RIFACIMENTO DEI BALCONI DEL CONDOMINIO: CHI DEVE PAGARE?

Chi deve pagare per il rifacimento dei balconi di un condominio?

Il singolo condominio proprietario del balcone o tutti i condomini?

Dipende da come sono fatti i balconi e i divisori del condominio.

Sul punto si è espressa la Cassazione, Sezione VI Civile,  con la Sentenza n. 10848 dell’8 Giugno 2020.

I balconi dell’edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni ex art. 1117 c.c..

I rivestimenti dei balconi invece devono essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente ed essenziale funzione estetica quali elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata.

I Fatti

Il Tribunale di Milano confermava la decisione del Giudice di Pace di rigetto dell’impugnazione di una delibera assembleare con cui il Condominio convenuto aveva ripartito tra tutti i condomini le spese per la sostituzione delle ringhiere e dei divisori dei balconi.

Secondo i Giudici di merito si trattava di parti integranti della facciata dell’edificio che concorrono nel loro insieme alla conformazione del decoro architettonico dello stesso, con conseguente qualificazione di parti comuni.

Il condomino soccombente ha proposto ricorso per Cassazione.

Secondo Condomino il Tribunale aveva errato nel considerare parti comuni le ringhiere e i divisori dei balconi in quanto essi non costituiscono elementi decorativi dell’edificio.

La decisione della Cassazione

Per la Cassazione i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni ex art. 1117 c.c. non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né destinati all’uso o al servizio di esso.

I rivestimenti dei balconi invece devono essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente ed essenziale funzione estetica per l’edificio quali elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata che contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.

Nel caso si specie l’accertamento condotto dal Giudice di merito ha evidenziato come:

§ le ringhiere fossero il parapetto del fronte dei balconi;

§ i divisori fossero ben visibili all’esterno, disposti simmetricamente ed omogenei per dimensione, forma geometrica e materiale;

pertanto entrambi assolvevano alla funzione di rendere gradevole l’estetica dell’edificio

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Condomino e lo condanna al rimborso delle spese processuali sostenute.

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Avv. Francesco Pavan

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