Condannato anche Titolare della Discoteca per la condotta del Deejay

CONDANNATO ANCHE IL TITOLARE DELLA DISCOTECA PER LA CONDOTTA DEL DEEJAY
Deejay beccato ad utilizzare brani musicali coperti dal diritto d’autore senza l’autorizzazione della SIAE.
Palese anche il contributo offerto dal titolare della discoteca e consistito nel mettergli a disposizione anche il computer su cui era presente una specifica cartella contenente quasi venticinquemila files musicali.
Cass. pen., sez. III, ud. 23 marzo 2022 (dep. 6 aprile 2022), n. 12929

I fatti

Il tutto succede in una discoteca nelle Marche dove il Deejay viene beccato ad utilizzare brani musicali coperti dal diritto d’autore senza però l’autorizzazione della Siae.
A finire sotto accusa è anche il proprietario del locale.
Ricostruita la vicenda, i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, condannano il titolare della discoteca a quattro mesi di reclusione e 1.800 euro di multa.
Nel contesto della Cassazione, però, il difensore dell’imprenditore mette in dubbio la responsabilità penale del suo cliente, sostenendo che quest’ultimo «non ha mai consentito la diffusione, da parte del Deejay, di brani musicali protetti dal diritto d’autore in assenza della prescritta autorizzazione della Siae».

La decisione della Cassazione

I Giudici di terzo grado richiamano quanto riferito dall’ispettore della Siae.
In sostanza, si è appurato che nella discoteca «veniva diffusa musica riproducendola da file audio presenti nel personal computer della società proprietaria del locale, in assenza di alcuna licenza d’uso»; e che «nell’hard-disk di tale computer vi era una specifica cartella» contenente quasi venticinquemila files musicali «per i quali il Deejay non era stato in grado di esibire alcuna autorizzazione – da parte della Siae – alla diffusione in pubblico».
Inoltre, è emerso che «l’attrezzatura utilizzata dal Deejay era stata posta a sua disposizione dalla società» proprietaria della discoteca.
Allo stesso tempo, tutti i testimoni hanno sottolineato che «la musica diffusa nel locale proveniva dai files presenti nella memoria del personal computer utilizzato dal Deejay».
Consequenziale, quindi, come fatto anche dai giudici d’appello, ritenere acclarata «l’abusiva riproduzione, in un locale aperto al pubblico, di files audio musicali sprovvisti di licenza Siae».
Evidente  la violazione del diritto d’autore e anche la responsabilità dell’«amministratore della società proprietaria del personal computer e titolare del locale di intrattenimento in cui avvenne la diffusione non autorizzata dei brani musicali».
In questa ottica, in particolare, è ritenuto lampante «l’apporto decisivo, consapevole e volontario» del titolare della discoteca alla condotta illegittima del Deejay.
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Avv. Francesco Pavan
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