La CT di parte rientra tra le spese processuali e non serve la prova del pagamento.
La nomina del consulente di parte fa presumere l’assunzione dell’obbligazione di pagamento, sicché la relativa voce rientra tra le spese di lite liquidabili d’ufficio, anche senza prova dell’esborso, salvo che la controparte dimostri la gratuità o l’estinzione del debito. Diverso il regime delle spese stragiudiziali di perizia, che devono essere qualificate come danno emergente e richiedono la prova della spesa sostenuta o dell’insorgenza del debito nel patrimonio del danneggiato.
Cass. civ., sez. Unite, ord., 18 agosto 2026, n. 24699
In un caso relativo ai danni da esondazioni di un corso d’acqua con condanna della pubblica amministrazione, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva negato la rifusione delle spese per il consulente di parte, ritenendo necessario che la parte vittoriosa provasse l’avvenuto pagamento del professionista.
Le Sezioni Unite evidenziano il contrasto giudiziale in merito.
La Cassazione afferma che la nomina del consulente tecnico di parte in giudizio integra, di fatto, l’assunzione dell’obbligazione di remunerarlo, in base alla presunzione di onerosità del mandato (art. 1709 c.c.) e alla struttura del contratto d’opera professionale. Di conseguenza, le relative spese, in quanto spese di lite ex art. 91 c.p.c., devono essere liquidate d’ufficio, anche in assenza di prova documentale del pagamento, salvo che la controparte dimostri la gratuità della prestazione o l’estinzione del debito.
Diverso discorso riguarda, invece, le spese stragiudiziali di perizia: non trattandosi di spese processuali, devono essere qualificate come danno emergente e, di conseguenza, richiedono espressa domanda con relativo onere di allegazione e prova. Tuttavia, tale danno non coincide esclusivamente con l’esborso già effettuato, ma anche con l’insorgenza del debito a carico del danneggiato, potendo consistere tanto nella perdita patrimoniale quanto nella nascita di un’obbligazione, fisiologicamente destinata a essere adempiuta. ... Vedi altroVedi meno
Caduta di alberi, il vento forte non esonera Anas dalla responsabilità
Il semplice verificarsi di un forte vento non è sufficiente, da solo, a escludere la responsabilità di Anas per i danni causati dalla caduta di alberi su un fondo confinante con la strada.
Cass. civ., sez. III, ord., 28 luglio 2026, n. 24158
La vicenda trae origine dalla domanda di risarcimento proposta dal proprietario di un fondo agricolo, dopo che quattro pini di alto fusto, collocati lungo la strada statale Appia, erano crollati sul terreno, danneggiando il fondo e l’attività agricola. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano respinto la richiesta, sostenendo che il crollo degli alberi fosse stato provocato da un evento atmosferico eccezionale, tale da interrompere il nesso causale e integrare il caso fortuito.
Secondo i ricorrenti, però, questa conclusione si fondava su un evidente errore tecnico. La consulenza tecnica d’ufficio aveva infatti equiparato una velocità del vento di 5,8 metri al secondo a 170 chilometri orari, mentre in realtà corrisponde a circa 21 km/h. Un’incongruenza che, a giudizio della Cassazione, rende inattendibile la qualificazione del fenomeno come “massimo grado di tempesta” sulla scala Beaufort e impone un nuovo esame dei fatti.
La Terza sezione civile ricorda che la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva: essa si fonda esclusivamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, e non su una presunzione di colpa del custode. Può essere esclusa solo se si prova il caso fortuito, oppure se si dimostra che il danno è stato causato, in via esclusiva o concorrente, dalla condotta del danneggiato o di un terzo, purché tali condotte siano caratterizzate da oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento dannoso.
Ne consegue che sul danneggiato grava l’onere di allegare e provare che il danno deriva causalmente, in modo immediato e diretto, dalla cosa in custodia. Il custode, invece, per liberarsi da responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., deve dimostrare l’esistenza di un caso fortuito o comunque di un fatto estraneo alla relazione di custodia, dotato di una propria autonoma incidenza causale.
Con riferimento specifico agli eventi atmosferici, la Suprema corte ribadisce che possono integrare il caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, solo quando presentino i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. L’accertamento di un “forte temporale”, di un “nubifragio” o di una “calamità naturale” non può dunque basarsi su semplici nozioni di comune esperienza, ma richiede un’indagine fondata su dati scientifici di tipo statistico (come i dati pluviometrici), riferiti al contesto specifico in cui si trova la cosa in custodia, considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico.
In conclusione, la Corte osserva che l’esimente del caso fortuito, invocata per l’asserita eccezionalità dell’evento atmosferico che provocò la caduta degli alberi, è stata riconosciuta in assenza di elementi di prova concreti e specifici, correttamente ricostruiti, e in particolare senza il supporto di dati scientifici di natura statistica riferiti al contesto di localizzazione del bene custodito. ... Vedi altroVedi meno
Detenzione domiciliare per detenuti tossicodipendenti: le nuove regole della legge n. 140/2026
La legge 5 agosto 2026, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026, introduce nuove disposizioni sulla detenzione domiciliare per detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti, con l’obiettivo di favorirne il recupero attraverso specifici programmi terapeutici. Le nuove norme entreranno in vigore il 21 agosto 2026.
Il principale intervento riguarda il d.P.R. n. 309/1990, nel quale viene inserito il nuovo art. 94-ter, dedicato alla detenzione domiciliare per condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti.
Detenzione domiciliare e programma terapeutico: i requisiti
La nuova misura alternativa alla detenzione può essere richiesta quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova previsto dall’art. 94 d.P.R. n. 309/1990. Il condannato può chiedere di espiare la pena presso una struttura pubblica o privata accreditata per svolgere un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. In alternativa, può chiedere, sulla base di un programma semiresidenziale, la detenzione domiciliare presso un luogo idoneo diverso dalla struttura.
La misura riguarda, alle condizioni previste dalla legge, una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a 8 anni. Il limite scende a 4 anni se il titolo esecutivo comprende uno dei reati di cui all’art. 4- bis l. n. 354/1975, fatte salve le esclusioni espressamente indicate dalla norma.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, la documentazione relativa alla tossicodipendenza o alcoldipendenza, il programma terapeutico finalizzato al recupero e la valutazione sull’idoneità del percorso. Il tribunale concede la misura se ritiene che il programma contribuisca concretamente al recupero del richiedente e prevenga il rischio di commissione di ulteriori reati.
Definizione anticipata del processo con finalità di recupero Di particolare rilievo per gli avvocati penalisti è anche il nuovo art. 94- quater d.P.R. n. 309/1990, che disciplina la definizione anticipata del processo con finalità di recupero.
L’imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intenda proseguire o intraprendere il programma terapeutico può chiedere l’applicazione della misura prevista dall’art. 94-ter secondo le modalità stabilite dalla nuova disposizione. Se la richiesta è ammissibile, il giudice concede un termine di sessanta giorni per la produzione della documentazione richiesta.
Le modifiche all’art. 656 c.p.p. e la disciplina transitoria La legge n. 140/2026 modifica inoltre l’art. 656 c.p.p., coordinando la disciplina dell’esecuzione della pena con la nuova misura alternativa. Rilevanti anche le disposizioni transitorie: l’art. 94-quater si applica ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, salvo che sia già stata pronunciata sentenza di primo grado. La richiesta può essere formulata, alle condizioni stabilite dalla norma, anche nei processi penali in corso di dibattimento. ... Vedi altroVedi meno
Omicidio stradale: la scatola nera installata sull’auto a fini assicurativi è una fonte di prova anche nel processo penale?
La scatola nera installata a bordo del veicolo può costituire un elemento di prova pienamente utilizzabile nel processo penale, anche in assenza dei decreti attuativi previsti dal Codice delle assicurazioni.
Cass. pen., sez. IV, ud. 19 giugno 2026 (dep. 28 luglio 2026), n. 28578
La vicenda trae origine da un investimento mortale avvenuto in un centro abitato. In primo grado l'imputata era stata assolta, anche perché il giudice aveva ritenuto che la ricostruzione della velocità del veicolo si fondasse esclusivamente sui dati della scatola nera, reputati privi di un valore probatorio "legale". La Corte d'appello ha invece ribaltato la decisione, valorizzando le informazioni registrate dal dispositivo insieme agli altri elementi istruttori, decisione poi confermata dalla Suprema Corte.
L'aspetto di maggiore interesse riguarda proprio il profilo probatorio della scatola nera. La Cassazione chiarisce che la mancata emanazione dei decreti attuativi dell'art. 145-bis d.lgs. n. 209/2005 impedisce di attribuire ai dati del dispositivo un valore di prova legale nel giudizio civile, ma tale circostanza non ne preclude l'utilizzabilità nel processo penale. In quest'ultimo, infatti, operano il principio del libero convincimento del giudice e quello della non tassatività dei mezzi di prova, che consentono di acquisire e valutare qualsiasi elemento idoneo alla ricostruzione del fatto, purché adeguatamente motivato.
La Corte richiama inoltre il precedente secondo cui i tabulati della scatola nera costituiscono prove documentali, acquisibili ai sensi dell'art. 234 c.p.p., in quanto rappresentano la registrazione automatica di fatti effettuata da uno strumento informatico. Ne consegue che tali dati possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, senza necessità di riconoscere loro un'efficacia probatoria privilegiata.
Concludendo, secondo la S.C. la scatola nera non costituisce una prova "autosufficiente", ma rappresenta un importante elemento probatorio, il cui peso dipende dalla sua attendibilità tecnica e dalla convergenza con il restante compendio probatorio. ... Vedi altroVedi meno
Violenza sessuale sul posto di lavoro: è sufficiente la mera mancanza di consenso e non la manifestazione di dissenso
La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un datore di lavoro condannato per violenza sessuale aggravata ai danni di una dipendente, in base al principio secondo cui ai fini della consumazione del reato è sufficiente la mancanza di consenso, che può essere manifestato anche con modalità non verbali, purché chiaramente percepibili.
Cass. pen., sez. III, ud. 22 maggio 2026 (dep. 5 agosto 2026), n. 29595
L’imputato, titolare dell’azienda presso cui la persona offesa era stata assunta a termine per sostituire una collega in maternità, era stato ritenuto responsabile di plurimi episodi di natura sessuale, condotte poste in essere soprattutto quando i due rimanevano soli in ufficio, con l’aggravante dell’abuso di relazioni d’ufficio.
La difesa aveva impostato il ricorso sulla pretesa insussistenza di violenza o minaccia, sostenendo che l’ambiente di lavoro, frequentato da numerose persone, avrebbe consentito alla donna di allontanarsi o chiedere aiuto, e, soprattutto, sull’asserita buona fede dell’imputato circa il consenso della dipendente, in ragione di un rapporto definito “confidenziale” e di scambi di messaggi e battute a sfondo sessuale che avrebbero reso, a loro dire, “ambigua ma consenziente” la relazione.
La Cassazione respinge questa impostazione, richiamando il principio consolidato secondo cui ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale è sufficiente la mancanza di consenso, che può essere manifestato anche con modalità non verbali, purché chiaramente percepibili. È inoltre necessario che il consenso riguardi la specifica persona che compie l’atto e che si protragga per tutta la durata degli atti sessuali.
In questo quadro, la Corte valorizza le risultanze di merito che avevano evidenziato, da un lato, la posizione di potere del datore di lavoro e il correlato condizionamento della dipendente, assunta a termine e interessata alla stabilizzazione, e, dall’altro, i reiterati segnali di dissenso della vittima: coprirsi con le mani le zone erogene, rannicchiarsi sulla sedia, allontanarsi fisicamente dall’uomo, intimargli di interrompere le condotte.
Dal punto di vista probatorio, la Suprema Corte ribadisce la natura di “prova piena” della deposizione della persona offesa, anche nei reati sessuali, purché sottoposta a un vaglio particolarmente rigoroso di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, tanto più in presenza di costituzione di parte civile. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la testimonianza della vittima può da sola fondare l’affermazione di responsabilità, fermo restando il dovere del giudice di motivare in modo approfondito su coerenza, costanza e riscontri. ... Vedi altroVedi meno
Preliminare di vendita, penale sull’intero acconto: il giudice può dichiararla vessatoria.
In un contratto di compravendita immobiliare, stipulato tra un professionista e un consumatore, trovano applicazione le speciali tutele previste per la parte “debole”. In questo caso, la clausola del contratto preliminare che attribuisce al promittente venditore, in caso di inadempimento imputabile ai promissari acquirenti, il diritto di trattenere a titolo di penale l’intera somma versata in acconto – anche quando rappresenti una quota rilevante del prezzo complessivo – non è sottratta al giudizio di vessatorietà.
Cass. civ., sez. II, sent., 25 giugno 2026, n. 21771
La Seconda sezione civile ha rilevato che la disciplina a tutela del consumatore, nella versione applicabile al caso concreto, si estende anche al contratto preliminare, purché concluso tra un professionista che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale e un soggetto che contratta per esigenze estranee alla propria attività professionale. In linea di principio, caparre, clausole penali e pattuizioni similari non sono di per sé vessatorie; tuttavia, nei contratti tra professionista e consumatore opera una presunzione di vessatorietà quando, in caso di inadempimento, esse prevedano il pagamento di una somma manifestamente eccessiva. L’inefficacia della clausola, inoltre, opera esclusivamente a favore del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Nel caso concreto, la clausola del preliminare che consentiva al venditore di trattenere l’acconto di 72.869 euro, a fronte di un prezzo complessivo di 124.514 euro, come già riconosciuto dai giudici di merito che ne avevano disposto la riduzione, resta sottoposta al vaglio di vessatorietà, che il giudice deve effettuare d’ufficio trattandosi di un rapporto professionista–consumatore.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: «nei preliminari di vendita immobiliare conclusi tra professionista e consumatore, la clausola che attribuisce al promittente venditore, in caso di inadempimento imputabile ai promissari acquirenti nella stipula del definitivo, il diritto di trattenere la somma ricevuta in acconto – valutata in rapporto al prezzo complessivo convenuto – è soggetta al controllo di vessatorietà che il giudice deve compiere d’ufficio. Tale verifica mira ad accertare se la clausola determini, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in ragione dell’importo manifestamente eccessivo previsto a suo carico».
Convivenza more uxorio: le rate del mutuo non sono ripetibili.
Il pagamento proporzionato delle rate di mutuo per la casa comune integra obbligazione naturale non ripetibile ex art. 2034 c.c., escludendo l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Cass. civ., sez. III, ord., 26 giugno 2026, n. 21881
La vicenda trae origine dal ricorso di un ex convivente che aveva chiesto, in via principale, la restituzione di un prestito di 55.834,91 euro, derivante da un mutuo ventennale cointestato e finalizzato all’acquisto di un immobile intestato esclusivamente alla partner, e, in via subordinata, la ripetizione ex art. 2041 c.c. della metà delle rate di mutuo versate durante la convivenza, oltre alla restituzione di euro 123.865,22 corrispondenti agli assegni di invalidità affluiti su conto cointestato.
Il Tribunale di Ivrea accoglieva la sola domanda subordinata di indebito arricchimento, condannando la convenuta alla restituzione di 51.784,47 euro, pari alla metà delle rate pagate tra agosto 2006 e febbraio 2018.
La Corte d’Appello di Torino riformava totalmente la decisione, escludendo la configurabilità dell’azione di arricchimento senza causa e qualificando le dazioni come adempimento di obbligazioni naturali tra conviventi more uxorio, in linea con l’elaborazione giurisprudenziale consolidata.
La Cassazione conferma questa impostazione, ribadendo che l’art. 2041 c.c. svolge funzione di “norma di chiusura” del sistema delle obbligazioni, azionabile solo in assenza di altro titolo tipico e solo quando lo spostamento patrimoniale sia privo di “giusta causa” in senso giuridico.
In questo quadro, i giudici di legittimità richiamano il precedente orientamento secondo cui la convivenza stabile costituisce formazione sociale rilevante ex art. 2 Cost., dalla quale scaturiscono doveri morali e sociali che si esprimono anche sul piano patrimoniale, rendendo normalmente irripetibili le attribuzioni economiche tra conviventi, ove proporzionate e adeguate. Le attribuzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio costituiscono, di regola, adempimento di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c., purché proporzionate e adeguate alle condizioni sociali e patrimoniali della coppia.
La Corte respinge anche la censura di violazione dell’art. 2034 c.c., con cui il ricorrente aveva contestato la qualificazione delle dazioni come obbligazioni naturali, sostenendo che l’obbligo di pagamento derivasse esclusivamente dal contratto di mutuo e che mancasse la spontaneità della prestazione. Viene invece affermato che la stessa accensione del mutuo per la casa destinata a residenza della famiglia di fatto, pur intestata a uno solo dei conviventi, integra un’obbligazione assunta in adempimento di un dovere morale o sociale di contribuzione, connotata da spontaneità e insuscettibile di ripetizione.
Le somme versate in costanza di convivenza, in assenza di prova del superamento dei limiti di proporzionalità e adeguatezza, non possono quindi fondare un’azione ex art. 2041 c.c.
Il danno da vacanza rovinata può rientrare nella copertura assicurativa dell’albergatore
La polizza di responsabilità civile dell’albergo copre, salvo che sia diversamente e chiaramente previsto, anche i fatti dovuti a colpa, anche grave, dell’albergatore.
Cass. civ., sez. III, ord., 15 giugno 2026, n. 20023
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza in esame, relativa al caso di una famiglia che aveva deciso di lasciare anticipatamente un hotel a causa delle infiltrazioni d’acqua presenti nella camera assegnata.
Nello specifico, la Corte d’Appello aveva escluso l’obbligo di manleva da parte dell’assicurazione, ritenendo che il danno fosse imputabile a una carente manutenzione delle tubazioni e, quindi, a una responsabilità dell’albergatore non ricompresa nella polizza. La Terza sezione civile, invece, ha affermato che l’assicurazione della responsabilità civile è destinata a proteggere il patrimonio dell’assicurato dalle conseguenze economiche di fatti colposi, inclusi quelli che si traducono in un inesatto adempimento del contratto d’albergo.
Secondo la Cassazione, la stipula di un contratto di assicurazione della responsabilità civile obbliga la compagnia a tenere indenne l’assicurato per quanto egli sia tenuto a pagare a terzi a causa di un fatto colposo a lui imputabile, senza distinguere tra responsabilità da illecito e responsabilità da inadempimento contrattuale. Ai sensi dell’art. 1917, comma 1, c.c., sono esclusi dalla garanzia solo i danni derivanti da fatti dolosi, non quelli colposi, anche se caratterizzati da colpa grave.
L’assicurazione per la responsabilità civile, infatti, presuppone per sua natura una colpa dell’assicurato, intesa come imputabilità del fatto dannoso, che costituisce il fondamento dell’obbligo risarcitorio. È certamente possibile che le parti escludano dall’assicurazione sia i fatti dovuti a colpa grave dell’assicurato, sia quelli riconducibili a specifici comportamenti colposi; tuttavia, ciò richiede una pattuizione espressa. In mancanza di una simile clausola, la copertura assicurativa si estende ai danni causati da qualsiasi condotta colposa.
In conclusione, se l’hotel verrà ritenuto responsabile dei danni subiti dagli ospiti, la compagnia assicurativa dovrà intervenire in manleva.
La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dei turisti rilevando una contraddizione nella sentenza di secondo grado. I giudici d’appello avevano infatti riconosciuto che la camera era sostanzialmente inagibile per le infiltrazioni d’acqua, al punto da giustificare il mancato pagamento del soggiorno; nello stesso tempo, però, avevano escluso un inadempimento dell’albergatore, richiamando l’offerta di un’altra stanza. Per la Suprema Corte, le due affermazioni non possono coesistere: se il cliente è legittimato a sollevare l’eccezione di inadempimento e a non corrispondere il prezzo, deve necessariamente essere accertato un inadempimento della struttura ricettiva.
L'avv. Francesco Pavan eletto Presidente della Camera Avvocati di San Dona' di Piave “Giorgio Pavan”. Congratulazioni al nostro Socio e Auguri di buon lavoro. ... Vedi altroVedi meno
Reati sessuali: esclusa dal diritto di cronaca la diffusione di dettagli umilianti sulle vittime
Il diritto di cronaca non può mai degenerare nella diffusione di particolari morbosi o degradanti che finiscono per ledere la dignità della vittima.
Cass. civ., sez. I, ord., 15 giugno 2026, n. 20043
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una società per azioni, confermando così la sanzione amministrativa di 15.000 euro inflitta dal Garante per la protezione dei dati personali. La sanzione riguardava un articolo pubblicato nell’agosto 2023 su una testata online, relativo a un episodio di violenza sessuale di gruppo avvenuto a Palermo.
La vicenda trae origine da un pezzo giornalistico che riportava ampi stralci di conversazioni WhatsApp e di intercettazioni attribuite agli indagati per lo stupro di una giovane donna di diciannove anni. Secondo il Garante, la pubblicazione di tali contenuti violava i principi di liceità, correttezza ed essenzialità dell’informazione previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dalle regole deontologiche dell’attività giornalistica.
Dopo che il Tribunale di Milano, nel luglio 2025, aveva rigettato l’opposizione proposta dalla società editrice, quest’ultima aveva impugnato la decisione davanti alla Suprema Corte. Tra i motivi di ricorso, la società sosteneva che la vittima non fosse identificabile, che la motivazione della sentenza fosse carente e che le norme applicate comprimessero in modo eccessivo la libertà di stampa garantita dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La Cassazione ha però respinto integralmente tali doglianze. Particolare rilievo assume il passaggio dedicato al concetto di identificabilità della persona offesa: i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la valutazione del Tribunale, secondo cui la giovane risultava comunque riconoscibile da una cerchia di soggetti ben definita, composta da familiari, amici, conoscenti e dagli stessi indagati. La tutela della privacy, osserva la Corte, non è limitata ai casi in cui l’identificazione sia possibile da parte della generalità dei lettori, ma opera anche quando il riconoscimento è circoscritto a gruppi più ristretti.
Richiamando la disciplina nazionale e le regole deontologiche dei giornalisti, la Cassazione ribadisce che la diffusione di dati personali è lecita soltanto nei limiti dell’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva accertato che l’articolo riportava dettagli osceni e particolari del tutto superflui rispetto alla comprensione della notizia. Le conversazioni pubblicate contribuivano a restituire un’immagine umiliante della vittima, attraverso i racconti e i commenti degli stessi autori della violenza, senza aggiungere alcun elemento realmente necessario alla ricostruzione dei fatti.
Secondo la Suprema Corte, il giudice di merito ha correttamente escluso che tali dettagli rispondessero a un apprezzabile interesse pubblico. L’articolo, infatti, non offriva un autentico approfondimento giornalistico o sociologico del fenomeno, ma si limitava di fatto ad amplificare il contenuto degradante delle comunicazioni, arrecando un’ulteriore lesione alla dignità della persona offesa.
È stata respinta anche la doglianza relativa alla presunta incompatibilità della normativa italiana con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Per i giudici di legittimità, le disposizioni del Codice Privacy e le regole deontologiche non comprimono arbitrariamente la libertà di stampa, ma fissano criteri necessari per bilanciare il diritto all’informazione con la tutela dei diritti fondamentali della persona.
Infine, la pubblicazione di dettagli particolarmente invasivi o umilianti non è giustificata neppure in presenza di fatti di grande interesse pubblico, quando tali elementi non risultino indispensabili alla comprensione della notizia. La libertà di informazione resta pienamente garantita, ma incontra il limite invalicabile del rispetto della dignità umana, soprattutto quando sono coinvolte vittime di reati sessuali.
Retribuzione pagata tramite assegni bancari: il creditore deve provare il mancato incasso
La vicenda nasce da una transazione tra datore di lavoro e lavoratore, seguita da decreto ingiuntivo per il presunto mancato pagamento di parte delle somme dovute, nonostante l’emissione e la consegna di una serie di assegni bancari. La Corte d’Appello aveva ritenuto non assolto l’onere probatorio della società circa l’incasso dei titoli, ma la Cassazione afferma che, una volta provata emissione e consegna degli assegni, spetta al creditore dimostrare il mancato incasso per causa a sé non imputabile e offrire la restituzione dei titoli, non potendo altrimenti invocare l’inadempimento.
Cass. civ., sez. lav., ord., 16 giugno 2026, n. 20139
La controversia trae origine da un accordo transattivo con cui una società si era impegnata a corrispondere al lavoratore una somma complessiva, poi azionata in via monitoria per il presunto mancato pagamento di parte dell’importo. Il datore di lavoro aveva opposto il decreto ingiuntivo deducendo l’avvenuto integrale pagamento mediante assegni bancari consegnati al difensore del lavoratore.
La Corte d’appello aveva accolto il gravame del creditore, ritenendo che fosse la società a dover provare l’incasso degli assegni.
La Cassazione ribalta tale impostazione: una volta documentalmente dimostrato il collegamento tra assegni bancari e debito transattivo, nonché la consegna dei titoli al creditore (anche tramite il suo difensore), l’onere probatorio si sposta su quest’ultimo, che deve dimostrare il mancato incasso per fatto a sé non imputabile, mediante elementi positivi, nonché la ragione oggettiva e in buona fede che lo ha impedito.
L’assegno, pur avendo natura pro solvendo, è mezzo di pagamento idoneo a soddisfare il dovere di prestazione del debitore e fa sorgere un correlato dovere di cooperazione da parte del creditore nel porlo all’incasso secondo buona fede e correttezza. Nel vicenda in esame è mancata proprio la prova, da parte del creditore, del mancato incasso tramite produzione degli assegni, oltre che di circostanze positive (come il furto o lo smarrimento) idonee a dimostrare che questo non era riconducibile all'avvenuto pagamento.
La Corte cassa, quindi, la sentenza e i Giudici del rinvio dovranno attenersi ai seguenti principi di diritto: § n tema di obbligazioni pecuniarie, la traenza e la consegna di assegni bancari, accettati dal creditore prenditore, integrano un mezzo di pagamento, sebbene da intendere pro solvendo; § il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato dal creditore solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede; § l'assegno bancario, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore; § avvenuta tale consegna, è onere del creditore porre all’incasso gli assegni medesimi, secondo i principi di buona fede e correttezza, pena l’impossibilità di far valere l’inadempimento; § ai fini della prova del pagamento è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece sul creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, bensì nella corrispondente prova di fatti positivi idonei a dimostrare che il mancato possesso non è riconducibile al pagamento, ma a fatto non imputabile al creditore.
Avviso tardivo del sinistro: l’assicurato decade solo se voleva ingannare l’assicuratore.
La Suprema Corte cassa la decisione del Tribunale di merito nella parte in cui ha ritenuto sufficiente, per la decadenza dalla garanzia, la sola denuncia tardiva del sinistro. Afferma, infatti, che la perdita del diritto all’indennizzo richiede un intento specifico di ingannare l’assicuratore a proprio vantaggio o di terzi; in difetto, l’omissione integra solo colpa, con possibile riduzione dell’indennizzo nei limiti del pregiudizio provato dall’assicuratore.
Cass. civ., sez. III, ord., 17 giugno 2026, n. 20447
Il caso nasce da un incendio in un capannone industriale, seguito da diverse azioni risarcitorie con la chiamata in garanzia di più compagnie. Per una delle polizze, la Corte d’appello di Venezia aveva dichiarato l’assicurato decaduto dalla copertura, ritenendo sufficiente, ai fini dell’“omissione dolosa” dell’avviso, il dolo generico dedotto dalla circostanza che non avesse consapevolmente denunciato se non dopo venti mesi.
La Cassazione, invece, ribalta l’impostazione: ricostruendo genesi e funzione dell’art. 1915 c.c., afferma che l’omissione dell’avviso è “dolosa” – con conseguente perdita integrale del diritto all’indennizzo – solo quando è sorretta da uno specifico intento fraudolento di ingannare l’assicuratore, traendone un vantaggio per sé o per terzi. Infatti, è la consapevolezza di nuocere all’assicuratore il dolo che rileva ai fini della perdita dell’indennizzo, non la semplice coscienza e volontà di non procedere all’avviso. In assenza di tale disegno fraudolento, la mancata o tardiva denuncia integra soltanto colpa, per la quale opera il secondo comma dell’art. 1915 c.c., con riduzione proporzionale dell’indennizzo in misura corrispondente al pregiudizio effettivamente subito dall’assicuratore, anche fino al 100%, ma escludendo ogni decadenza automatica.
Pertanto, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che dovrà pronunciarsi alla luce del seguente principio di diritto: «per i fini di cui all’art. 1915, comma 1, c.c., l’omissione dolosa dell’avviso di sinistro previsto dall’art. 1913 c.c. comporta la decadenza dell’assicurato dal diritto all’indennizzo soltanto se compiuta al fine specifico di ingannare l’assicuratore a vantaggio dell’assicurato o di terzi. ... Vedi altroVedi meno
Pavan & Girotto Studio Legale
La CT di parte rientra tra le spese processuali e non serve la prova del pagamento.
La nomina del consulente di parte fa presumere l’assunzione dell’obbligazione di pagamento, sicché la relativa voce rientra tra le spese di lite liquidabili d’ufficio, anche senza prova dell’esborso, salvo che la controparte dimostri la gratuità o l’estinzione del debito.
Diverso il regime delle spese stragiudiziali di perizia, che devono essere qualificate come danno emergente e richiedono la prova della spesa sostenuta o dell’insorgenza del debito nel patrimonio del danneggiato.
Cass. civ., sez. Unite, ord., 18 agosto 2026, n. 24699
In un caso relativo ai danni da esondazioni di un corso d’acqua con condanna della pubblica amministrazione, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva negato la rifusione delle spese per il consulente di parte, ritenendo necessario che la parte vittoriosa provasse l’avvenuto pagamento del professionista.
Le Sezioni Unite evidenziano il contrasto giudiziale in merito.
La Cassazione afferma che la nomina del consulente tecnico di parte in giudizio integra, di fatto, l’assunzione dell’obbligazione di remunerarlo, in base alla presunzione di onerosità del mandato (art. 1709 c.c.) e alla struttura del contratto d’opera professionale.
Di conseguenza, le relative spese, in quanto spese di lite ex art. 91 c.p.c., devono essere liquidate d’ufficio, anche in assenza di prova documentale del pagamento, salvo che la controparte dimostri la gratuità della prestazione o l’estinzione del debito.
Diverso discorso riguarda, invece, le spese stragiudiziali di perizia: non trattandosi di spese processuali, devono essere qualificate come danno emergente e, di conseguenza, richiedono espressa domanda con relativo onere di allegazione e prova.
Tuttavia, tale danno non coincide esclusivamente con l’esborso già effettuato, ma anche con l’insorgenza del debito a carico del danneggiato, potendo consistere tanto nella perdita patrimoniale quanto nella nascita di un’obbligazione, fisiologicamente destinata a essere adempiuta. ... Vedi altroVedi meno
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Caduta di alberi, il vento forte non esonera Anas dalla responsabilità
Il semplice verificarsi di un forte vento non è sufficiente, da solo, a escludere la responsabilità di Anas per i danni causati dalla caduta di alberi su un fondo confinante con la strada.
Cass. civ., sez. III, ord., 28 luglio 2026, n. 24158
La vicenda trae origine dalla domanda di risarcimento proposta dal proprietario di un fondo agricolo, dopo che quattro pini di alto fusto, collocati lungo la strada statale Appia, erano crollati sul terreno, danneggiando il fondo e l’attività agricola.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano respinto la richiesta, sostenendo che il crollo degli alberi fosse stato provocato da un evento atmosferico eccezionale, tale da interrompere il nesso causale e integrare il caso fortuito.
Secondo i ricorrenti, però, questa conclusione si fondava su un evidente errore tecnico.
La consulenza tecnica d’ufficio aveva infatti equiparato una velocità del vento di 5,8 metri al secondo a 170 chilometri orari, mentre in realtà corrisponde a circa 21 km/h. Un’incongruenza che, a giudizio della Cassazione, rende inattendibile la qualificazione del fenomeno come “massimo grado di tempesta” sulla scala Beaufort e impone un nuovo esame dei fatti.
La Terza sezione civile ricorda che la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva: essa si fonda esclusivamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, e non su una presunzione di colpa del custode.
Può essere esclusa solo se si prova il caso fortuito, oppure se si dimostra che il danno è stato causato, in via esclusiva o concorrente, dalla condotta del danneggiato o di un terzo, purché tali condotte siano caratterizzate da oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento dannoso.
Ne consegue che sul danneggiato grava l’onere di allegare e provare che il danno deriva causalmente, in modo immediato e diretto, dalla cosa in custodia.
Il custode, invece, per liberarsi da responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., deve dimostrare l’esistenza di un caso fortuito o comunque di un fatto estraneo alla relazione di custodia, dotato di una propria autonoma incidenza causale.
Con riferimento specifico agli eventi atmosferici, la Suprema corte ribadisce che possono integrare il caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, solo quando presentino i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità.
L’accertamento di un “forte temporale”, di un “nubifragio” o di una “calamità naturale” non può dunque basarsi su semplici nozioni di comune esperienza, ma richiede un’indagine fondata su dati scientifici di tipo statistico (come i dati pluviometrici), riferiti al contesto specifico in cui si trova la cosa in custodia, considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico.
In conclusione, la Corte osserva che l’esimente del caso fortuito, invocata per l’asserita eccezionalità dell’evento atmosferico che provocò la caduta degli alberi, è stata riconosciuta in assenza di elementi di prova concreti e specifici, correttamente ricostruiti, e in particolare senza il supporto di dati scientifici di natura statistica riferiti al contesto di localizzazione del bene custodito. ... Vedi altroVedi meno
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Detenzione domiciliare per detenuti tossicodipendenti: le nuove regole della legge n. 140/2026
La legge 5 agosto 2026, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026, introduce nuove disposizioni sulla detenzione domiciliare per detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti, con l’obiettivo di favorirne il recupero attraverso specifici programmi terapeutici. Le nuove norme entreranno in vigore il 21 agosto 2026.
Il principale intervento riguarda il d.P.R. n. 309/1990, nel quale viene inserito il nuovo art. 94-ter, dedicato alla detenzione domiciliare per condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti.
Detenzione domiciliare e programma terapeutico: i requisiti
La nuova misura alternativa alla detenzione può essere richiesta quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova previsto dall’art. 94 d.P.R. n. 309/1990.
Il condannato può chiedere di espiare la pena presso una struttura pubblica o privata accreditata per svolgere un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. In alternativa, può chiedere, sulla base di un programma semiresidenziale, la detenzione domiciliare presso un luogo idoneo diverso dalla struttura.
La misura riguarda, alle condizioni previste dalla legge, una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a 8 anni. Il limite scende a 4 anni se il titolo esecutivo comprende uno dei reati di cui all’art. 4-
bis
l. n. 354/1975, fatte salve le esclusioni espressamente indicate dalla norma.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, la documentazione relativa alla tossicodipendenza o alcoldipendenza, il programma terapeutico finalizzato al recupero e la valutazione sull’idoneità del percorso. Il tribunale concede la misura se ritiene che il programma contribuisca concretamente al recupero del richiedente e prevenga il rischio di commissione di ulteriori reati.
Definizione anticipata del processo con finalità di recupero
Di particolare rilievo per gli avvocati penalisti è anche il nuovo art. 94-
quater
d.P.R. n. 309/1990, che disciplina la definizione anticipata del processo con finalità di recupero.
L’imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intenda proseguire o intraprendere il programma terapeutico può chiedere l’applicazione della misura prevista dall’art. 94-ter secondo le modalità stabilite dalla nuova disposizione. Se la richiesta è ammissibile, il giudice concede un termine di sessanta giorni per la produzione della documentazione richiesta.
Le modifiche all’art. 656 c.p.p. e la disciplina transitoria
La legge n. 140/2026 modifica inoltre l’art. 656 c.p.p., coordinando la disciplina dell’esecuzione della pena con la nuova misura alternativa.
Rilevanti anche le disposizioni transitorie: l’art. 94-quater si applica ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, salvo che sia già stata pronunciata sentenza di primo grado. La richiesta può essere formulata, alle condizioni stabilite dalla norma, anche nei processi penali in corso di dibattimento. ... Vedi altroVedi meno
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Omicidio stradale: la scatola nera installata sull’auto a fini assicurativi è una fonte di prova anche nel processo penale?
La scatola nera installata a bordo del veicolo può costituire un elemento di prova pienamente utilizzabile nel processo penale, anche in assenza dei decreti attuativi previsti dal Codice delle assicurazioni.
Cass. pen., sez. IV, ud. 19 giugno 2026 (dep. 28 luglio 2026), n. 28578
La vicenda trae origine da un investimento mortale avvenuto in un centro abitato.
In primo grado l'imputata era stata assolta, anche perché il giudice aveva ritenuto che la ricostruzione della velocità del veicolo si fondasse esclusivamente sui dati della scatola nera, reputati privi di un valore probatorio "legale".
La Corte d'appello ha invece ribaltato la decisione, valorizzando le informazioni registrate dal dispositivo insieme agli altri elementi istruttori, decisione poi confermata dalla Suprema Corte.
L'aspetto di maggiore interesse riguarda proprio il profilo probatorio della scatola nera.
La Cassazione chiarisce che la mancata emanazione dei decreti attuativi dell'art. 145-bis d.lgs. n. 209/2005 impedisce di attribuire ai dati del dispositivo un valore di prova legale nel giudizio civile, ma tale circostanza non ne preclude l'utilizzabilità nel processo penale.
In quest'ultimo, infatti, operano il principio del libero convincimento del giudice e quello della non tassatività dei mezzi di prova, che consentono di acquisire e valutare qualsiasi elemento idoneo alla ricostruzione del fatto, purché adeguatamente motivato.
La Corte richiama inoltre il precedente secondo cui i tabulati della scatola nera costituiscono prove documentali, acquisibili ai sensi dell'art. 234 c.p.p., in quanto rappresentano la registrazione automatica di fatti effettuata da uno strumento informatico.
Ne consegue che tali dati possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, senza necessità di riconoscere loro un'efficacia probatoria privilegiata.
Concludendo, secondo la S.C. la scatola nera non costituisce una prova "autosufficiente", ma rappresenta un importante elemento probatorio, il cui peso dipende dalla sua attendibilità tecnica e dalla convergenza con il restante compendio probatorio. ... Vedi altroVedi meno
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Violenza sessuale sul posto di lavoro: è sufficiente la mera mancanza di consenso e non la manifestazione di dissenso
La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un datore di lavoro condannato per violenza sessuale aggravata ai danni di una dipendente, in base al principio secondo cui ai fini della consumazione del reato è sufficiente la mancanza di consenso, che può essere manifestato anche con modalità non verbali, purché chiaramente percepibili.
Cass. pen., sez. III, ud. 22 maggio 2026 (dep. 5 agosto 2026), n. 29595
L’imputato, titolare dell’azienda presso cui la persona offesa era stata assunta a termine per sostituire una collega in maternità, era stato ritenuto responsabile di plurimi episodi di natura sessuale, condotte poste in essere soprattutto quando i due rimanevano soli in ufficio, con l’aggravante dell’abuso di relazioni d’ufficio.
La difesa aveva impostato il ricorso sulla pretesa insussistenza di violenza o minaccia, sostenendo che l’ambiente di lavoro, frequentato da numerose persone, avrebbe consentito alla donna di allontanarsi o chiedere aiuto, e, soprattutto, sull’asserita buona fede dell’imputato circa il consenso della dipendente, in ragione di un rapporto definito “confidenziale” e di scambi di messaggi e battute a sfondo sessuale che avrebbero reso, a loro dire, “ambigua ma consenziente” la relazione.
La Cassazione respinge questa impostazione, richiamando il principio consolidato secondo cui ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale è sufficiente la mancanza di consenso, che può essere manifestato anche con modalità non verbali, purché chiaramente percepibili.
È inoltre necessario che il consenso riguardi la specifica persona che compie l’atto e che si protragga per tutta la durata degli atti sessuali.
In questo quadro, la Corte valorizza le risultanze di merito che avevano evidenziato, da un lato, la posizione di potere del datore di lavoro e il correlato condizionamento della dipendente, assunta a termine e interessata alla stabilizzazione, e, dall’altro, i reiterati segnali di dissenso della vittima: coprirsi con le mani le zone erogene, rannicchiarsi sulla sedia, allontanarsi fisicamente dall’uomo, intimargli di interrompere le condotte.
Dal punto di vista probatorio, la Suprema Corte ribadisce la natura di “prova piena” della deposizione della persona offesa, anche nei reati sessuali, purché sottoposta a un vaglio particolarmente rigoroso di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, tanto più in presenza di costituzione di parte civile.
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la testimonianza della vittima può da sola fondare l’affermazione di responsabilità, fermo restando il dovere del giudice di motivare in modo approfondito su coerenza, costanza e riscontri. ... Vedi altroVedi meno
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Preliminare di vendita, penale sull’intero acconto: il giudice può dichiararla vessatoria.
In un contratto di compravendita immobiliare, stipulato tra un professionista e un consumatore, trovano applicazione le speciali tutele previste per la parte “debole”.
In questo caso, la clausola del contratto preliminare che attribuisce al promittente venditore, in caso di inadempimento imputabile ai promissari acquirenti, il diritto di trattenere a titolo di penale l’intera somma versata in acconto – anche quando rappresenti una quota rilevante del prezzo complessivo – non è sottratta al giudizio di vessatorietà.
Cass. civ., sez. II, sent., 25 giugno 2026, n. 21771
La Seconda sezione civile ha rilevato che la disciplina a tutela del consumatore, nella versione applicabile al caso concreto, si estende anche al contratto preliminare, purché concluso tra un professionista che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale e un soggetto che contratta per esigenze estranee alla propria attività professionale.
In linea di principio, caparre, clausole penali e pattuizioni similari non sono di per sé vessatorie; tuttavia, nei contratti tra professionista e consumatore opera una presunzione di vessatorietà quando, in caso di inadempimento, esse prevedano il pagamento di una somma manifestamente eccessiva.
L’inefficacia della clausola, inoltre, opera esclusivamente a favore del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Nel caso concreto, la clausola del preliminare che consentiva al venditore di trattenere l’acconto di 72.869 euro, a fronte di un prezzo complessivo di 124.514 euro, come già riconosciuto dai giudici di merito che ne avevano disposto la riduzione, resta sottoposta al vaglio di vessatorietà, che il giudice deve effettuare d’ufficio trattandosi di un rapporto professionista–consumatore.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: «nei preliminari di vendita immobiliare conclusi tra professionista e consumatore, la clausola che attribuisce al promittente venditore, in caso di inadempimento imputabile ai promissari acquirenti nella stipula del definitivo, il diritto di trattenere la somma ricevuta in acconto – valutata in rapporto al prezzo complessivo convenuto – è soggetta al controllo di vessatorietà che il giudice deve compiere d’ufficio. Tale verifica mira ad accertare se la clausola determini, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in ragione dell’importo manifestamente eccessivo previsto a suo carico».
#avvocati, #pavangirotto, #clausolevessatorie, #preliminare, #caparra ... Vedi altroVedi meno
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Convivenza more uxorio: le rate del mutuo non sono ripetibili.
Il pagamento proporzionato delle rate di mutuo per la casa comune integra obbligazione naturale non ripetibile ex art. 2034 c.c., escludendo l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Cass. civ., sez. III, ord., 26 giugno 2026, n. 21881
La vicenda trae origine dal ricorso di un ex convivente che aveva chiesto, in via principale, la restituzione di un prestito di 55.834,91 euro, derivante da un mutuo ventennale cointestato e finalizzato all’acquisto di un immobile intestato esclusivamente alla partner, e, in via subordinata, la ripetizione ex art. 2041 c.c. della metà delle rate di mutuo versate durante la convivenza, oltre alla restituzione di euro 123.865,22 corrispondenti agli assegni di invalidità affluiti su conto cointestato.
Il Tribunale di Ivrea accoglieva la sola domanda subordinata di indebito arricchimento, condannando la convenuta alla restituzione di 51.784,47 euro, pari alla metà delle rate pagate tra agosto 2006 e febbraio 2018.
La Corte d’Appello di Torino riformava totalmente la decisione, escludendo la configurabilità dell’azione di arricchimento senza causa e qualificando le dazioni come adempimento di obbligazioni naturali tra conviventi more uxorio, in linea con l’elaborazione giurisprudenziale consolidata.
La Cassazione conferma questa impostazione, ribadendo che l’art. 2041 c.c. svolge funzione di “norma di chiusura” del sistema delle obbligazioni, azionabile solo in assenza di altro titolo tipico e solo quando lo spostamento patrimoniale sia privo di “giusta causa” in senso giuridico.
In questo quadro, i giudici di legittimità richiamano il precedente orientamento secondo cui la convivenza stabile costituisce formazione sociale rilevante ex art. 2 Cost., dalla quale scaturiscono doveri morali e sociali che si esprimono anche sul piano patrimoniale, rendendo normalmente irripetibili le attribuzioni economiche tra conviventi, ove proporzionate e adeguate.
Le attribuzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio costituiscono, di regola, adempimento di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c., purché proporzionate e adeguate alle condizioni sociali e patrimoniali della coppia.
La Corte respinge anche la censura di violazione dell’art. 2034 c.c., con cui il ricorrente aveva contestato la qualificazione delle dazioni come obbligazioni naturali, sostenendo che l’obbligo di pagamento derivasse esclusivamente dal contratto di mutuo e che mancasse la spontaneità della prestazione.
Viene invece affermato che la stessa accensione del mutuo per la casa destinata a residenza della famiglia di fatto, pur intestata a uno solo dei conviventi, integra un’obbligazione assunta in adempimento di un dovere morale o sociale di contribuzione, connotata da spontaneità e insuscettibile di ripetizione.
Le somme versate in costanza di convivenza, in assenza di prova del superamento dei limiti di proporzionalità e adeguatezza, non possono quindi fondare un’azione ex art. 2041 c.c.
#convivenza, #convivenzamoreuxorio , #obbligazioninaturali, #obbligorestituzione, #avvocati, #pavangirotto ... Vedi altroVedi meno
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Il danno da vacanza rovinata può rientrare nella copertura assicurativa dell’albergatore
La polizza di responsabilità civile dell’albergo copre, salvo che sia diversamente e chiaramente previsto, anche i fatti dovuti a colpa, anche grave, dell’albergatore.
Cass. civ., sez. III, ord., 15 giugno 2026, n. 20023
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza in esame, relativa al caso di una famiglia che aveva deciso di lasciare anticipatamente un hotel a causa delle infiltrazioni d’acqua presenti nella camera assegnata.
Nello specifico, la Corte d’Appello aveva escluso l’obbligo di manleva da parte dell’assicurazione, ritenendo che il danno fosse imputabile a una carente manutenzione delle tubazioni e, quindi, a una responsabilità dell’albergatore non ricompresa nella polizza.
La Terza sezione civile, invece, ha affermato che l’assicurazione della responsabilità civile è destinata a proteggere il patrimonio dell’assicurato dalle conseguenze economiche di fatti colposi, inclusi quelli che si traducono in un inesatto adempimento del contratto d’albergo.
Secondo la Cassazione, la stipula di un contratto di assicurazione della responsabilità civile obbliga la compagnia a tenere indenne l’assicurato per quanto egli sia tenuto a pagare a terzi a causa di un fatto colposo a lui imputabile, senza distinguere tra responsabilità da illecito e responsabilità da inadempimento contrattuale.
Ai sensi dell’art. 1917, comma 1, c.c., sono esclusi dalla garanzia solo i danni derivanti da fatti dolosi, non quelli colposi, anche se caratterizzati da colpa grave.
L’assicurazione per la responsabilità civile, infatti, presuppone per sua natura una colpa dell’assicurato, intesa come imputabilità del fatto dannoso, che costituisce il fondamento dell’obbligo risarcitorio.
È certamente possibile che le parti escludano dall’assicurazione sia i fatti dovuti a colpa grave dell’assicurato, sia quelli riconducibili a specifici comportamenti colposi; tuttavia, ciò richiede una pattuizione espressa. In mancanza di una simile clausola, la copertura assicurativa si estende ai danni causati da qualsiasi condotta colposa.
In conclusione, se l’hotel verrà ritenuto responsabile dei danni subiti dagli ospiti, la compagnia assicurativa dovrà intervenire in manleva.
La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dei turisti rilevando una contraddizione nella sentenza di secondo grado.
I giudici d’appello avevano infatti riconosciuto che la camera era sostanzialmente inagibile per le infiltrazioni d’acqua, al punto da giustificare il mancato pagamento del soggiorno; nello stesso tempo, però, avevano escluso un inadempimento dell’albergatore, richiamando l’offerta di un’altra stanza.
Per la Suprema Corte, le due affermazioni non possono coesistere: se il cliente è legittimato a sollevare l’eccezione di inadempimento e a non corrispondere il prezzo, deve necessariamente essere accertato un inadempimento della struttura ricettiva.
#avvocati, #pavangirotto, #vacanze, #vacanzarovinata, #dannidavacanzarovinata ... Vedi altroVedi meno
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L'avv. Francesco Pavan eletto Presidente della Camera Avvocati di San Dona' di Piave “Giorgio Pavan”.
Congratulazioni al nostro Socio e Auguri di buon lavoro. ... Vedi altroVedi meno
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Reati sessuali: esclusa dal diritto di cronaca la diffusione di dettagli umilianti sulle vittime
Il diritto di cronaca non può mai degenerare nella diffusione di particolari morbosi o degradanti che finiscono per ledere la dignità della vittima.
Cass. civ., sez. I, ord., 15 giugno 2026, n. 20043
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una società per azioni, confermando così la sanzione amministrativa di 15.000 euro inflitta dal Garante per la protezione dei dati personali.
La sanzione riguardava un articolo pubblicato nell’agosto 2023 su una testata online, relativo a un episodio di violenza sessuale di gruppo avvenuto a Palermo.
La vicenda trae origine da un pezzo giornalistico che riportava ampi stralci di conversazioni WhatsApp e di intercettazioni attribuite agli indagati per lo stupro di una giovane donna di diciannove anni.
Secondo il Garante, la pubblicazione di tali contenuti violava i principi di liceità, correttezza ed essenzialità dell’informazione previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dalle regole deontologiche dell’attività giornalistica.
Dopo che il Tribunale di Milano, nel luglio 2025, aveva rigettato l’opposizione proposta dalla società editrice, quest’ultima aveva impugnato la decisione davanti alla Suprema Corte.
Tra i motivi di ricorso, la società sosteneva che la vittima non fosse identificabile, che la motivazione della sentenza fosse carente e che le norme applicate comprimessero in modo eccessivo la libertà di stampa garantita dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La Cassazione ha però respinto integralmente tali doglianze.
Particolare rilievo assume il passaggio dedicato al concetto di identificabilità della persona offesa: i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la valutazione del Tribunale, secondo cui la giovane risultava comunque riconoscibile da una cerchia di soggetti ben definita, composta da familiari, amici, conoscenti e dagli stessi indagati. La tutela della privacy, osserva la Corte, non è limitata ai casi in cui l’identificazione sia possibile da parte della generalità dei lettori, ma opera anche quando il riconoscimento è circoscritto a gruppi più ristretti.
Richiamando la disciplina nazionale e le regole deontologiche dei giornalisti, la Cassazione ribadisce che la diffusione di dati personali è lecita soltanto nei limiti dell’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva accertato che l’articolo riportava dettagli osceni e particolari del tutto superflui rispetto alla comprensione della notizia.
Le conversazioni pubblicate contribuivano a restituire un’immagine umiliante della vittima, attraverso i racconti e i commenti degli stessi autori della violenza, senza aggiungere alcun elemento realmente necessario alla ricostruzione dei fatti.
Secondo la Suprema Corte, il giudice di merito ha correttamente escluso che tali dettagli rispondessero a un apprezzabile interesse pubblico.
L’articolo, infatti, non offriva un autentico approfondimento giornalistico o sociologico del fenomeno, ma si limitava di fatto ad amplificare il contenuto degradante delle comunicazioni, arrecando un’ulteriore lesione alla dignità della persona offesa.
È stata respinta anche la doglianza relativa alla presunta incompatibilità della normativa italiana con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Per i giudici di legittimità, le disposizioni del Codice Privacy e le regole deontologiche non comprimono arbitrariamente la libertà di stampa, ma fissano criteri necessari per bilanciare il diritto all’informazione con la tutela dei diritti fondamentali della persona.
Infine, la pubblicazione di dettagli particolarmente invasivi o umilianti non è giustificata neppure in presenza di fatti di grande interesse pubblico, quando tali elementi non risultino indispensabili alla comprensione della notizia. La libertà di informazione resta pienamente garantita, ma incontra il limite invalicabile del rispetto della dignità umana, soprattutto quando sono coinvolte vittime di reati sessuali.
#avvocati, #pavangirotto, #reatisessuali, #dirittodicronaca ... Vedi altroVedi meno
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Retribuzione pagata tramite assegni bancari: il creditore deve provare il mancato incasso
La vicenda nasce da una transazione tra datore di lavoro e lavoratore, seguita da decreto ingiuntivo per il presunto mancato pagamento di parte delle somme dovute, nonostante l’emissione e la consegna di una serie di assegni bancari.
La Corte d’Appello aveva ritenuto non assolto l’onere probatorio della società circa l’incasso dei titoli, ma la Cassazione afferma che, una volta provata emissione e consegna degli assegni, spetta al creditore dimostrare il mancato incasso per causa a sé non imputabile e offrire la restituzione dei titoli, non potendo altrimenti invocare l’inadempimento.
Cass. civ., sez. lav., ord., 16 giugno 2026, n. 20139
La controversia trae origine da un accordo transattivo con cui una società si era impegnata a corrispondere al lavoratore una somma complessiva, poi azionata in via monitoria per il presunto mancato pagamento di parte dell’importo.
Il datore di lavoro aveva opposto il decreto ingiuntivo deducendo l’avvenuto integrale pagamento mediante assegni bancari consegnati al difensore del lavoratore.
La Corte d’appello aveva accolto il gravame del creditore, ritenendo che fosse la società a dover provare l’incasso degli assegni.
La Cassazione ribalta tale impostazione: una volta documentalmente dimostrato il collegamento tra assegni bancari e debito transattivo, nonché la consegna dei titoli al creditore (anche tramite il suo difensore), l’onere probatorio si sposta su quest’ultimo, che deve dimostrare il mancato incasso per fatto a sé non imputabile, mediante elementi positivi, nonché la ragione oggettiva e in buona fede che lo ha impedito.
L’assegno, pur avendo natura pro solvendo, è mezzo di pagamento idoneo a soddisfare il dovere di prestazione del debitore e fa sorgere un correlato dovere di cooperazione da parte del creditore nel porlo all’incasso secondo buona fede e correttezza.
Nel vicenda in esame è mancata proprio la prova, da parte del creditore, del mancato incasso tramite produzione degli assegni, oltre che di circostanze positive (come il furto o lo smarrimento) idonee a dimostrare che questo non era riconducibile all'avvenuto pagamento.
La Corte cassa, quindi, la sentenza e i Giudici del rinvio dovranno attenersi ai seguenti principi di diritto:
§ n tema di obbligazioni pecuniarie, la traenza e la consegna di assegni bancari, accettati dal creditore prenditore, integrano un mezzo di pagamento, sebbene da intendere pro solvendo;
§ il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato dal creditore solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede;
§ l'assegno bancario, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore;
§ avvenuta tale consegna, è onere del creditore porre all’incasso gli assegni medesimi, secondo i principi di buona fede e correttezza, pena l’impossibilità di far valere l’inadempimento;
§ ai fini della prova del pagamento è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece sul creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, bensì nella corrispondente prova di fatti positivi idonei a dimostrare che il mancato possesso non è riconducibile al pagamento, ma a fatto non imputabile al creditore.
#avvocati, #pavangirotto, #retribuzione, #Assegnobancario ... Vedi altroVedi meno
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Avviso tardivo del sinistro: l’assicurato decade solo se voleva ingannare l’assicuratore.
La Suprema Corte cassa la decisione del Tribunale di merito nella parte in cui ha ritenuto sufficiente, per la decadenza dalla garanzia, la sola denuncia tardiva del sinistro.
Afferma, infatti, che la perdita del diritto all’indennizzo richiede un intento specifico di ingannare l’assicuratore a proprio vantaggio o di terzi; in difetto, l’omissione integra solo colpa, con possibile riduzione dell’indennizzo nei limiti del pregiudizio provato dall’assicuratore.
Cass. civ., sez. III, ord., 17 giugno 2026, n. 20447
Il caso nasce da un incendio in un capannone industriale, seguito da diverse azioni risarcitorie con la chiamata in garanzia di più compagnie.
Per una delle polizze, la Corte d’appello di Venezia aveva dichiarato l’assicurato decaduto dalla copertura, ritenendo sufficiente, ai fini dell’“omissione dolosa” dell’avviso, il dolo generico dedotto dalla circostanza che non avesse consapevolmente denunciato se non dopo venti mesi.
La Cassazione, invece, ribalta l’impostazione: ricostruendo genesi e funzione dell’art. 1915 c.c., afferma che l’omissione dell’avviso è “dolosa” – con conseguente perdita integrale del diritto all’indennizzo – solo quando è sorretta da uno specifico intento fraudolento di ingannare l’assicuratore, traendone un vantaggio per sé o per terzi.
Infatti, è la consapevolezza di nuocere all’assicuratore il dolo che rileva ai fini della perdita dell’indennizzo, non la semplice coscienza e volontà di non procedere all’avviso.
In assenza di tale disegno fraudolento, la mancata o tardiva denuncia integra soltanto colpa, per la quale opera il secondo comma dell’art. 1915 c.c., con riduzione proporzionale dell’indennizzo in misura corrispondente al pregiudizio effettivamente subito dall’assicuratore, anche fino al 100%, ma escludendo ogni decadenza automatica.
Pertanto, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che dovrà pronunciarsi alla luce del seguente principio di diritto: «per i fini di cui all’art. 1915, comma 1, c.c., l’omissione dolosa dell’avviso di sinistro previsto dall’art. 1913 c.c. comporta la decadenza dell’assicurato dal diritto all’indennizzo soltanto se compiuta al fine specifico di ingannare l’assicuratore a vantaggio dell’assicurato o di terzi. ... Vedi altroVedi meno
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