Costituisce ancora reto l’omessa comunicazione da parte dell’albergatore delle generalità dei clienti all’autorità competente.
Infatti, nonostante l’abrogazione della l. n. 135/2001, l’art. 109 deve ritenersi ancora vigente, costituendo, dunque, reato la condotta di omessa comunicazione delle generalità dei clienti all’autorità di pubblica sicurezza da parte del preposto alla conduzione di un albergo.
(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 35573/20; depositata l’11 dicembre)
I Fatti
Il GIP presso il Tribunale di Venezia dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata circa la richiesta di emissione del decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 109 TULPS, poiché ella non aveva comunicato all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate nella propria struttura ricettiva.
La decisione del GIP muoveva dal fatto che il fatto contestato non era più previsto dalla legge come reato, in virtù dell’avvenuta abrogazione ad opera della l. n. 79/2011.
Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Venezia propone ricorso per cassazione, sostenendo che debba ritenersi ancora vigente il suddetto art. 109, con conseguente rilevanza penale del fatto addebitato all’imputata.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso fondato, ricostruendo il quadro normativo attorno a cui ruota la questione in oggetto.
A tal fine, gli Ermellini evidenziano che l’obbligo per i gestori di alberghi ed altre strutture ricreative di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità di coloro che vi alloggiano entro le 24 ore successive al loro arrivo è oggetto di sanzione penale oggetto dell’art. 17 TULPS.
Ora, vero è che il d.lgs. n. 79/2011 ha abrogato la l. n. 135/2011, ma la sostituzione totale non comporta l’eliminazione dell’effetto abrogativo sostitutivo dell’art. 109 TULPS, e ciò troverebbe conferma nel fatto che il successivo d.l. n. 201/2011, al comma 1 dell’art. 40, contempla la semplificazione degli adempimenti utili alla registrazione dei clienti presso le strutture ricettizie di cui all’art. 109, modificando solo il comma 3, che fa riferimento al testo di tale disposizione considerandola, dunque, ancora vigente.
La Corte, inoltre, sottolinea che l’art. 19-bis, d.l. n. 113/2018, prevede che l’art. 109 TULPS si interpreta «nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni», confermando, ancora una volta, la vigenza della norma.
A seguito delle argomentazioni esposte, la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia gli atti al GIP, il quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «costituisce reato, a norma del combinato disposto degli artt. 17 e 109, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche, la condotta di omessa comunicazione all’autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo».
Contattate l’avvocato Francesco Pavan ai recapiti dello Studio che trovate a questo link Contatti Studio per avere maggiori informazioni e analizzare il vostro caso.
Avv. Francesco Pavan