Assegno Divorzile: le spese universitarie sono “ordinarie”

ASSEGNO DIVORZILE, LE SPESE UNIVERSITARIE  SONO DA CONSIDERARSI “ORDINARIE”
Incorre in un errore  il giudice che esclude le spese per l’istruzione universitaria del figlio dalle spese ordinarie senza che ne siano evidenziati i caratteri di imprevedibilità ed imponderabilità che contribuiscono ad includerle nelle spese straordinarie.
Cass. civ., sez. I, ord., 12 novembre 2021, n. 34100

I fatti

Con riguardo alla quantificazione dell’assegno divorzile, nel caso in esame, la Corte d’Appello qualificava, ripartendone il carico tra entrambi i genitori, come spese straordinarie le tasse universitarie, rette di collegio e libri di studio, posto che «per uno studente universitario corrispondono a bisogni ordinari ed attuali che non hanno carattere di eccezionalità o imprevedibilità, essendo anche nel caso di specie quantificabili in anticipo».

La decisione della Cassazione

 I Giudici di legittimità ribadiscono che devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, vista la loro imprevedibilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli.
Pertanto, la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento.
Inoltre può recare grave nocumento alla prole, «che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”».
In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre distinguere tra gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento.
In questo azione devono «convergere il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio».
Ha errato, dunque, il giudice del merito nell’escludere le spese per l’istruzione universitaria del figlio dalle spese ordinarie senza che ne siano evidenziati i caratteri imprevedibilità ed imponderabilità che contribuiscono ad includerle nelle spese straordinarie.
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Avv. Francesco Pavan
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