
PROBLEMI CON IL VOLO, NO OBBLIGO DI CONCILIAZIONE
I passeggeri avranno la possibilità di agire direttamente in giudizio per chiedere il risarcimento previsto per voli cancellati o ritardi significativi.
TAR Piemonte, sez. III, sent., 28 ottobre 2024, n. 1093
Problemi con il volo, no obbligo di conciliazione.
I Fatti
Dopo aver appreso della cancellazione improvvisa del suo volo “a pochi minuti dall’orario previsto di decollo”, un passeggero si è ritrovato privo di assistenza, senza neppure un’opzione di viaggio alternativa offerta dalla compagnia aerea. Di conseguenza, si è trovato costretto a cercare una soluzione alternativa per conto proprio, riuscendo ad arrivare a destinazione solo in serata e mancando così agli impegni che avevano motivato il suo viaggio.
Il passeggero ha quindi inviato un reclamo alla compagnia aerea chiedendo un risarcimento di 250 euro ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. a), del Regolamento CE n. 261/2004, oltre al rimborso del prezzo del biglietto aereo e delle spese aggiuntive sostenute.
Problemi con il volo, no obbligo di conciliazione.
La decisione del TAR
Tuttavia, le richieste del passeggero sono rimaste inevase. Il ricorrente ha evidenziato che il Regolamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (delibera n. 21/2023), per la soluzione stragiudiziale delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, richiede un tentativo obbligatorio di conciliazione prima di poter agire in giudizio.
Secondo il ricorrente, questa procedura «si tradurrebbe in un inutile e ingiustificato aggravio, precludendo la possibilità di agire immediatamente in giudizio per far valere le proprie pretese di ristoro relativamente alla sopra menzionata compensazione, già predeterminata forfettariamente dal Regolamento CE n. 261/2004».
La controversia è giunta così davanti al TAR Piemonte, che ha accolto il ricorso del passeggero.
In base all’analisi del Regolamento CE n. 261/2004 e dei diritti garantiti ai passeggeri, il TAR ha sottolineato che la compensazione pecuniaria deve consentire ai passeggeri di ottenere il rimborso in modo più veloce e sicuro, «senza la necessità di affrontare i tempi, i costi e le incertezze di un’eventuale azione giudiziaria, i quali costituiscono innegabilmente un disincentivo a far valere le proprie ragioni in giudizio, anche in considerazione della modesta entità degli importi di cui si discute».
Insomma: «se per un verso il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce un mezzo idoneo ad alleggerire il cospicuo contenzioso in materia gravante sul giudice ordinario, soprattutto in ragione della plausibile rinuncia da parte di numerosi passeggeri a percorrere l’intero iter extragiudiziale e giudiziale al fine di conseguire l’eventuale pagamento di modesti importi a titolo di compensazione pecuniaria, per altro verso l’accesso alla tutela giurisdizionale da parte dei passeggeri è destinato a soggiacere, per quanto si è fin qui rilevato, a limitazioni che, oltre a porsi in contrasto con la ratio sottesa agli artt. 7 e 15 del Regolamento CE n. 261/2004, paiono sproporzionate».
Il TAR ha quindi annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui prevedeva il tentativo di conciliazione obbligatorio per le controversie relative agli indennizzi forfettari stabiliti dal Regolamento CE n. 261/2004 in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato di un volo.
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Avv. Francesco Pavan