L’uso “scorretto” del parcheggio riservato ai Disabili non è più solo un fatto deprecabile dal punto di vista civico, ma può essere anche una fattispecie di reato.

Costituisce violenza privata la condotta di chi impedisce, ponendo la propria autovettura negli spazi riservati all’avente diritto, di parcheggiare la propria autovettura; ciò rappresenta una modalità di coartazione dell’altrui volontà peraltro realizzata con la piena consapevolezza dell’illiceità della propria condotta.

Questo ha stabilito la Cassazione con la Sentenza n. 17794 del 07/04/2017 della V Sezione Penale 

I Fatti

Secondo la Suprema Corte, gli accertamenti avevano consentito di stabilire che il veicolo di proprietà dell’imputato era rimasto parcheggiato nel posto riservato alla persona disabile, dal 24 maggio 2009 al giorno successivo 25 maggio 2009 e ciò aveva impedito alla stessa persona disabile di parcheggiare la propria autovettura nello spazio vicino a casa che le era stato assegnato.

Constante Giurisprudenza ritiene che costituisca violenza privata non solo la condotta di chi impedisce la marcia di un’altra autovettura la quale quindi è immediatamente identificabile da chi ne ostacola la marcia, ma anche impedire, ponendo la propria autovettura negli spazi riservati all’avente diritto, di parcheggiare la propria autovettura in quanto ciò rappresenta una modalità di coartazione dell’altrui volontà peraltro realizzata con la piena consapevolezza dell’illiceità della propria condotta.

Secondo i Supremi Giudici, nel caso di specie, ricorre anche l’elemento soggettivo del reato di Violenza Privata, in considerazione del fatto che l’imputato, avendo visto la segnaletica, era cosciente di lasciare l’autovettura in un posto riservato ad una specifica persona, così impedendole di parcheggiare nello stesso spazio e non l’aveva fatto per qualche minuto ma per un giorno intero.

Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di un posto auto assegnato personalmente ad un soggetto, non si applica l’art. 158 comma 2 del Codice della Strada che punisce con sanzione amministrativa chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, ma l’art. 610 c.p. rubricato “Violenza Privata”.

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Avv. Francesco Pavan