Pensione di reversibilità e figlio inabile: cosa sapere

Pensione di reversibilità e figlio inabile: cosa sapere.

Il figlio superstite maggiorenne ha diritto alla pensione di reversibilità se riconosciuto inabile al lavoro ed a carico del genitore – anche se non necessariamente convivente – al momento del decesso di quest’ultimo.

Cass. civ., sez. lav., ord., 28 aprile 2025, n. 11190

La Corte di Cassazione con la pronuncia in esame ha chiarito quali siano i requisiti necessari per il riconoscimento della pensione di reversibilità in capo al figlio maggiorenne inabile, soffermandosi in particolare sul tema della convivenza a carico con la pensionata poi deceduta e del relativo onere della prova.

Pensione di reversibilità e figlio inabile: cosa sapere

Ai sensi dell’art. dell’art. 13 del r.d.l. n. 636/1939 come modificato dall’art. 22 della legge n. 903/1965, nel caso di morte del pensionato spetta, al coniuge e ai figli superstiti che al momento del decesso del congiunto non abbiano superato l’età di 18 anni ed ai figli di qualunque età purché inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso, una pensione di reversibilità nella misura percentuale stabilita secondo aliquote gradate in ragione del rapporto di coniugio e filiazione e della compresenza e del numero di altri eventuali superstiti.

I Fatti

Il Giudice di primo grado aveva respinto la domanda di riconoscimento della pensione di reversibilità promossa dal figlio della pensionata defunta per la mancata documentazione sullo stato di accertata inabilità e di vivenza a carico.

La Corte d’Appello, invece, aveva disposto CTU dalla quale era stata accertata la condizione del figlio di inabile al lavoro alla data del decesso della madre.

Inoltre, i giudici di secondo grado ai fini della convivenza e del mantenimento del figlio, hanno attribuito rilevanza decisiva alla documentale percezione da parte dello stesso di redditi inferiori al limite massimo stabilito dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile.

Pensione di reversibilità e figlio inabile: cosa sapere

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, nel ribadire come il diritto alla pensione di reversibilità spetti al figlio superstite maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso dello stesso, ha chiarito cosa debba intendersi per “vivenza a carico”.

In particolare, richiamando un proprio orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ritiene che il requisito della vivenza a carico non si debba identificare indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, ma vada comunque considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. n.9237/2018; Cass. 15041/2024; Cass. n. 23225/2024).

Non è, dunque, necessaria la materiale convivenza del figlio maggiorenne ed inabile con il genitore pensionato (desumibile, ad esempio, dalla comune residenza al momento del decesso), né tantomeno la soggezione finanziaria assoluta del figlio, ma è, tuttavia, è richiesto il mantenimento continuativo e prevalente da parte del genitore.

Pensione di reversibilità e figlio inabile: cosa sapere

Proprio con riguardo alla dimostrazione della prevalenza e continuità del mantenimento del figlio inabile, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe ai sensi dell’art. 2697 c.c. sul figlio, non potendo il giudice sopperire alle eventuali carenze probatorie di quest’ultimo, in quanto il potere di cui all’art. 421 c.p.c. di ammettere d’ufficio mezzi di prova è ammissibile e finalizzato solo ad integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti.

La Suprema Corte, pur ricordando come l’accertamento, in concreto, del sostentamento in via continuativa e in misura quanto meno prevalente del figlio inabile, da parte del genitore, è un giudizio di fatto demandato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (cfr Cass. n. 15041/2024, ovvero Cass. n. 19485/2024, ha ritento che la Corte d’Appello avesse omesso ogni verifica circa la sufficienza o meno del reddito percepito documentato a soddisfare le reali esigenze di vita del figlio non convivente, così da giustificare l’intervento di sostentamento della madre in misura prevalente e se il figlio avesse beneficiato o meno di altra assistenza materiale derivante da un eventuale status coniugale).

In ragione di ciò, la Suprema Corte ha cassato la sentenza rinviando ai giudici di appello l’accertamento rigoroso del requisito della vivenza a carico.

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Avv. Francesco Pavan