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Se il tasso alcolemico è di poco oltre la soglia consentita, si configura la particolare tenuità del fatto?

La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria che aveva negato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in un procedimento per guida in stato di ebbrezza.

Cass. pen., sez. IV, ud. 11 dicembre 2025 (dep. 14 gennaio 2026), n. 1434

L'imputato era stato sorpreso alla guida con tasso alcolemico pari a 0,85 g/l alla prima prova e 0,82 g/l alla seconda, valori di poco superiori alla soglia penale, e condannato a 20 giorni di arresto ed euro 400 di ammenda all'esito di giudizio abbreviato.

La Suprema Corte richiama il noto testo delle Sezioni Unite Tushaj (Sez. U., 25/02/2016, n. 13681) sull'art. 131-bis c.p., ribadendo che il giudizio di particolare tenuità implica una valutazione complessa e congiunta di tre ordini di indicatori: modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, grado della colpevolezza, alla luce dei parametri di cui all'art. 133, comma 1, c.p. Infatti, non è in discussione la tipicità e l'offensività del fatto, ma il suo “disvalore complessivo” in concreto, che deve risultare di particolare tenuità perché sia esclusa la punibilità.

Sul piano specifico del reato di guida in stato di ebbrezza, la Cassazione ribadisce che l'art. 131-bis è, in astratto, applicabile anche in presenza di soglie differenziate di rilevanza penale e di una corrispondente fattispecie amministrativa sotto soglia.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fondato il diniego dell'art. 131-bis su un unico elemento negativo – la “contestazione ed applicazione” dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, C.d.S. – peraltro neppure formalmente contestata, ritenendo che ciò fosse di per sé sufficiente.

La Suprema Corte censura tale approccio perché non conforme ai criteri cumulativi dell'art. 131-bis: dovevano essere valutati anche gli elementi favorevoli, tra cui il tasso alcolemico di poco superiore alla soglia, l'incensuratezza, le concrete modalità e circostanze del fatto.

Da qui l'annullamento con rinvio, limitatamente al profilo dell'applicabilità dell'art. 131-bis, ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio. 3
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Se il tasso alcolemi

Sono utilizzabili i messaggi WhatsApp estrapolati dallo smartphone e prodotti dalla
dalla persona offesa

Sono utilizzabili le e-mail, i messaggi WhatsApp e gli screeenshot estrapolati dal proprio smartphone e prodotti nel processo dalle stesse persone offese, senza che gli apparati cellulari siano stati oggetto di sequestro.

Cass .pen., sez. VI, ud. 11 marzo 2026 (dep. 17 marzo 2026), n. 10252

La Corte di cassazione afferma che, ai fini dell'utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni via Whatsapp effettuata dalla persona offesa, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie.

Diversa è la fattispecie concreta e diversa è la conclusione giuridica nel caso in cui i messaggi WhatsApp siano stati acquisiti, in violazione dell'art. 254 c.p.p., mediante screenshot eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero, giacché si tratta di atti di indagine che hanno comportato la lesione della segretezza delle comunicazioni, tutelata dall’art. 15 Cost. e correttamente sono stati ritenuti affetti da inutilizzabilità patologica (sez. VI, 11 settembre 2024, n. 39548, Di Francesco, Rv. 287039).
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Sono utilizzabili i

Ritardo aereo: la Cassazione riconosce la libertà di circolazione come parametro per il danno non patrimoniale

In caso di inesatto adempimento del contratto di trasporto aereo, è configurabile un danno non patrimoniale da compressione ingiustificata della libertà di movimento del passeggero, purché allegato e provato, anche tramite presunzioni.

Cass. civ., sez. III, ord., 9 aprile 2026, n. 8999

Due viaggiatori avevano acquistato un collegamento Roma - Dubai - Bangkok per turismo; il primo volo, pur decollato in orario, era stato costretto a rientrare a Roma per un incendio all’aeroporto di destinazione, con successiva ripartenza nel pomeriggio e arrivo a Dubai poco prima di mezzanotte, impedendo la coincidenza per Bangkok prevista.

Il giorno successivo, nonostante la disponibilità di altri voli sulla stessa tratta in fascia mattutina e pomeridiana, la compagnia li reimbarcava solo nella tarda serata, con partenza effettiva oltre la mezzanotte, senza fornire assistenza a terra; i passeggeri trascorrevano la notte in aeroporto, perdendo un giorno di vacanza e il pernottamento già pagato in hotel.

Il Giudice di pace riconosceva un danno non patrimoniale e la compressione del diritto di circolazione, tutelato dall’art. 16 Cost., ma il Tribunale, in appello, negava la risarcibilità.

La Corte di cassazione, invece, richiama il sistema di cui all’art. 2059 c.c. e le Sezioni Unite sul danno non patrimoniale, ribadendo che, nel trasporto aereo internazionale, la lesione di diritti inviolabili – qui la libertà di circolazione ex art. 16 Cost. – può fondare il risarcimento, se il pregiudizio è grave e non futile e se adeguatamente allegato e provato, anche per presunzioni.

Infatti, la Convenzione di Varsavia in materia di trasporto aereo internazionale si limita a stabilire quali siano le condotte di inadempimento che determinano la responsabilità contrattuale del vettore aereo, ma non opera alcuna selezione di interessi di natura non patrimoniale del passeggero. Di conseguenza, non essendovi una previsione normativa espressa, l’ammontare della risarcibilità del danno non patrimoniale subito dal passeggero dovrà essere individuato dal giudice tra i diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale (così, Cass., sez. III, 14 luglio 2015, n. 1466). E tra i diritti costituzionalmente tutelati, individuati dalla stessa Corte in riferimento all’inesatto adempimento del contratto di trasporto aereo, vi è proprio la libertà di circolazione ex art. 16 Cost.

Il Tribunale, nel negare rilievo alla compressione della libertà di movimento derivante dal trattenimento forzato in aeroporto per oltre 24 ore senza assistenza, non si è conformato a tali principi: la sentenza è quindi cassata con rinvio, affinché il giudice del merito rivaluti la domanda risarcitoria alla luce del riconoscimento della libertà di circolazione come parametro costituzionale di riferimento.
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Ritardo aereo: la Ca

Prodotto difettoso: ampliata la responsabilità del distributore

Anche il distributore può essere ritenuto responsabile del prodotto difettoso e considerato “produttore” qualora sfrutti il marchio per accreditarsi presso i consumatori.

Cass. civ., sez. III, ord., 9 aprile 2026, n. 9001

Nella controversia in esame la Corte di Cassazione affronta la questione relativa alla responsabilità da prodotto difettoso, chiarendo come la nozione di “produttore” ai sensi della normativa europea e del Codice del consumo, si estenda sino a coinvolgere la posizione del distributore.
Richiamando la direttiva 85/374/CEE e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Cassazione evidenzia come l’art. 1 della direttiva in questione imputi in linea di principio al produttore la responsabilità per i danni del prodotto difettoso, mentre l’art. 3 designi anche altri soggetti che devono assumersi la responsabilità.
In particolare, la Corte rileva come anche colui che pur non essendo produttore si limiti ad acquistare il prodotto e rivenderlo in un uno Stato membro, possa essere considerato “produttore” se, conformemente all’art. 3, par. 1 della direttiva, si presenti come tale avendo apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto.
La Corte evidenzia inoltre come tale previsione avrebbe dovuto essere interpretata alla luce del quarto considerando della direttiva secondo cui ai fini della protezione del consumatore è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o materia prima sia difettosa.
Si evidenzia come la nozione di produttore, alla stregua della direttiva comunitaria, interpretata dalla Corte di Giustizia, determini un’estensione della nozione di produttore ricomprendendo anche l’importatore e il distributore del bene nel territorio dell’Unione Europea.
Alla stregua del considerando 41 della direttiva, la Corte sottolinea quindi come sia indifferente il fatto che il distributore quando fornisce un prodotto apponga materialmente il marchio o che il suo nome contenga la menzione che è stata apposta su di esso dal fabbricante e che corrisponde al nome di quest’ultimo. In entrambi i casi, infatti, il fornitore sfrutta la coincidenza fra la menzione e la propria denominazione sociale per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto e suscitare nello stesso una fiducia paragonabile a quella che nutrirebbe se il prodotto fosse venduto direttamente dal suo produttore.
Secondo la Corte, tale interpretazione è coerente con la finalità della disciplina europea: garantire un’elevata tutela del consumatore e consentire il risarcimento del danno da prodotti difettosi nei confronti di tutti i soggetti che contribuiscono alla loro immissione sul mercato.
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Prodotto difettoso:

In caso di disabilità a seguito di incidente stradale va risarcito anche il cambio di casa.

"la persona che, resa disabile dal fatto illecito, abbia necessità di trasferirsi in una abitazione adeguata alle sue mutate esigenze, ha diritto di essere risarcita del danno rappresentato dai costi sostenuti per l’acquisto d’un nuovo immobile.
La liquidazione di tale danno, essendo impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa, tenendo conto tuttavia dei proventi o dei frutti che la vittima potrà ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente dimora».

Cass. civ., sez. III, ord., 23 marzo 2026, n. 6947

Secondo i giudici di Cassazione, si è sancita la responsabilità del conducente dell’autobus.
Soprattutto perché si è appurato che «il nesso di causalità tra la condotta dell’autista e il sinistro, affermando che la fermata non prevista fu concausa del sinistro perché: avvenuta su strada priva di marciapiede; avvenuta in orario serale e su strada non adeguatamente illuminata; rese estremamente imprevedibile dagli altri utenti della strada l’attraversamento di pedoni».

Ammontare del danno risarcibile
In Appello si è affermato che tale danno «è risarcibile solo in misura pari alla differenza tra il valore di mercato d’un immobile analogo a quello posseduto prima dell’infortunio ed il maggior costo dell’immobile acquistato» successivamente all’incidente.
I genitori della bambina sostengono, invece, in Cassazione che «in ogni caso, il danno in esame, non potendo essere dimostrato nel suo esatto ammontare, va necessariamente liquidato in via equitativa».
Questa obiezione è ritenuta corretta dai magistrati di Cassazione, i quali, in premessa, ricordano che «il risarcimento del danno deve comprendere il lucro cessante ed il danno emergente, che è rappresentato dai costi sostenuti per elidere le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito».
Ebbene, «per una persona disabile sono conseguenze dannose del fatto illecito la perduta possibilità di compiere in autonomia i gesti della vita quotidiana ed il bisogno di assistenza domestica e fisioterapica.
Se l’una e l’altra di tali conseguenze non possono essere eliminate in ragione delle dimensioni o delle caratteristiche strutturali dell’abitazione della vittima, il costo sostenuto per l’acquisto d’una diversa abitazione costituisce un danno emergente risarcibile».

E' evidente l’errore compiuto in Appello, laddove «è stata omessa la liquidazione» del risarcimento «a fronte di un danno ritenuto esistente».
A questa lacuna dovranno porre rimedio i giudici di secondo grado, tenendo conto del principio, fissato ora dai magistrati di Cassazione.
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In caso di disabilit

Piscina e campo da tennis condominiali: sì ai turni in base ai millesimi, ma senza escludere gli altri condomini

Per l’utilizzo della piscina e del campo da tennis condominiali valgono le regole basate sui millesimi di proprietà, purché non sia escluso l’uso da parte degli altri condomini.

Cass. civ., sez. II, sent., 5 marzo 2026, n. 4966

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di alcuni condomini, di una delibera assembleare che aveva approvato un nuovo regolamento per disciplinare l’utilizzo di queste strutture.

Secondo i ricorrenti, le nuove disposizioni violavano il principio del “pari uso” dei beni comuni previsto dall’art. 1102 c.c. In particolare, il regolamento stabiliva che:
§ il campo da tennis fosse utilizzato a turni, con una distribuzione delle ore settimanali proporzionale ai millesimi di proprietà, consentendo quindi a chi possedeva una quota maggiore dell’edificio di usufruire del campo per un tempo più lungo;
§ l’accesso alla piscina fosse regolato prevedendo che il numero di ospiti invitabili da ciascun condomino fosse anch’esso proporzionato ai millesimi posseduti.

I condomini contrari ritenevano illegittimo tale criterio, sostenendo che i millesimi potessero essere utilizzati solo per la ripartizione delle spese condominiali e non per determinare le modalità di utilizzo dei beni comuni.
A loro avviso, il regolamento finiva per comprimere il diritto di tutti a godere in modo uguale delle parti comuni.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, giudicando infondate le doglianze.

I Giudici hanno ricordato che l’art. 1102 c.c. riconosce a ciascun condomino il diritto di servirsi della cosa comune, a condizione che non ne venga alterata la destinazione e che non sia impedito agli altri di farne uso secondo il loro diritto.
Il principio del “pari uso”, però, non implica che tutti debbano utilizzare il bene in modo identico o contemporaneo.

Secondo l’orientamento ormai consolidato della Corte, ogni partecipante alla comunione può trarre dalla cosa comune anche un’utilità più intensa rispetto agli altri, purché ciò non pregiudichi il diritto altrui di fruirne. In altre parole, il limite non è un’uguaglianza aritmetica nell’uso, ma la salvaguardia della possibilità, per tutti, di godere del bene.
Ne consegue che l’assemblea condominiale può legittimamente introdurre criteri organizzativi – anche parametrati ai millesimi di proprietà – per regolare l’uso di strutture comuni come piscine o campi sportivi, a condizione che tali regole non giungano a escludere o a rendere di fatto impossibile il godimento del bene da parte degli altri condomini.
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Piscina e campo da t

Trasporto di merci e diritto di ritenzione del vettore fino al pagamento del corrispettivo

Il trasportatore ha diritto di trattenere i beni in suo possesso fino al pagamento integrale delle prestazioni rese nell’ambito di un unico rapporto contrattuale.
Ciò vale anche quando i beni devono essere consegnati a un soggetto diverso da quello che ha concluso il contratto di trasporto, come nel caso in esame, in cui la consegna era destinata a una società controllata al 100% dalla controllante che aveva stipulato il contratto.

Cass. civ., sez. II, ord., 6 marzo 2026, n. 5148

La Corte ha precisato l’ambito di applicazione del privilegio speciale previsto dagli artt. 2756 e 2761c.c.: in caso di trasporto, deposito o custodia, infatti, il diritto di ritenzione – purché esercitato nell’ambito di un unico rapporto negoziale – non deve essere limitato a beni il cui valore sia corrispondente o proporzionato all’ammontare del credito, anche quando le cose trasportate, depositate o custodite siano plurime.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: «in presenza di crediti del trasportatore – o del depositario, o del sequestratario – derivanti dall’esecuzione delle prestazioni di trasporto – o deposito, o custodia dei beni sequestrati – il creditore ha diritto di esercitare, nei confronti di chiunque vanti il diritto alla restituzione dei beni trasportati – o depositati, o sequestrati –, il privilegio speciale previsto dal combinato disposto degli artt. 2756 e 2761 c.c., esercitando il diritto di ritenzione dei beni oggetto della sua prestazione sino al pagamento integrale delle sue spettanze, senza essere tenuto a limitare l’esercizio di tale diritto, nel caso di trasporto – o deposito, o sequestro – di una pluralità di cose, a beni il cui valore sia corrispondente, o proporzionale, a quello del credito, con il solo limite che i beni ritenuti devono costituire l’oggetto di un rapporto negoziale unitario».

L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello, che aveva erroneamente escluso la responsabilità della società controllante per i debiti contratti dalla società controllata, ritenendo insussistente un’unitaria direzione delle due entità – la prima di diritto tedesco, la seconda di diritto italiano.

Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la vicenda conformandosi al principio di diritto indicato dalla Cassazione. In particolare, dovrà verificare se il trasportatore abbia agito in buona o mala fede, e se i beni trasportati e trattenuti in forza del privilegio previsto dagli artt. 2756 e 2761 c.c. costituissero oggetto di un rapporto negoziale di trasporto unitario, sebbene attuato attraverso una pluralità di prestazioni, senza che possa assumere rilievo la coincidenza tra il soggetto che ha richiesto la prestazione di trasporto e quello che rivendichi, a qualsiasi titolo, il diritto alla consegna dei beni.

A sostegno del proprio orientamento, la Corte richiama inoltre un principio già affermato in materia di deposito, secondo cui il privilegio spettante al depositario sulle cose detenute in virtù del deposito, a garanzia dei crediti derivanti dal relativo rapporto, è opponibile anche ai terzi titolari di diritti sui beni, purché il depositario sia stato in buona fede, ossia abbia ignorato l’esistenza di tali diritti.

Infine, con riferimento ai beni sui quali può essere esercitato il privilegio speciale previsto dall’art. 2761 c.c., la Cassazione precisa che, una volta accertato che il credito deriva da un rapporto di trasporto e che sussiste un collegamento tra il credito e i beni trattenuti, il diritto di ritenzione può essere esercitato anche su beni relativi a un trasporto diverso da quello da cui è sorto il credito, purché i diversi trasporti costituiscano esecuzione di un unico contratto.
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Trasporto di merci e

La terrazza resta bene condominiale nonostante l’uso esclusivo

Una terrazza a livello avente funzione di copertura dei vani sottostanti deve presumersi bene di proprietà condominiale, in quanto, svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato, non essendo il regime di comunione escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari traggano dal bene utilità maggiori rispetto ad altri.

Cass. civ., sez. II, ord., 9 marzo 2026, n. 5253

La Seconda Sezione civile della Cassazione ha rigettato il ricorso dei proprietari di un appartamento all’ultimo piano contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva riconosciuto al condominio il diritto di accedere alla loro unità per eseguire lavori urgenti sul lastrico solare/terrazza sovrastante, a seguito di gravi infiltrazioni negli appartamenti sottostanti.

In sede di rinvio, la Corte territoriale aveva qualificato la terrazza come bene condominiale ex art. 1117 c.c., valorizzando l’atto di divisione del 1997 e le delibere assembleari del 1998 e 2005, quest’ultima con funzione meramente ricognitiva. Mancava, infatti, un titolo specifico idoneo a derogare alla presunzione di condominialità.

La Cassazione ribadisce alcuni principi chiave:

§ la terrazza a livello che svolge funzione di copertura dei vani sottostanti deve presumersi bene comune ex art. 1117 c.c., anche se vi si accede solo dall’appartamento contiguo e questo ne trae un’utilità maggiore;
§ la deroga alla condominialità, con attribuzione in proprietà o uso esclusivo, richiede uno specifico titolo (negozio di alienazione o atto di destinazione del titolare del diritto reale);
§ il lastrico solare che non risulti oggettivamente destinato al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari è soggetto all’art. 1117 c.c., che stabilisce una presunzione di condominialità superabile solo sulla base delle opposte risultanze del titolo determinato che ha dato luogo alla formazione del condominio, tramite frazionamento dell’edificio in più proprietà individuali;
§ la divisione dell’edificio in porzioni autonome, mantenendo la comproprietà su talune parti ex art. 1117 c.c., comporta comunque l’applicazione della disciplina del condominio.

La Corte, pertanto, rigetta il ricorso, ritenendo che i giudici di merito abbiano dato corretta applicazione dei principi sopra enunciati nell’interpretare l’atto di divisione e le successive delibere assembleari.
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La terrazza resta be

Guida in stato di ebbrezza: la Cassazione chiarisce la nozione di “incidente stradale”

La nozione di “incidente stradale” ai fini dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S. non richiede necessariamente l'urto con altri veicoli, danni a cose o coinvolgimento di terzi, ma ricomprende qualsiasi situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta, con pericolo per l'incolumità altrui o dello stesso conducente.

Cass. pen., sez. IV, sent., ud. 3 febbraio 2026 (dep. 16 febbraio 2026), n. 6198

Tramite il ricorso in Cassazione, l'imputato aveva affermato che l'incidente non era stato causato dal proprio stato alterato alla guida, ma dalle condizioni della strada che, a causa di un restringimento, non offriva spazio sufficiente nei due sensi di marcia, creando di fatto le condizioni perché si verificasse l'incidente.

La Corte di Cassazione ha, invece, richiamato un orientamento ormai consolidato: il concetto di “incidente stradale” è più ampio dei soli casi di investimento o collisione tra veicoli.

Non è necessario che si verifichino danni a cose o persone, né che vi sia lo scontro con altri mezzi; è sufficiente qualsiasi situazione che esca dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui o dello stesso conducente.

Ciò che qualifica l'aggravante è la dimostrazione concreta dell'incapacità di padroneggiare il mezzo in ragione delle condizioni psicofisiche alterate dall'alcol o dalle sostanze stupefacenti: è sufficiente, pertanto, che l'incidente sia causalmente riconducibile alla condotta di guida, anche in termini di mera concausa.

Resta fuori dall'ambito applicativo solo l'evento oggettivamente imprevedibile, inevitabile e privo di ogni connessione con lo stato di alterazione alcolica.

Nel caso esaminato, la Cassazione ritiene, pertanto, mere contestazioni di fatto le deduzioni difensive in merito alla larghezza della carreggiata e al punto d'urto, incapaci di escludere almeno la concausalità dello stato di ebbrezza nella collisione.
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Guida in stato di eb

Agevolazione “prima casa” a rischio se l’immobile viene locato

L’agevolazione “prima casa” non può essere riconosciuta al contribuente che, nello stesso Comune, sia già proprietario di un’altra abitazione, anche se quest’ultima è concessa in locazione: la presenza di un inquilino, infatti, non rende l’immobile «oggettivamente inidoneo» all’uso abitativo e pertanto, acquistando un’ulteriore casa, il contribuente non può beneficiare del regime agevolato.

Cass. civ., sez. trib., ord., 17 febbraio 2026, n. 3596

L'agevolazione prima casa non spetta né a chi sia già proprietario di un'abitazione situata nello stesso Comune dell'immobile da acquistare, né a chi possieda, su tutto il territorio nazionale, un'altra casa già acquistata usufruendo della medesima agevolazione.

Nel caso in esame, il contribuente sosteneva di poter accedere comunque al beneficio, pur essendo proprietario, nello stesso Comune, di un'altra abitazione locata a terzi.
A suo avviso, l'immobile già posseduto doveva considerarsi inidoneo a soddisfare le esigenze abitative della propria famiglia proprio perché occupato dall'inquilino.

La Cassazione respinge questa tesi, precisando che l'indisponibilità derivante da un contratto di locazione costituisce un impedimento solo temporaneo, frutto di una scelta volontaria del proprietario, che ha deciso di destinare l'immobile a un uso incompatibile con il proprio utilizzo abitativo.
Non si è quindi in presenza di un'“inidoneità oggettiva”, ossia di un limite intrinseco dell'immobile che ne impedisca l'utilizzo a prescindere dalla volontà del titolare.

Ne deriva che se la casa è locata, l'impossibilità di abitarvi non dipende da un fattore oggettivo ma da una decisione del proprietario.
Pertanto, la semplice esistenza di un contratto di locazione non consente di qualificare l'immobile come inidoneo all'uso abitativo del proprietario.
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Agevolazione “prim

Guida sotto l’effetto di stupefacenti: come si dimostra lo stato di alterazione?

La dimostrazione della guida in stato di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti può essere raggiunta attraverso la combinazione del risultato delle analisi delle urine con altri elementi indiziari, che costituiscono indici sintomatici dell’alterazione conseguente all’uso di sostanze stupefacente.

Cass. pen., sez. IV, ud. 12 febbraio 2026 (dep. 18 febbraio 2026), n. 6711

La Corte d'appello di Cagliari confermava la condanna di un imputato per lesioni personali, conseguenti a sinistro stradale, cagionati al passeggero mentre guidava in stato di alternazione psicofisica da assunzione di stupefacenti.

Con il ricorso in Cassazione viene sollevata la questione dell'omesso avviso all'indagato della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia al momento dello svolgimento degli accertamenti sanitari.
Inoltre, la difesa osserva che, anche se si volessero ritenere utilizzabili i risultati degli esami, non sarebbe comunque configurabile il reato di cui all'art. 187 cod. strada, posto che non vi era la prova che il ricorrente guidasse in stato di alterazione psicofisica.

Sul primo profilo la Corte esclude qualsiasi fondamento alla doglianza ricordando che «il mancato avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione agli atti indicati dall'art. 356 cod. proc. pen., che rinvia anche all'art. 354 cod. proc. pen., dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., relativa alla inosservanza delle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato, deducibile, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, per cui l'eccezione di nullità, sollevata solo in grado di appello, è tardiva».

Infondato risulta anche il secondo motivo sollevato dalla difesa.
Posto che la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ma quella di colui che guida in stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione, «lo stato attuale di alterazione può essere provato valorizzando elementi sintomatici esterni ritenuti utili per neutralizzare quella valenza dimostrativa equivoca propria dell'esame sulle urine. In altri termini, ferma l'indiscutibilità che il risultato delle analisi delle urine non possa costituire di per sé prova certa del reato in esame, può comunque ritenersi che la dimostrazione della guida in stato di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti possa essere raggiunta attraverso la combinazione del risultato di dette analisi con altri elementi indiziari, costituenti indici sintomatici dell'alterazione conseguente all'uso di sostanze stupefacente».

Gli indici sintomatici dell'alterazione conseguente all'uso di sostanze stupefacente, sono stati «individuati dalla giurisprudenza di legittimità, a titolo meramente esemplificativo, nelle pupille dilatate, negli occhi lucidi, nello stato di euforia, di ansia o di irrequietezza, nella eccessiva ed ingiustificata loquacità, nel difetto di attenzione, nell'anomala sudorazione, nello stato di torpore, nell'eloquio sconnesso, nell'andamento barcollante o instabile».
Come precisa la Corte, «non si tratta, dunque, di un numerus clausus, ma di comportamenti o di caratteristiche di parti anatomiche che sono soggetti al prudente apprezzamento di soggetti qualificati, quali gli agenti operanti e che ovviamente risentono delle peculiarità del caso concreto, dovendo poi trovare conferma negli esiti degli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione della sostanza stupefacente».

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente sottolineato la sussistenza degli indici sintomatici dell'assunzione di stupefacenti evidenziando «lo stato di euforia in cui versava l'odierno ricorrente, caratterizzato da movimenti frenetici e da una sensazione di eccessiva sicurezza comportamenti questi giudicati del tutto incongrui rispetto al grave sinistro appena verificatosi».
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Guida sotto l’effe

Assegno divorzile: è necessaria la prova dello squilibrio economico e dei sacrifici professionali

In sede di riconoscimento dell'assegno di divorzio non è sufficiente evocare in modo generico i sacrifici professionali fatti e un ipotizzabile futuro “danno contributivo”, ma occorre la prova puntuale dell'attuale squilibrio economico, causalmente ricollegato alle scelte coniugali.

Cass. civ., ord., 9 febbraio 2026, n. 2917

La Corte territoriale, nonostante la ex coniuge disponesse di adeguate risorse economiche e di immobili, le aveva comunque riconosciuto l'assegno di divorzio, valorizzando i seguenti elementi : la sospensione dell'attività lavorativa negli anni in cui i figli erano piccoli e lo svolgimento, per circa un decennio, di attività lavorativa “in nero”, da cui sarebbe derivato un “inevitabile danno contributivo” e, di conseguenza , un prevedibile squilibrio pensionistico rispetto all'ex marito.

La Cassazione considera tale motivazione ipotetica e non ancorata a un accertamento effettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti dopo lo scioglimento del vincolo, ritenendo di conseguenza carente tanto la prova dello squilibrio quanto la specificazione dei “sacrifici professionali” compiuti dall'ex moglie

Richiamando Cass. n. 27945/2023 e Cass. n. 32398/2019, gli Ermellini ribadiscono che l'assegno divorzile, nella sua natura composita assistenziale e perequativo compensativa , postula:
§ inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e impossibilità oggettiva di procurarseli;
§rigorosa valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali di entrambi;
§prova , a carico del richiedente, del particolare contributo fornito alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nonché delle realistiche occasioni professionali sacrificate.

La sola evidenza di un periodo di lavoro domestico e di successivo impiego irregolare, senza una puntuale ricostruzione dei sacrifici professionali fatti e dei relativi riflessi economici, non basta a fondare il diritto all'assegno .

#avvocati, #divorzio,
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Assegno divorzile: �
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