La relazione extraconiugale di uno dei coniugi può portare alla revoca della donazione effettuata in precedenza.
Il Caso oggetto della Sentenza della Cassazione
Una coppia in crisi, ormai separata di fatto. Lei inizia una relazione con un personaggio famoso e la storia finisce in pasto ai mass media. Il marito, che aveva pagato interamente l’appartamento milanese intestato poi alla coniuge, prova ad ottenere la revoca della donazione.
Cosa stabilisce la Sentenza n. 24965 del 10/10/2018 Seconda Sezione Civile.
Il marito censura la violazione dell’art. 801 c.c. per omessa e insufficiente motivazione sul comportamento tenuto dalla moglie, anche pubblicamente, come emerso dalle prove testimoniali acquisite durante il giudizio di separazione, comportamento che manifestava disistima, avversione ed irriconoscenza nei suoi confronti, fino a sfociare nell’ingiuria grave per la relazione adulterina tenuta dalla donna con un noto personaggio, vicenda che aveva avuto una grande risonanza mediatica.
La Cassazione, dichiarando infondata la censura, ricorda che l’ingiuria grave indicata dal legislatore nell’art. 801 c.c. quale presupposto per la revoca della donazione per ingratitudine, «pur mutando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro di una persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante».
In altre parole, l’ingiuria in tal senso rilevante deve esprimere una «radicata e profonda avversione o perversa animosità verso il donante».
Aggiunge inoltre ila Suprema Corte che la valutazione del comportamento della donatario (nel caso di specie la donna) deve essere valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche con riguardo alla potenziale offensività del patrimonio morale del donante (nel cado di specie il marito).
Conclude dunque la Corte affermando che «la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge donatario costituisce ingiuria grave solo se ad essa si accompagna un atteggiamento di disistima ed avversione da parte del donante».
Per la Cassazione, pertanto, il precedente Giudice ha correttamente escluso la sussistenza di un’ingiuria nella relazione intrattenuta dalla donna con il personaggio famoso posto che, da un lato, la relazione era iniziata quando i coniugi erano di fatto già separati e che, dall’altro, la risonanza mediatica era dovuta esclusivamente alla notorietà del nuovo compagno.
Si tratta dunque di un comportamento che assume rilevanza ai fini dell’addebito della separazione ma che non incideva sull’onore e sul decoro del ricorrente, in quanto non si è trattato di una ingiuria grave.
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Avv. Francesco Pavan