Riforma Magistratura Onoraria

 

Ecco il testo del decreto legislativo di riforma della Magistratura Onoraria.

Link: Decreto Legislativo

Il decreto, introduce uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell’ufficio del Giudice di Pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento.
Palazzo Chigi spiega ancora che con il decreto viene delineata “una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento dell’incarico” nonché alla durata temporanea limitata, una volta a regime, “a non più di due quadrienni e da svolgersi in modo da assicurare la piena compatibilità con lo svolgimento di altre attività”. Viene introdotta inoltre la necessità di conferma dopo il primo quadriennio.
I giudici onorari di pace sono assegnati, inoltre, alla struttura organizzativa denominata ”ufficio per il processo”, costituita presso il tribunale del circondario dove ha sede l’ufficio del Giudice di Pace, cui sono assegnati.
Su modello analogo, in ogni procura della Repubblica presso i tribunali ordinari, viene istituito anche “l’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, che si avvale, secondo le determinazioni organizzative del Procuratore della Repubblica, dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono lo stage o la formazione professionale presso gli uffici giudiziari”.
Il coordinamento e la vigilanza delle attività dei vice procuratori onorari saranno affidati al procuratore della Repubblica.
Il decreto contempla anche una modulazione delle funzioni dei giudici onorari con l’attribuzione “sia di compiti di supporto all’attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie”.
In particolare, spiega il Governo, “si prevede che i giudici onorari di pace esercitino, presso l’ufficio del Giudice di Pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile, nel rispetto delle disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali”.
Ai giudici di pace saranno delegate:
– le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 50mila euro, nonché quelle relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;
– le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi i 100 mila euro;
– i procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi i 50mila euro.
Il provvedimento precisa il governo “prevede poi un significativo ampliamento della competenza ddel Giudice di Pace attraendovi un insieme di cause e di procedimenti civili attualmente di competenza del tribunale, ritenuti di minore complessità”.
Tale spostamento di competenze, in ogni caso, opererà, per espressa previsione normativa, “a decorrere dal 2021, cioè da quando i nuovi giudici onorari immessi secondo le disposizioni del presente decreto avranno terminato la fase formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all’interno dell’ufficio per il processo”.
Il decreto contiene, altresì, uno “specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma e per i procedimenti civili e penali assegnati e assegnabili ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto”.
Infine, conclude la nota di palazzo Chigi, “i magistrati che ne facciano domanda potranno essere confermati nell’incarico per un periodo massimo di quattro quadrienni, da computare a partire dal giugno 2016, purché confermati ad ogni scadenza quadriennale dal Consiglio superiore della magistratura”.
L’incarico, in ogni caso, cesserà al compimento del sessantottesimo anno di età.

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