Se un motociclista ubriaco carica un passeggero, in caso di incidente è comunque responsabile.
All’origine della vicenda l’impatto tra una vettura e una moto.
A rimetterci è il passeggero della due ruote: riporta un trauma cranico letale.
La responsabilità dell’incidente è dell’automobilista.
Ma il motociclista è comunque colpevole per essersi messo in sella dopo avere assunto alcolici e per avere fatto salire come passeggero un amico.
(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14609/21; depositata il 20 aprile)
I Fatti
Ricostruito il terribile episodio, i Giudici di merito ritengono evidente la colpevolezza del motociclista, sanzionato con «un mese di arresto e 1.000 euro di ammenda» per «essersi posto alla guida della propria moto in stato di ebbrezza alcolica».
A rendere grave la condotta tenuta dal conducente della due ruote è non solo l’essersi messo alla guida dopo avere bevuto alcolici ma anche l’aver consentito all’amico – poi deceduto, a causa dell’incidente, per il trauma cranico riportato – di salire sulla moto come passeggero.
Il difensore del motociclista contesta la valutazione compiuta in Appello e prova a ridimensionare la posizione del proprio cliente.
In particolare pone in evidenza che «il motociclista è stato assolto dall’accusa di omicidio colposo dell’amico» mentre «è stata riconosciuta la responsabilità del solo conducente dell’automobile».
Di conseguenza, «si deve ritenere verosimile che il motociclista, anche se non avesse assunto sostanze alcoliche, non sarebbe comunque riuscito ad evitare lo scontro».
In aggiunta viene anche posto in evidenza che «il motociclista viaggiava ad una velocità inferiore al limite massimo consentito di 40 chilometri orari e aveva posto in essere una manovra di fortuna, piegando la moto nel vano tentativo di evitare l’urto con l’automobile».
La decisione della Cassazione
Per la Cassazione non si può trascurare che «l’uomo si era posto alla guida di una potente motocicletta, cioè di un veicolo per la
cui condizione servono una speciale abilità ed un’attenzione assai vigile, avendo assunto bevande alcoliche in misura tale che,
ancora a diverso tempo dall’incidente, nel sangue v’era una concentrazione alcolica di ben 0,94 grammi per litro» e che «in detta
circostanza aveva fatto salire come passeggero l’amico poi deceduto nel successivo incidente, esponendolo ai rischi elevati
derivanti dall’assunzione di alcolici in quantità non modesta».
Il Ricorso viene respinto e la condanna del motociclista confermata
Contattate l’avvocato Francesco Pavan ai recapiti dello Studio che trovate a questo link Contatti Studio per avere maggiori informazioni e analizzare il vostro caso.
Avv. Francesco Pavan