Sul tema dei danni cagionati da ritardi ferroviari è intervenuta una sentenza della Cassazione, che ha stabilito quali sono i requisiti per ottenere un risarcimento.
Cosa stabilisce la Sentenza della Cassazione n. 24427 del 12/10/2018, Sezione IV
Il danno da ritardi, interruzioni o soppressioni di trasporti ferroviari subìto dal viaggiatore è risarcibile in base alle disposizioni contenute nella normativa speciale di riferimento dato lo specifico rinvio effettuato dal codice del consumo.
Il fatto oggetto della decisione
A seguito di un danno tecnico della rete ferroviaria, il treno su cui viaggiava un passeggero subì un notevole ritardo, tale da far perdere la coincidenza per il volo prenotato dallo stesso viaggiatore, obbligandolo così a comprare nuovi biglietti aerei per il volo successivo.
Il passeggero agiva per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, dovuto dall’acquisto di nuovi biglietti aerei, e anche il danno non patrimoniale patito per il ritardo realizzatosi.
Il Tribunale territoriale ha ritenuto applicabile la disciplina speciale riferita al R.D.L. n. 1948 del 1934 (convertito nella l. n. 911/1935, Nuovo testo delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato), escludendo la risarcibilità del danni lamentati dal viaggiatore.
Il passeggero ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che le clausole contenute nel contratto ferroviario sono da qualificarsi come vessatorie a fronte del forte squilibrio contrattuale che prospettano.
Le clausole del contratto ferroviario sono o non sono vessatorie per i passeggeri?
Secondo la Cassazione il ritardo che un treno può subire è perfettamente rientrante nell’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, come sostenuto dalla difesa della compagnia ferroviaria, e quindi non risarcibile al viaggiatore.
I danni patrimoniali dovuti da ritardo, interruzioni o soppressioni, sono risarcibili al passeggero sulla base della disciplina speciale dedicata al trasporto ferroviario, disciplina peraltro espressamente richiamata dal codice del consumo all’art. 101 escludendo altresì la risarcibilità di voci di danno estranee al trasporto ferroviario stesso.
L’acquisto di nuovi biglietti per mezzi di trasporto differenti dal settore ferroviario e i relativi disguidi che possono seguire, vengono qualificati sotto una voce di danno differente rispetto all’ambito ferroviario, rappresentando quindi un titolo distinto di danno e non risarcibile secondo la disciplina speciale di riferimento ferroviario.
La Corte di Cassazione nel caso di specie, ha stabilito la non vessatorietà delle clausole del contratto ferroviario, escludendo l’applicabilità delle disposizioni a tutela del consumatore dettate dal codice del consumo, e conseguentemente decidendo per la non risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale.
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Avv. Francesco Pavan