Avviso agli Internauti: mai farsi farsi prendere dalla “foga della tastiera”, il reato di diffamazione aggravato è in agguato.
Per la Cassazione la Bacheca di Facebook è a tutti gli effetti “un mezzo di pubblicità”, pertanto, se attraverso Facebook si diffonde un messaggio diffamatorio, si applica il 3° comma dell’art. 595 c.p., con la conseguenza che in caso di condanna la pena è più pesante: reclusione da 3 mesi a 3 anni o multa non inferiore a 516 €.
“La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra
un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 comma III c.p., poiché questa modalità di comunicazione di un contenuto suscettibile di arrecare discredito alla reputazione altrui ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, tuttavia, proprio le particolari dinamiche di diffusione del messaggio screditante, in una con la loro finalizzazione alla socializzazione, sono tali da suggerire l’inclusione della pubblicazione del messaggio diffamatorio sulla bacheca “Facebook” nella tipologia di “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” che, ai fini della tipizzazione della circostanza aggravante di cui all’art. 595 comma III c.p. il codificatore ha giustapposto a quella “del mezzo della stampa”
Pertanto, la Bacheca di Facebook è considerato un mezzo di pubblicità a tutti gli effetti, e questo indipendentemente dalle “opzioni privacy” che vengono utilizzate magari per limitare la visione di un post ad alcuni utenti rispetto ad altri.
A questo Link trovate il testo integrale della sentenza della Cassazione Penale n.4873 del 2017
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Avv. Francesco Pavan