Guida pericolosa con l’auto di servizio, legittimo il licenziamento da parte del datore di lavoro.
Evidente, secondo i Giudici, la gravità del comportamento tenuto dall’uomo prima alla guida dell’auto di servizio e poi nel confronto con gli agenti della Polizia stradale che lo hanno fermato per multarlo.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 9304/21; depositata il 7 aprile)
I fatti
La vicenda riguarda un uomo, dipendente di una società che si occupa della riscossione dei tributi per conto di un Comune.
A suscitare perplessità è il comportamento da lui tenuto in un’occasione in strada: nello specifico, «egli ha violato le norme di sicurezza stradale, immettendosi, all’altezza dell’incrocio tra due strade, contromano su un viadotto, con rischio di procurare un incidente, mentre si trovava alla guida dell’auto di servizio» e successivamente «ha reagito al controllo degli agenti della Polizia stradale, cercando prima di convincerli a non elevare la contravvenzione e poi di intimidirli, dettando al proprio cellulare a voce alta il numero di targa della ‘volante’ che lo aveva fermato, adducendo inesistenti ragioni di servizio che avrebbero giustificato la sua violazione e utilizzando così il nome della società datrice di lavoro a fini propri utilitaristici».
Il lavoratore riceve la missiva con cui l’azienda gli comunica «il licenziamento disciplinare».
Il provvedimento è ritenuto legittimo dai Giudici di primo e di secondo grado.
In particolare, in Appello è evidenziata «la gravità del comportamento tenuto dal lavoratore» e considerata perciò «proporzionale la sanzione espulsiva».
Nel ricorso per Cassazione il Lavoratore contesta «la sanzione espulsiva» decisa dall’azienda, ritenendola, non proporzionata all’effettiva gravità della condotta.
La decisione della Cassazione
I Giudici del ‘Palazzaccio’ ritengono invece corretta la valutazione compiuta tra primo e secondo grado, valutazione con cui si è «qualificato il licenziamento per giusta causa» alla luce della «gravità dell’inadempimento del lavoratore ai propri obblighi, tale da far venire meno il rapporto fiduciario» con la società.
Una volta accertato il comportamento del lavoratore, legittimamente, osservano i Giudici di terzo grado, si è esclusa «l’applicabilità di una sanzione conservativa», sia in riferimento all’elemento soggettivo «per la sufficiente rimproverabilità della condotta sotto il profilo della colpa», sia in riferimento all’elemento oggettivo.
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Avv. Francesco Pavan