Posiziona ombrelloni e lettini su spiaggia libera: condanna per occupazione

Posiziona ombrelloni e lettini sulla spiaggia libera, condannato per occupazione abusiva.
Cass. pen., sez. III, ud. 11 febbraio 2022 (dep. 30 marzo 2022), n. 11613
Con la sentenza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità del ricorrente per la contravvenzione di cui all’art. 1161 cod. nav.

I fatti

A sua discolpa il ricorrente affermava di essersi limitato a noleggiare giornalmente le relative attrezzature, poi posizionate dai bagnanti sulla stessa area, con la conseguenza che non vi sarebbe stata alcuna occupazione del demanio marittimo, ma soltanto una legittima attività di noleggio di ombrelloni e sdraio, posizionate liberamente dall’addetto e rimosse a fine giornata.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha respinto il motivo di impugnazione.
La Corte di Cassazione, infatti, afferma che integra il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. la collocazione sull’arenile di strutture balneari, quali ombrelloni, lettini e simili, noleggiate giornalmente, atteso che tale condotta non è assimilabile a quella dei fruitori della cd. spiaggia libera, stante la continuità della condotta e la natura commerciale dell’attività (Cass. pen., n. 4855/2006).
Il Tribunale, pertanto, ha correttamente rilevato la violazione della norma citata, in quanto sull’arenile era stata riscontrata la presenza di “asti di ombrelloni” e “lettini già aperti”, e che, contrariamente al regolamento comunale, che prevedeva che fosse il singolo utente a posizionare le attrezzature noleggiate, quelle in esame erano state installate prima dell’arrivo della clientela, con conseguente occupazione abusiva dell’area demaniale in questione.
Accolta, invece, la censura relativa alla confisca dei beni, già sequestrati: il carattere facoltativo della misura, infatti, avrebbe imposto un’adeguata motivazione a riguardo, per contro del tutto assente nel provvedimento impugnato.
Per questi motivi, la Corte annulla la sentenza limitatamente alla confisca con rinvio al Tribunale.
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Avv. Francesco Pavan
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