IMPIANTO AUTONOMO DI RISCALDAMENTO E PAGAMENTO SPESE COMUNI CONDOMINIO

Spesso nei condomini l’impianto di riscaldamento è comune, ovvero centralizzato, con la conseguenza che le spese di riscaldamento sono divise pro quota.

Può un condominio decidere di staccarsi dall’impianto centralizzato?

Si secondo quanto stabilito da una recente sentenza delle Corte di Cassazione: la numero 28051 del 02/11/2018 della Seconda Sezione Civile.

Nel regolamento condominiale è nulla la disposizione che vieti incondizionatamente al condomino di distaccarsi dall’impianto comune di riscaldamento.

La singola unità abitativa può predisporre un impianto autonomo e autosufficiente, essendo ogni singolo condomino libero di regolare i propri diritti e obblighi mediante convenzione.

Cosa è successo nel caso oggetto della Sentenza?

Un condomino si distacca dall’impianto centralizzato di riscaldamento del condominio in cui abita, realizzando un imputano autonomo e autosufficiente per l’erogazione del relativo servizio.

Decisione vista di mal occhio dai restati condomini che durante l’assemblea condominiale, tramite voto unanime, riconoscendo come illecita l’installazione dell’impianto autonomo, hanno deliberato di imputare i costi relativi della gestione dell’impianto comune di riscaldamento anche al condomino che si era preventivamente distaccato.

Infatti, a dire dell’Assemblea, il regolamento condominiale impediva il distaccamento di una singola unità abitativa dagli impianti comuni, installazioni quindi volte a garantire servizi funzionali alla conservazione dell’intero complesso edilizio.

Questioni giunte sino al giudizio di primo che di secondo grado, i quali rigettavano la domanda del singolo condomino relativa alla declaratoria di nullità della delibera condominiale che precludeva la possibilità di installare un impianto di riscaldamento autonomo e che escludeva quindi l’esonero del pagamento delle spese comuni.

Cosa stabilisce la Sentenza della Cassazione?

Non è ravvisabile una previsione normativa che vieti al condomino di distaccarsi dagli impianti condominiali comuni.
La predisposizione di impianti autonomi è quindi ammessa salvo che la relativa installazioni non cagioni squilibri funzionali al condominio e non aggravi le spese per i restati partecipanti.

L’installazione di un impianto autonomo di riscaldamento comporta un’adeguata regolamentazione contrattuale, da adottare in sede Assembleare, che suddivida diversamente le spese di gestione dell’impianto centrale di riscaldamento, spese imputabili quindi anche alle «unità immobiliari che non usufruiscano del relativo servizio (per avervi rinunciato o essersene distaccati)».

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Avv. Francesco Pavan

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