Disoccupazione e alloggio gratuito fornito dal Comune non bastano a giustificare il padre che non versa il mantenimento per le figlie minorenni
Definitiva la condanna dell’uomo, colpevole di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Non provata, secondo i giudici, una sua assoluta incapacità economica.
Irrilevante, a questo proposito, il riferimento allo stato di disoccupazione e all’avere ottenuto un alloggio gratuito presso le strutture messe a disposizione dal Comune per i genitori separati.
Cass. pen., sez. VI, 16 settembre 2022 (dep. 26 ottobre 2022), n. 40553
I fatti
Iscrizione nelle liste di disoccupazione, effettuazione di lavori precari e ricorso ad un alloggio gratuito messo a disposizione dal Comune non bastano per ritenere indigente, e quindi giustificabile, il padre che non ha versato il mantenimento per le figlie minorenni.
I Giudici di merito ritengono palese la responsabilità penale dell’uomo che in qualità di padre si è sottratto all’obbligo di versare il mantenimento per le due figlie minorenni.
In Tribunale l’uomo viene condannato a «otto mesi di reclusione e 600 euro di multa», a cui si accompagna l’obbligo di risarcire l’ex moglie, costituitasi parte civile, versandole «10mila euro per i danni morali» a lei arrecati.
In Appello viene «ridotto a 4mila euro l’importo dei danni morali» e viene disposta «la sospensione condizionale della pena, subordinatamente, però, al pagamento della somma di denaro» all’ex moglie «entro il termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza».
Con il ricorso in Cassazione, però, il legale che rappresenta l’uomo prova a giustificare la condotta tenuta dal suo cliente.
In questa ottica, il legale punta tutto sulla «situazione di oggettiva impossibilità economica» del suo cliente, e a questo proposito mette sul tavolo, tra l’altro, «l’iscrizione nelle liste di disoccupazione, la natura precaria dei lavori svolti e l’alloggio gratuito» ottenuto «presso le strutture messe a disposizione dal Comune per i genitori separati».
L’obiettivo: mettere in discussione la «violazione degli obblighi di assistenza familiare», puntando sulla «situazione di oggettiva impossibilità» per il suo cliente di «adempiere» all’obbligo di «versare il mantenimento per le due figlie minorenni».
La decisione della Cassazione
I giudici di terzo grado ribattono ritenendo non provato «lo stato di indigenza» dell’uomo.
In particolare, è acclarato che «l’uomo si è sottratto all’obbligo di mantenimento delle figlie minorenni, secondo quanto giudizialmente statuito in sede civile, lungo l’intero arco temporale considerato», ma, soprattutto, è stata esclusa la sua presunta «incapacità economica di provvedere», a fronte delle «produzioni documentali della difesa» risultate «irrilevanti, generiche e non temporalmente collocabili in un momento rilevante ai fini dell’apprezzamento della condotta» oggetto del procedimento penale.
Per completare il quadro, infine, viene sottolineato che «il relativo onere economico», evitato dall’uomo, «è andato a gravare interamente sulla madre delle ragazzine», mentre, invece, «nei vari provvedimenti adottati dal giudice civile l’obbligo dell’uomo di contribuire al mantenimento delle figlie è stato non solo mantenuto, ma addirittura aumentato nella misura, senza che alcuna riduzione della sua entità sia stata richiesta dall’uomo».
«L’incapacità economica del genitore obbligato deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti; incombe su di lui l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talchè la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione; del tutto inidonea deve ritenersi a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà».
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Avv. Francesco Pavan