Anche per i casi di mobbing, non basta che ci sia la condanna del datore di lavoro per ottenere una “maggiorazione” del danno risarcibile, ma il lavoratore deve dimostrare le circostanze particolari che giustificano per il suo caso la richiesta di “maggiorazione”.

I principi e le regole giurisprudenziali in tema di personalizzazione del danno, che consentono al Giudice di accertare eventuali conseguenze peculiari subite dal danneggiato nel caso specifico tali da giustificare una liquidazione maggiorata rispetto a quella forfettizzata dai criteri tabellari, operano anche in caso di danno subito dal lavoratore per mobbing.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 10989/20; depositata il 9 giugno)

I Fatti

Il Tribunale di Grosseto, in accoglimento della domanda di un lavoratore, condannava la banca datrice di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale per le vessazioni subite sul luogo di lavoro, c.d. mobbing.

In Appello la condanna veniva confermata.

Il lavoratore ricorreva in Cassazione lamentando l’omessa personalizzazione del danno non patrimoniale per il mobbing subito.

In particolare si lamentava dell’applicazione del solo punto tabellare delle tabelle di Milano senza alcuna personalizzazione del danno biologico sia permanente che temporaneo, nonché l’omessa motivazione sul danno esistenziale.

La decisione della Cassazione

I giudici del Palazzaccio rigettano il ricorso confermando che in tema di personalizzazione del danno il Giudice può valorizzare il danno patito dalla vittima solo previa adeguata motivazione supportata dalla prove emerse nel corso del Giudizio.

In particolare devono essere evidenziate le circostanze concrete che giustificano una liquidazione maggiorata rispetto a quella forfettizzata dai criteri tabellari.

Il Giudice, in concreto, deve individuare le conseguenze che qualunque vittima subirebbe in casi analoghi e poi accertare eventuali conseguenze peculiari del caso specifico, per monetizzarle con un criterio ad hoc e senza automatismi.

Infatti, «ai fini della personalizzazione del danno morale non rileva la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato» ma assume rilevanza la «lesione di interessi che assumono consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona».

Inoltre in fase di liquidazione il Giudice deve considerare tutte le conseguenze patite dalla vittima sia nella sfera morale che in quella dinamico-relazione e tale accertamento deve avvenire in concreto, non in astratto, e devono essere fornite adeguate prove dalle quali emergano le circostanze peculiari che giustificano la personalizzazione del danno.

Nel caso di specie non sono state fornite prove adeguate a giustificare la richiesta personalizzazione del danno

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Avv. Francesco Pavan.