Caduta per un ciclista ubriaco e drogato: legittima la condanna per guida in stato di ebrezza.
Esclusa l’applicazione della sanzione accessoria consistente nella sospensione della patente di guida.
Impossibile, però, secondo i Giudici, mettere in dubbio la gravità della condotta tenuta dal ciclista e potenzialmente foriera di pericoli per gli altri utenti della strada.
Cass. pen., sez. IV, ud. 23 giugno 2023 (dep. 4 agosto 2023), n. 34352
I Fatti
Scenario dell’episodio che apre il fronte giudiziario è la provincia leccese. Protagonista in negativo è un uomo che cade rovinosamente dalla propria bici.
Una persona assiste al capitombolo e segnala il fatto a un esponente delle forze dell’ordine, che, una volta intervenuto sul posto, constata le precarie condizioni psico-fisiche del ciclista, reo, in sostanza, di essersi messo ad andare in giro col proprio velocipede dopo avere assunto alcool e cannabis.
Il quadro probatorio è chiarissimo, secondo i giudici di merito, e sufficiente per condannare il ciclista per il reato di guida in stato di ebbrezza.
Nello specifico, si è appurato che l’uomo, alla guida di una bicicletta, era caduto per terra e che la polizia giudiziaria intervenuta sul posto lo aveva trovato in stato di alterazione psicofisica, confermato dagli accertamenti effettuati sia con riferimento all’ebbrezza alcolica (tasso alcolemico accertato pari a 1,5 grammi per litro), sia con riferimento alla positività ai cannabinoidi.
In secondo grado, però, viene eliminata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida: questa è l’unica piccola vittoria per il ciclista.
Inutili le obiezioni proposte in Cassazione dal legale del ciclista.
La decisione della Cassazione
Anche secondo i giudici di terzo grado, difatti, non vi sono dubbi sulla gravità della condotta illecita tenuta dall’uomo.
In primo luogo non è in discussione l’episodio così come ricostruito sulla base della testimonianza di un agente di polizia giudiziaria.
Quest’ultimo ha difatti riferito di «essersi recato sul luogo dell’accaduto dopo aver ricevuto una segnalazione, da parte di un testimone oculare, in merito alla caduta di un uomo da una bicicletta» e di «aver trovato il ciclista a terra, ferito e in stato di alterazione psicofisica, confermata dai successivi esami».
A fronte di tali dati, è logico ritenere che «l’uomo si sia posto alla guida della bicicletta e abbia perso il controllo a causa di uno stato di alterazione psico-fisica legata all’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti», mentre «la diversa ricostruzione, secondo cui l’uomo non era in sella alla bicicletta ma la stava conducendo a mano, è irragionevole»
Sacrosanto, poi, secondo i giudici, il riconoscimento del reato di guida in stato di ebbrezza anche a carico di una persona che guida una bicicletta.
Ciò perché «anche il velocipede è idoneo ad interferire con le generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale», ferma, però, «la inapplicabilità concreta delle sanzioni amministrative accessorie, come la sospensione della patente di guida, non praticabile nel caso in cui per la guida del mezzo non sia prevista abilitazione».
Impossibile, infine, ridimensionare l’episodio e ritenere il ciclista non punibile.
Nello specifico, i giudici sottolineano le ragioni del mancato riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando che «l’uomo si trovava in grave stato di alterazione da uso sia di bevande alcoliche che di sostanze stupefacenti, tale da creare una situazione di serio pericolo per la circolazione stradale»
In sostanza, è stata compiuta «una valutazione della gravità della condotta coerente con la natura giuridica delle fattispecie di reato in esame, che realizzano una tutela anticipata rispetto a situazioni di potenziale pericolo per la incolumità degli utenti della strada», concludono i giudici.
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Avv. Francesco Pavan