Assegno divorzile e proprietà immobiliari

L’assegno divorzile va rivisto se all’ex moglie viene attribuita la proprietà esclusiva di un immobile

Al momento della cessazione del vincolo coniugale, la valutazione dei beni ricadenti nella comunione, in vista della loro divisione, è un fatto rilevante ai fini della determinazione dell’assetto patrimoniale tra le parti.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 11787/21; depositata il 5 maggio)

I fatti

La Corte di Appello di Venezia rigettava il reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale di Vicenza aveva rigettato l’istanza del soccombente avente ad oggetto la revoca o riduzione dell’assegno divorzile, disposto a favore dell’ex coniuge con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Avverso tale decreto il ricorrente propone ricorso in Cassazione, lamentando il fatto che Giudice di secondo grado non avesse ritenuto rilevante e dunque in grado di incidere sull’an e il quantum dell’assegno divorzile, l’attribuzione esclusiva alla ex moglie di un immobile, avvenuta a seguito dello scioglimento della comunione legale dei beni.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte accoglie il ricorso, ricordando come nella valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi, ai fini dell’attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile, il giudice è tenuto a valutare «se e in quale misura l’esigenza di riequilibrio delle condizioni degli ex coniugi, non sia già coperta dal regime patrimoniale prescelto, giacchè se i coniugi abbiano optato per la comunione, ciò potrà aver determinato un incremento del patrimonio del coniuge richiedente, tale da escludere o ridurre la detta esigenza», a seguito dello scioglimento della comunione.

La Corte di Cassazione prosegue evidenziando come, una volta cessato il vincolo coniugale, la valutazione dei beni ricadenti nella comunione, in vista della loro divisione, sia un fatto rilevante ai fini della determinazione dell’assetto patrimoniale tra le parti nella fase post-coniugale.

Nel caso di specie, la Corte di Appello non ritenendo rilevante il fatto che il Tribunale di Vicenza avesse determinato la quota dell’assegno divorzile quando l’immobile – assegnato poi esclusivamente alla ex moglie – era in comproprietà tra le parti, ha negato in astratto ogni possibile rilevanza della nuova situazione di fatto, venutasi a creare a seguito della divisione.

L’idoneità dell’attribuzione esclusiva del bene, in sede divisoria, a favore dell’ex coniuge ad incidere sull’assetto patrimoniale definito in sede di divorzio deve essere verificata dal giudice

La Corte di Cassazione sottolinea a tal proposito come la sentenza impugnata non abbia illustrato le ragioni della ritenuta irrilevanza dell’attribuzione esclusiva dell’immobile, attribuzione invece che è potenzialmente idonea ad alterare l’equilibrio economico accertato al momento della pronuncia di divorzio.

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Avv. Francesco Pavan