Nuova stabile relazione per l’ex moglie e pagamento dell’ assegno divorzile.
 
Smentita in Cassazione la valutazione compiuta dai giudici d’appello. Necessario un approfondimento per pesare il contributo offerto dalla donna alla conduzione familiare e alla realizzazione del patrimonio della famiglia e dell’ex marito.
 
Cass. civ., sez. VI – 1, ord., 18 febbraio 2022, n. 5447
Il dato della nuova stabile relazione intrapresa dalla donna non è sufficiente, da solo, per negarle l’assegno divorzile.
Necessario però che ella, in posizione di debolezza dal punto di vista economico rispetto all’ex marito, dia prova di avere fornito un concreto contributo alla comunione familiare e di avere concordato con l’uomo, all’inizio del matrimonio, la scelta di dedicarsi alla casa e ai figli e di rinunciare a lavoro e crescita professionale.
 
Sia in primo che in secondo grado, difatti, viene negato alla donna il diritto a percepire l’assegno divorzile.
E ciò alla luce della «relazione more uxorio» da lei intrapresa con un uomo «in epoca successiva alla cessazione della vita coniugale».

La decisione della Cassazione

Questa decisione è censurata dai magistrati della Cassazione, i quali, accogliendo le obiezioni della donna, ritengono ancora plausibile riconoscerle la possibilità di percepire un sostegno economico dall’ex marito.
 
Fondamentale, in questa ottica, il richiamo al principio secondo cui «l’instaurazione, da parte dell’ex coniuge, di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio (o alla sua revisione), nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso» col nuovo partner e «dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano», ma tale relazione, precisano i Giudici, «non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno».
 
Difatti, l’ex coniuge che è più debole dal punto di vista economico, e che ha instaurato una stabile convivenza con un nuovo partner, «può mantenere il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa, se risulta essere privo, anche nell’attualità, di mezzi adeguati o impossibilitato per motivi oggettivi a procurarseli».
 
Impossibile, quindi, condividere il ragionamento compiuto dai Giudici di secondo grado, i quali hanno negato l’assegno divorzile alla donna solo sulla base della nuova stabile relazione da lei intrapresa.
 
Necessario invece un approfondimento ulteriore in appello: in quel contesto la donna «dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia – concordata con l’allora marito – ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, e, infine, dell’apporto dato alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge».
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Avv. Francesco Pavan