ASSICURAZIONE SULLA VITA, POSSIBILE ESCLUDERE L’INDENNIZZO IN CASO DI SUICIDIO.
Respinta la richiesta di indennizzo avanzata da una vedova.
Fondamentale il passaggio del contratto secondo cui sono indennizzabili solo gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna.
Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 3 dicembre 2021, n. 38218
I Fatti
All’origine del contenzioso c’è l’azione legale intentata da una vedova nei confronti della compagnia assicurativa con cui il marito aveva stipulato un contratto contro il rischio di infortuni mortali, indicando proprio la moglie come unica beneficiaria.
Alla morte – per suicidio – del marito, difatti, la società assicuratrice rifiuta il pagamento dell’indennizzo, spiegando che «la polizza copre solo gli infortuni dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna» mentre «la persona assicurata si è suicidata», e la vedova non può fare altro che rivolgersi alla giustizia per ottenere la cifra prevista nel contratto di assicurazione sulla vita del marito.
Per i giudici di merito, però, la pretesa avanzata dalla donna non ha fondamento.
In particolare, in Appello, viene evidenziato che l’elemento decisivo è la causa del decesso della persona assicurata: ella «si procurò volontariamente le lesioni che ne provocarono la morte», sottolineano i giudici.
Ciò esclude l’esistenza di «un infortunio così come descritto nelle condizioni generali del contratto di assicurazione».
La decisione della Cassazione
Sulla stessa lunghezza d’onda si muove anche la Cassazione, respingendo definitivamente le obiezioni mosse dalla vedova.
I Giudici di terzo grado osservano che «nel contratto le parti avevano convenuto, per patto espresso, di qualificare come infortunio» indennizzabile «solo quello dovuto a causa esterna, e quindi indipendente dalla volontà» della persona assicurata.
Impossibile, quindi, riconoscere alla vedova l’indennizzo previsto nel contratto di assicurazione firmato dal marito.
Ciò perché «la previsione, inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni mortali, secondo cui sono indennizzabili solo gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, costituisce quel patto espresso che esclude l’indennizzabilità dell’infortunio mortale dovuto a suicidio».
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Avv. Francesco Pavan
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