La diffamazione a mezzo social network sta diventando sempre più diffusa.
I leoni da tastiera sono sempre all’opera.
Chi è competente a giudicare nell’ipotesi di reato di diffamazione a mezzo social network?
Un “problema tecnico” spesso di non semplice soluzione che però risulta fondamentale per la tutela dei propri diritti in caso di frasi diffamatorie pubblicate sui Social.
La diffusione di messaggi lesivi dell’onere mediante Social Network è da considerarsi diffamazione aggravata, ai sensi dell’art. 595 c.p. comma 3.
La diffamazione è il reato che si commette offendendo l’altrui reputazione comunicando con più persone.
La diffamazione a mezzo Social Network è da considerarsi “aggravata” in quanto è potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato di persone.
Come si stabilisce a quale Giudice rivolgersi?
“Quando è impossibile stabilire il luogo di consumazione del reato e sia stato invece individuato quello in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato come dato informatico, per poi essere immesso in rete, la competenza territoriale va determinata, ai sensi dell’art. 9 comma 1 c.p.p. in relazione la luogo predetto, in cui è avvenuta una parte dell’azione”
La competenza del Giudice Penale di solito si stabilisce in base al luogo in cui il reato è stato consumato.
Se non si può determinare il luogo in cui il reato è stato consumato, come nel caso della diffamazione a mezzo Social, allora è competente il Giudice del luogo in cui è stata posta in essere anche una parte dell’azione che costituisce il reato.
A questo Link trovate il testo integrale della sentenza della Cassazione Penale n. 8482 del 23/01/2017
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Avv. Francesco Pavan