Patente a punti: quando la revisione è obbligatoria

Prendere 3 sanzioni da 5 punti l’una in un anno, determina la revisione obbligatoria della patente anche se nessuna comunicazione in merito è stata fatta all’automobilista.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 28298/20; depositata l’11 dicembre)

I Fatti

Sotto i riflettori la posizione di un uomo a cui viene comunicata dalla Motorizzazione Civile «la sospensione della patente di guida».
Decisiva la constatazione che egli ha «cumulato infrazioni da cinque punti nel medesimo anno».
Consequenziale per lui l’obbligo della «revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità tecnica» da sostenere entro trenta giorni.
Per i giudici di merito, però, la linea seguita dalla Motorizzazione Civile non è corretta.
In sostanza, per il Giudice di pace e per i giudici del Tribunale, sono rilevanti, e salvano l’automobilista, le mancate comunicazioni relative alla variazione del punteggio della patente.
Col ricorso in Cassazione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contesta fortemente la valutazione compiuta in secondo grado.
Per la Cassazione le obiezioni proposte dal Ministero sono assolutamente fondate.

La decisione della Cassazione

I magistrati riconoscono che «l’art. 126-bis, comma 3, del codice della strada impone all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di comunicare ogni variazione di punteggio agli interessati» ma, aggiungono, esso «prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento Ministeriale per i trasporti terrestri», e ciò significa che nella sostanza «ogni persona alla quale è stata contestata un’infrazione e che ovviamente ben conosce l’esito della contestazione stessa ha l’onere di visionare la propria posizione in modo da poter utilmente accedere al corso di recupero».
Peraltro, «la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, avendo funzione meramente informativa» e «la sua fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dell’ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa».
Infine, «il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è anch’esso fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali è stato decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che la persona interessata conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti».
In sostanza, «il sistema così delineato garantisce la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell’azzeramento, per evitare la revisione».
Inoltre, «ai fini della iscrizione ai corsi di recupero del punteggio non è richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti», e difatti con una circolare del maggio 2013 il Ministero dei Trasporti ha previsto «»la possibilità di iscrizione ai corsi previa esibizione della stampa del saldo-punti».
Secondo i giudici, infine, «non rileva il fatto che in precedenza l’iscrizione ai corsi fosse preclusa in assenza della comunicazione di avvenuta decurtazione dei punti, non solo perché la circolare, che è norma secondaria, non può incidere sulla esatta interpretazione della norma primaria, ma anche perché non è stato mai lamentato da parte dell’automobilista il rigetto dell’istanza di iscrizione ai corsi di recupero, fondata su tale ragione».

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Avv. Francesco Pavan

 

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