Pensione di Reversibilità e Nuovo Matrimonio

Pensione di Reversibilità e Nuovo Matrimonio

Deve escludersi che possa qualificarsi come indebita percezione di erogazioni pubbliche l’omessa comunicazione all’INPS del nuovo matrimonio.

Per la pensione di reversibilità sussiste un sistema informativo, il quale dà luogo alla cessazione del trattamento pensionistico, che prescinde dalla comunicazione da parte dell’interessato.

Cass. pen., sez. VI, ud. 14 gennaio 2025 (dep. 21 febbraio 2025), n. 7332

Pensione di Reversibilità e Nuovo Matrimonio

I Fatti

La Corte di Appello di Messina riformava parzialmente la sentenza che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 316 ter c.p. per aver omesso di dichiarare all’INPS il matrimonio contratto il 26 settembre 1987 così da poter continuare a percepire indebitamente la pensione di reversibilità della precedente moglie.

Avverso la sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, rilevando che il Tribunale aveva ritenuto sussistente il reato contestato in virtù di un presunto obbligo, contestato dalla difesa, in capo al ricorrente di comunicare all’INPS la mutazione del proprio stato civile incidente sul diritto alla pensione.

La Corte di appello respingeva il gravame ritenendo che l’art. 34 l. n. 903 del 1965 non esima il privato dal comunicare variazioni incidenti sul suo diritto, come previsto dal modulo standard con il quale è richiesta l’emissione della pensione.

Il ricorrente aggiunge inoltre che, il suddetto modulo non prevede alcun obbligo a carico del richiedente, anzi la normativa di settore prevede la ripetibilità delle somme versate dall’INPS non dovute solo se l’indebita percezione sia dovuta a dolo.

La ripetizione non è comunque prevista in caso di omessa e incompleta segnalazione di fatti di cui l’INPS è già a conoscenza, come nel caso di specie, in quanto i Comuni sistematicamente informano l’ente di variazioni dello stato civile per matrimoni e morte.

Pensione di Reversibilità e Nuovo Matrimonio

La decisione della Cassazione

Il ricorso è fondato.

La Suprema Corte, in armonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadisce che «le informazioni, la cui omissione può integrare la fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p. devono essere dovute, devono cioè trovare fondamento in una richiesta espressa dell’ente erogatore o, comunque, risultare imposte dal principio di buona fede precontrattuale di cui all’art. 1337 c.c.».

Nel caso in cui si verifichi il nuovo matrimonio del beneficiario del trattamento pensionistico di reversibilità non sussiste alcun obbligo di comunicazione a carico di quest’ultimo.

Sussiste invece, in capo al Comune, il quale deve trasmettere le comunicazioni relative ai matrimoni in via telematica all’INPS.

Dal 2007 inoltre, i Comuni hanno a disposizione il canale di comunicazione rappresentato dal sistema INA-SAIA fornito dal Ministero degli Interni, istituito proprio per favorire lo scambio delle informazioni anagrafiche essenziali tra comuni e PA: una volta inserita la variazione sul sistema, il comune non dovrà più inviarla ai singoli enti.

Pensione di Reversibilità e Nuovo Matrimonio

A tale sistema si affianca l’art. 52, l. n. 88/1989, il quale qualifica come non rilevanti le omissioni e le reticenze del beneficiario nei casi in cui le situazioni ostative all’erogazione siano note all’ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione.

La riperitibilità è dunque, possibile solo se nel caso di omissioni relative a segnalazione non conosciute o conoscibili dall’ente competente.

Non essendo stato contestato all’imputato di aver omesso altra doverosa comunicazione all’INPS di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, diversi dall’aver contratto nuovo matrimonio, il Collegio esclude che il fatto possa essere qualificato ai sensi dell’art. 316 ter c.p., al più come appropriazione indebita ex art. 646 c.p., che è in ogni caso improcedibile per difetto di querela

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Avv. Francesco Pavan

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