In sede di quantificazione dell’ammontare del contributo di mantenimento dei figli dovuto dal genitore non collocatario, è necessario che il giudice osservi il principio di proporzionalità, in base al quale egli dovrà effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre a tenere in considerazione le esigenze attuali dei figli ed il tenore di vita da essi goduto.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 19299/20; depositata il 16 settembre)
I fatti
Il Giudice di prima istanza riduceva l’assegno di mantenimento versato dall’attuale ricorrente per i figli maggiorenni e non autosufficienti sotto il profilo economico da euro 3000,00 ad euro 1900,00, considerando la flessione della capacità reddituale del padre, dovuta alla cessazione dell’attività di lavoro.
In parziale riforma della suddetta pronuncia, la Corte d’Appello di Bologna rideterminava il suddetto assegno di mantenimento in euro 1400,00.
Insoddisfatto, il padre propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che l’assegno di mantenimento per i figli fosse stato quantificato senza il rispetto del principio di proporzionalità, non avendo la Corte considerato la maggiore capacità economica dell’altro genitore.
La decisione della Cassazione
I Giudici di legittimità dichiarano fondato il motivo di ricorso illustrato dal ricorrente, osservando come nella decisione impugnata sia del tutto assente il confronto tra i redditi dei due genitori.
A tal proposito, la Corte richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, dopo la separazione personale, in sede di quantificazione dell’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario in vista del mantenimento dei figli minori, deve essere osservato il principio di proporzionalità, il quale richiede un raffronto tra i redditi dei due genitori e la considerazione delle attuali esigenze dei figli e del tenore di vita da essi goduto.
Per questo motivo, la Corte dii Cassazione annulla la decisione impugnata con rinvio al Giudice di seconde cure, il quale dovrà attenersi al principio, già affermato, in base al quale «l’art. 155 c.c., nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze dei figli, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti, nonché, appunto, le risorse economiche di entrambi i genitori».
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Avv. Francesco Pavan