Controlli Agenzia Investigativa e Infortunio Lavoratore: Cosa Sapere

Lavoratore a casa per infortunio, ma andava in giro in bici e passeggiava con il figlio sulle spalle.

Legittimo il licenziamento per i fatti comprovati dai rilievi di una Agenzia Investigativa incaricata dal datore di lavoro.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 11697/20; del 17/06/2020)

I Fatti

I vertici di un’azienda che gestiscono un cantiere affidano a un’Agenzia Investigativa il compito di controllare il lavoratore che risultava essere ufficialmente in malattia a causa di un trauma contusivo riportato mentre a bordo del proprio scooter si allontanava dal cantiere.

Il referto del Pronto Soccorso prescriveva riposo assoluto per alcuni giorni e, trattandosi di infortunio in itinere, venivano trasmessi gli atti all’INAIL competente.

Dai rilievi dell’Agenzia Investigativa emergeva come il lavoratore “in infortunio” :

  • fosse dedito ad attività fisiche, pedalando per ore;
  • e  camminasse per il centro cittadino portando il figlio piccolo  sulle spalle.

A seguito dei rilievi dell’Azienda Investigativa, il datore di lavoro procede al licenziamento del lavoratore.

La decisione viene ritenuta corretta dai giudici di merito, che respingono prima in Tribunale e poi in Appello il reclamo proposto dal lavoratore.

La decisione della Cassazione

A confermare la correttezza del «licenziamento per giusta causa» deciso  dal datore di lavoro, provvede anche la Cassazione.

Le lamentele del Lavoratore riguardano, tra l’altro illegittimità dei controlli effettuati dall’Agenzia Investigativa su incarico dell’azienda.

I Giudici del Palazzaccio chiariscono che è legittimo “servirsi delle Agenzie Investigative per verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni facenti capo al dipendente con riguardo a comportamenti tenuti al di fuori dell’ambito lavorativo disciplinarmente rilevanti”

Inoltre affermano che il caso di specie “non riguardava  un’ipotesi di controllo datoriale circa l’esecuzione della prestazione ma, invece, una verifica e controllo relativa ad un comportamento extralavorativo illecito, verifica fondata sul sospetto del mancato svolgimento illegittimo dell’attività lavorativa per l’insussistenza della incapacità lavorativa».

In sostanza, quando “il datore di lavoro è indotto a sospettare che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa sia riconducibile alla commissione di un illecito», allora «anche il solo sospetto o la mera ipotesi che un illecito sia in corso di esecuzione giustifica l’espletamento del controllo”.

E in questa ottica “non rileva la circostanza che si trattasse di infortunio sul lavoro e non di assenza per malattia, e quindi non fosse richiesta reperibilità ed esperibile visita fiscale”.

Nel caso di specie “gli accertamenti espletati non avevano una finalità di tipo sanitario, mirando esclusivamente ad una verifica della non riscontrabilità della malattia o la inidoneità di essa a giustificare uno stato di incapacità lavorativa rilevante».

Assolutamente legittimo, quindi, “l’accertamento effettuato anche mediante controlli di tipo investigativo, non attenendo essi allo svolgimento dell’attività lavorativa stricto sensu, bensì, all’insussistenza di una situazione atta a ridurre la capacità lavorativa del dipendente”.

Per quanto concerne poi la valutazione della sanzione del licenziamento, i Giudici ritengono evidente l’abuso compiuto dal dipendente, che non ha certo tenuto «un comportamento improntato a correttezza e buonafede» nei confronti del proprio datore di lavoro.

Infatti, l’operaio ha prolungato la propria assenza “nonostante l’intervenuta guarigione, dimostrata dallo svolgimento di intensa attività ciclistica nonché di altre attività ludiche”, come l’andare a spasso nel centro cittadino portando il figlio sulle proprie spalle.

Evidente la gravità del comportamento tenuto dal lavoratore, che “durante il periodo di riposo prescritto ha svolto assidua attività sportiva ed altre attività, quali prendere sulle spalle il proprio figli” e senza in alcun modo comunicare al datore di lavoro “l’intervenuto recupero della propria abilità” fisica.

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Avv. Francesco Pavan

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