Uso improprio dell’auto aziendale, il Manager viene licenziato.
Legittimo il licenziamento del manager che utilizza l’auto aziendale per raggiungere il negozio di abbigliamento di cui è proprietario assieme ad alcuni soci.
Evidente, secondo i Giudici, il tradimento da lui perpetrato ai danni dell’azienda.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 14632/21; depositata il 26 maggio)
I fatti
A condannare il dirigente sono le due volte in cui, si è appurato, «si è recato con l’auto aziendale, durante l’orario di lavoro, presso l’esercizio commerciale gestito da una ‘srl’ di cui è socio», dove, peraltro, «si è trattenuto per circa quaranta minuti».
Acclarato, quindi, «lo svolgimento di attività extralavorativa durante l’orario di lavoro», i giudici d’Appello ritengono tale condotta, «seppure in un settore estraneo a quello del datore di lavoro», grave – anche «avuto riguardo al ruolo posseduto e all’affidamento richiesto per l’espletamento di tale ruolo» – e «idonea a ledere gli interessi del datore di lavoro».
Viene anche evidenziato «il danno economico cagionato al datore di lavoro dalla corresponsione della retribuzione pure per il periodo in cui il dipendente ha svolto attività lavorativa per conto proprio».
Per i giudici di secondo grado, quindi, ci sono tutti gli elementi per ritenere «leso irreparabilmente il vincolo fiduciario» tra azienda e manager e per giustificare il licenziamento.
La decisione della Cassazione
Identica linea di pensiero adottano anche i magistrati della Cassazione, respingendo le obiezioni proposte dal manager.
Come già valutato in Appello, è ritenuta evidente la gravità della condotta tenuta dal manager che «durante l’orario di lavoro ed utilizzando l’autovettura aziendale, si è recato presso l’esercizio commerciale di vendita al minuto di biancheria intima, gestito da una società di cui egli è socio, e di essere lì rimasto ogni volta per circa quaranta minuti».
Lampante, in sostanza, «il nesso causale tra l’accertata condotta, cioè l’esercizio di attività in proprio con utilizzo della macchina aziendale, ed il venir meno del rapporto fiduciario tra le parti», senza dimenticare «il nocumento economico per l’azienda datrice di lavoro».
A rendere indifendibile il lavoratore, infine, anche «il maggior onere di correttezza e buonafede connesso al ruolo manageriale da lui svolto» e «l’affidamento riposto nel dipendente dal datore attraverso l’ampio margine di autonomia a lui concesso nello svolgimento della prestazione».
E’ cristallino «il tradimento» compiuto dal dipendente con «l’uso dell’auto aziendale e del tempo di lavoro per soddisfare interessi privati, legati alla gestione del negozio».
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Avv. Francesco Pavan