Ergonomia della postazione e aria condizionata non bastano a catalogare i problemi di salute come Malattia Professionale.
Respinta la richiesta avanzata da una dipendente di un istituto di credito, inquadrata come addetta allo sportello.
Gli elementi messi sul tavolo dalla lavoratrice non sono ritenuti sufficienti dai Giudici, soprattutto tenendo presente la patologia che la affligge da tempo.
Niente indennizzo per l’addetta allo sportello della banca che addebita alle condizioni di lavoro i problemi di salute che l’hanno colpita. Non sufficienti i riferimenti alla ergonomia della postazione di lavoro e all’aria condizionata utilizzata nei locali dell’istituto di credito sia in primavera che in estate.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 5816/21, depositata il 3 marzo)
I fatti
A sminuire la versione della lavoratrice – dipendente di un istituto di credito – provvedono già i Giudici di merito, respingendo, sia in primo che in secondo grado, la sua domanda «volta ad ottenere l’accertamento della responsabilità della datrice di lavoro per la malattia professionale da cui ella è affetta, con conseguente risarcimento del danno».
La lavoratrice ha sostenuto che «l’ergonomia della postazione di lavoro nonché il microclima ambientale ,determinato dal getto dell’aria condizionata durante il periodo primaverile-estivo, hanno causato la lesione della sua integrità psicofisica, provocando cervico-dorso lombalgia, scoliosi toracica destra e lombare sinistra, discopatia lombare degenerativa, contrattura della muscolatura, nevralgia, omalgia, asma a genesi allergica, disturbo dell’adattamento d’ansia di media gravità» e ha accusato il datore di lavoro, affermando che «aveva omesso di adottare le cautele volte a garantire l’integrità della sua salute psico-fisica quale lavoratrice».
I Giudici d’Appello però hanno respinto questa visione, escludendo la responsabilità dell’istituto di credito, non essendo provata «la riconducibilità delle patologie denunciate alla pretesa condotta colpevole della datrice di lavoro».
Per quanto concerne infine i fattori microclimatici che, secondo la donna, hanno «contribuito ad acuire i sintomi fisici e psicologici», i Giudici chiariscono che «deve escludersi la sussistenza di danni permanenti derivanti dai disturbi accertati» e precisano che «la genericità della prova per testi non consente di accertare l’influenza in concreto determinata dal microclima, difettando di elementi sufficientemente oggettivi e circostanziati da consentire di quantificare in concreto le conseguenze dannose per la lavoratrice».
Infine, anche per la tendinite alla spalla viene esclusa l’origine professionale, «non essendo la lavoratrice addetta a compiti ripetitivi» e operando «come sportellista» con «esclusione invece di attività continuativa di videoterminalista».
La decisione della Cassazione
Anche i Giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, ritengono corretta la decisione presa in Appello, decisione basata sulla mancanza di nesso tra la malattia della donna e il luogo di lavoro.
Più precisamente, viene sottolineato che «tutte le malattie denunciate erano da ricondursi alla fibromialgia, malattia che non era di natura professionale e che non era inserita nell’elenco delle malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, né nell’elenco delle malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità».
E per quanto concerne «i fattori microclimatici», essi «non hanno prodotto danni di natura permanente né inciso sulla sindrome fibromialgica».
Infine, «quanto alla tendinite, si è esclusa la sua origine professionale, non essendo l’attività lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di compiti ciclici ripetitivi o attività continuativa ai videoterminali per più di venti ore».
Nessun addebito, quindi, è possibile a carico dell’istituto di credito, proprio perché «la lavoratrice non ha provato il nesso causale tra la malattia lamentata e l’ambiente lavorativo».
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Avv. Francesco Pavan