — come il centro di imputazione degli interessi dei condomini: il luogo dell'edificio, ove si ricevono le forniture e si concretano i servizi comuni.
Il domicilio dell'amministratore rileva solo ai fini delle notificazioni e comunicazioni processuali, al fine di assicurare la certezza della conoscibilità degli atti; non incide, invece, sui criteri di competenza.
La decisione, in continuità con precedenti di legittimità, rafforza la prevedibilità dei fori nei contenziosi seriali delle utility, riducendo il rischio di forum shopping determinato da scelte logistiche del rappresentante. ... Vedi altroVedi meno
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Buon Natale da tutto lo Studio Legale Pavan & Girotto
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Il datore di lavoro può avvalersi di agenzie investigative per licenziare il dipendente
L'agenzia esterna ha il diritto di monitorare le azioni illecite di un dipendente, che potrebbero avere rilievo penale o, comunque, essere idonee ad ingannare il datore di lavoro e a danneggiare il patrimonio aziendale.
Cass. civ., sez. lav., sent., 24 novembre 2025, n. 30821
È legittimo che il datore di lavoro si avvalga di agenzie investigative per controlli svolti in luoghi pubblici, quando tali accertamenti non mirano a verificare le modalità di adempimento dell'obbligazione lavorativa, «bensì ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore, suscettibili di rilievo penale o, comunque, idonei a raggirare il datore di lavoro e a ledere il patrimonio aziendale ovvero l'immagine e la reputazione dell'azienda all'esterno».
La Corte d'appello di Bari ha confermato il rigetto della domanda del lavoratore che contestava il licenziamento per giusta causa intimatogli da un Consorzio pugliese: in tre turni di guardia il dipendente avrebbe fermato l'auto e vi avrebbe sostato all'interno, mentre nei rapporti di servizio da lui redatti dichiarava, per le medesime fasce orarie, di essersi recato in luoghi diversi.
La Corte territoriale ha ritenuto legittima l'attività di indagine svolta dall'agenzia investigativa incaricata dal Consorzio, in quanto mirata ad accertare condotte illecite e non il semplice inadempimento della prestazione, e sul fatto che le condotte ascritte avevano trovato riscontro nella deposizione testimoniale resa dagli investigatori dell'agenzia incaricata.
In linea con i giudici di merito, la Cassazione ha quindi confermato la sussistenza della giusta causa di licenziamento, anche alla luce di precedenti disciplinari per condotte analoghe punite con sanzioni conservative, ed ha escluso che la condotta del datore fosse ritorsiva. ... Vedi altroVedi meno
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Contro la sanzione per violazioni del codice stradale meglio l’opposizione giudiziale o il ricorso amministrativo?
La Cassazione chiarisce che l’opposizione giudiziale all’ordinanza-ingiunzione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011 resta proponibile anche quando, in precedenza, sia stato esperito il ricorso amministrativo al Prefetto contro il verbale. La distinzione tra il ricorso “alternativo” al verbale (art. 7 d.lgs. 150/2011) e l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione (art. 6 d.lgs. n. 150/2011) è netta: i due rimedi hanno oggetti diversi e non si escludono.
Cass. civ., sez. II, ord. 26 novembre 2025, n. 30960
La vicenda nasce da una sanzione per violazione del Codice della Strada.
Dopo il rigetto del ricorso al Prefetto, l'interessato propone opposizione all'ordinanza-ingiunzione davanti al giudice di pace. Quest'ultima viene dichiarata inammissibile perché preceduta dal ricorso amministrativo; la stessa sorte subisce l'appello al Tribunale.
Secondo il Tribunale, infatti, l'art. 7 d.lgs. 150/2011 precluderebbe l'opposizione al giudice se l'interessato ha già scelto la via amministrativa. La difesa replica che l'alternatività vale solo rispetto al verbale (giudice o Prefetto), non rispetto all'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, che è disciplinata dall'art. 6 d.lgs. 150/2011.
Analizzando il caso, la Cassazione ricostruisce la sequenza normativa: in primo luogo il ricorso al Prefetto (artt. 203-204 CdS) o, in alternativa, l'opposizione al verbale ex art. 7 d.lgs. 150/2011; separatamente, contro l'ordinanza-ingiunzione è sempre esperibile l'opposizione ex art. 6 d.lgs. 150/2011. Quest'ultima non è un controllo formale sull'atto, ma un giudizio pieno sul rapporto sanzionatorio, nel quale l'interessato può riproporre anche le doglianze già svolte in sede amministrativa.
In altre parole, l'alternatività tra Prefetto e giudice ex art. 7 d.lgs. 150/2011 riguarda l'impugnazione del verbale.
L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 6 d.lgs. 150/2011 resta proponibile anche se l'interessato ha già esperito il ricorso al Prefetto.
Infine, nel giudizio ex art. 6, il giudice decide sul rapporto sanzionatorio con piena cognizione, potendo valutare anche le doglianze già svolte in sede amministrativa. ... Vedi altroVedi meno
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