Un lavoratore-studente che sia fuori corso, ha diritto di avere i permessi studio dal datore di lavoro?
Secondo la Cassazione l’essere fuori corso non consente i usufruire di tali permessi.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 19610/20; depositata il 18 settembre)
I fatti
A dare il ‘la’ alla vicenda è la risposta negativa dell’ente pubblico alla richiesta avanzata da un dipendente e mirata al «riconoscimento del diritto a godere di permessi straordinari e retribuiti per motivi di studio, anche oltre la durata prevista del relativo corso di studi», essendo egli studente universitario fuori corso.
Il lavoratore decide di adire le vie legali per ottenere giustizia, ma, invece, i Giudici di merito corretto l’operato dell’azienda.
In particolare, in Appello viene chiarito che la previsione del contratto – ‘Federcasa’, per la precisione – «non riconosce ‘permessi studio’ retribuiti anche ai lavoratori studenti cosiddetti fuori corso».
Ciò significa, secondo i giudici, che «la concessione dei permessi è limitata al solo periodo di frequenza nell’ambito degli anni di durata legale del corso di studi».
Il lavoratore ricorre in Cassazione lamentando la violazione del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale)
La decisione della Cassazione
Dalla Cassazione prendono in esame la vicenda partendo da una constatazione: «la norma contrattuale costituisce la specificazione del diritto riconosciuto dall’art. 10, comma secondo, l. 20 maggio 1970 n. 300, che prevede il diritto dei lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esami, di fruire di permessi giornalieri retribuiti» e aggiungendo poi che «quel diritto spetta a tutti i lavoratori che intendono dedicarsi allo studio per conseguire la possibilità di affrontare, senza remore di carattere economico, gli esami, per ottenere titoli riconosciuti dall’ordinamento giuridico statale, senza che la categoria dei soggetti legittimati possa essere limitata ai soli studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole statali, pareggiate o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali».
Per i Giudici è evidente che «la norma contrattale esaminata risulta certamente di carattere migliorativo rispetto alla previsione contenuta nello Statuto dei lavoratori, poiché attribuisce il diritto ad ottenere permessi anche per la frequenza di corsi, e non solo per sostenere gli esami».
Tuttavia, tale diritto è sottoposto a «numerosi limiti», quali:
- il numero massimo di ore individuali per anno (150),
- il numero massimo di dipendenti che possano fruire dei permessi (3% del totale delle unità in servizio ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore per eccesso), stabilendo altresì criteri di scelta tra gli studenti lavoratori ove il limite del 3% sia superato dalle richieste pervenute».
A fronte di tale quadro, i Giudici di merito, osservano dalla Cassazione, hanno compiuto «una lettura coerente e logica della norma».
Per i magistrati della Cassazione «tale interpretazione, che riconduce la norma contrattuale, pur se migliorativa, a limiti ragionevoli, che sorreggano il diritto allo studio senza comprimere eccessivamente il diritto del datore di lavoro alla prestazione» è assolutamente corretta, anche tenendo presente che in passato «esaminando in generale la questione del diritto allo studio, sono stati introdotti temperamenti al suo esercizio nell’ambito del rapporto di lavoro».
Il ricorso, pertanto, viene rigettato.
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Avv. Francesco Pavan