Nonni paterni devono contribuire a mantenere nipote se il padre è assente

SONO I NONNI PATERNI A DOVER CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO DELLA NIPOTE SE IL PADRE E’ TOTALMENTE ASSENTE.
I nonni possono essere obbligati a fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti dei nipoti solo in via subordinata e sussidiaria rispetto all’obbligazione primaria dei genitori stessi.
Cass. civ., sez. I, ord., 16 maggio 2023, n. 13345

I fatti

Dopo anni di mancato versamento del contributo per il mantenimento della figlia minorenne da parte del padre, condannato ai sensi dell’art. 570 c.p. per essersi sottratto agli obblighi e resosi di fatto irreperibile, la madre ha chiesto la condanna dei nonni paterni al pagamento del mantenimento della bambina.
l Tribunale ha accolto la domanda, decisione confermata poi anche in seconde cure. I nonni hanno – inutilmente – proposto ricorso in Cassazione.

La decisione della Cassazione

La Corte ha rigettato il ricorso ribadendo il principio secondo cui «l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.
Pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli» (Cass. civ. n. 10419/2018).
Nel caso di specie, la Corte pur ritenendo la pronuncia impugnata censurabile in relazione alla motivazione, conferma la decisione, previa correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Infatti dalla complessiva considerazione delle condizioni economiche dei genitori e dei loro comportamenti, e in particolare stigmatizzando il comportamento del padre, non solo elusivo ma anche doloso, posto che è stato condannato in sede penale, e che restando di fatto irreperibile viene meno ai doveri di mantenimento ma anche a quelli di cura educazione ed istruzione della minore (che di conseguenza gravano per intero sulla madre), capace di una produzione reddituale inadeguata al mantenimento dei minori, la pronuncia impugnata rende evidenti i presupposti per la condanna degli ascendenti.
In questa situazione, infatti, le esigenze di vita della minore non possono essere soddisfatte solo dalla madre e pertanto i nonni, la cui posizione economica viene adeguatamente ricostruita dal giudice del merito, sono tenuti al loro contributo.
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