
Screenshots di messaggi whatsapp: serve il sequestro per usarli
In tema di mezzi di prova, sono affetti da inutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, i messaggi WhatsApp acquisiti, in violazione dell’art. 254 c.p.p., mediante screenshots eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di un decreto di sequestro del pubblico ministero.
Cass. pen., sez. VI, ud. 11 settembre 2024 (dep. 28 ottobre 2024), n. 39548
Screenshots di messaggi whatsapp: serve il sequestro per usarli.
I fatti
L’imputato, condannato per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ha proposto ricorso in Cassazione eccependo l’inutilizzabilità degli screenshots del telefono cellulare relativi a conversazioni effettuate tramite WhatsApp, trattandosi di una prova acquisita contra legem e in violazione della segretezza della corrispondenza.
Infatti non era stato disposto il sequestro del dispositivo-contenitore e in assenza di una rituale estrazione del suo contenuto tramite copia forense, con la conseguenza che la riproduzione fotografica dei messaggi non consente di avere la certezza dell’identità del mittente, del destinatario e del contenuto stesso del messaggio.
La Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo, muovendo dal presupposto che i messaggi inviati o ricevuti tramite WhatsApp non hanno natura di documenti, dovendo ricondursi al più ampio concetto di corrispondenza tutelata dall’art. 15 Cost.
Pertanto non possono essere acquisiti attraverso una mera riproduzione fotografica, ma la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall’art. 254 c.p.p. per il sequestro della corrispondenza.
Screenshots di messaggi whatsapp: serve il sequestro per usarli.
La decisione della Cassazione
La pronuncia in commento ha stabilito che i messaggi di posta elettronica, i messaggi WhatsApp, le e-mail e gli sms conservati nella memoria di un dispositivo elettronico costituiscono corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario.
Tale qualifica permane almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento «storico», sicché, fino a quel momento, la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall’articolo 254 c.p.p. per il sequestro della corrispondenza.
La recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea causa C-548/21, Bezirkshauptmannschaft Landeck, in tema di accesso della polizia ai dati contenuti in un telefono cellulare, ha precisato che è necessaria l’autorizzazione da parte di un giudice e non sono utilizzabili gli screenshots della messaggistica, contenuta dal dispositivo elettronico, eseguiti dalla polizia giudiziaria.
La Corte di giustizia ha precisato che l’accesso all’insieme dei dati contenuti in un telefono cellulare può costituire un’ingerenza grave, se non addirittura particolarmente grave, nei diritti fondamentali della persona interessata: tali dati possono consentire di trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita privata delle persone, essendo taluni di essi particolarmente sensibili.
Screenshots di messaggi whatsapp: serve il sequestro per usarli.
L’iter motivazionale seguito dalla pronuncia in commento si sviluppa secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 170/2023, a mente dei quali in tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi whatsapp e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario.
Pertanto la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall’art. 254 c.p.p. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento «storico».
In particolare, il giudice delle leggi, ha preliminarmente affrontato il tema della differenza tra il sequestro di corrispondenza e le intercettazioni di comunicazioni di conversazioni e ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite penali n. 36747/2003, che ha chiarito che le intercettazioni consistono nella «apprensione occulta, in tempo reale, del contenuto di una conversazione o di una comunicazione in corso tra due o più persone da parte di altri soggetti estranei al colloquio».
Da tale premessa consegue che per aversi intercettazione debbono ricorrere due condizioni:
la prima delle quali è di ordine temporale, giacché la comunicazione deve essere in corso nel momento della sua captazione da parte dell’estraneo, ossia deve essere colta nel suo momento «dinamico», con la conseguente estraneità a tale nozione dell’attività di acquisizione del supporto fisico contenente la memoria di una comunicazione già avvenuta e, quindi, oramai quiescente nel suo momento «statico»;
la seconda condizione attiene alle modalità di esecuzione, l’apprensione del messaggio comunicativo da parte del terzo deve avvenire in maniera occulta, ossia all’insaputa dei soggetti, tra i quali intercorre la comunicazione.
Screenshots di messaggi whatsapp: serve il sequestro per usarli.
Nel caso dell’acquisizione dei messaggi custoditi nella memoria del dispositivo mancano entrambe tali condizioni, con la conseguenza che non può parlarsi di intercettazioni con riguardo alla loro acquisizione.
La garanzia di cui all’art. 15 Cost. – che assicura a tutti i consociati la libertà e la segretezza della “della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione”, consentendone la limitazione “soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria” – si estende “a ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini educativi, compresi quelli elettronici e informatici”.
Da qui la certa riconducibilità alla nozione di corrispondenza della posta elettronica, dei messaggi WhatsApp e più in generale della messaggistica istantanea, che – quindi – rientrano nella sfera di protezione dell’art. 15 Cost., «apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi».
La Corte Costituzionale evidenzia che l’interrogativo principale da risolvere è quello di stabilire se i messaggi di posta elettronica, i messaggi WhatsApp e la messaggistica istantanea in generale mantengano la natura di corrispondenza anche quando siano stati ricevuti e letti dal destinatario e ormai conservati e giacenti nella memoria dei dispositivi elettronici dello stesso destinatario o del mittente.
La Corte costituzionale ha fatto propria la seconda soluzione, in quanto la degradazione della comunicazione a mero documento quando non più in itinere restringerebbe l’ambito della tutela costituzionale apprestata dall’articolo 15 Cost. alle sole ipotesi – sempre più rare – di corrispondenza cartacea; tutela che sarebbe del tutto assente in relazione alle comunicazioni operate tramite posta elettronica e altri servizi di messaggistica istantanea, in cui all’invio segue la ricezione con caratteri di sostanziale immediatezza.
Contattate l’avvocato Francesco Pavan ai recapiti dello Studio che trovate a questo link Contatti Studio per avere maggiori informazioni e analizzare il vostro caso.
Avv. Francesco Pavan