In caso di locazione commerciale è il Conduttore che deve verificare la presenza di tutte le certificazioni tecniche e amministrative necessarie per svolgere l’attività.
Il Locatore non è responsabile per la mancanza del certificato di agibilità dei locali concessi in affitto.
Questa la decisione della Cassazione Civile, Sez. III del 26/05/2020
In un contratto di locazione ad uso diverso dall’abitativo spetta al Conduttore verificare la sussistenza delle necessarie certificazioni tecniche e amministrative per svolgere l’attività preposta.
È escluso che il Conduttore possa considerare il Locatore responsabile per la mancanza del certificato di agibilità dei locali, a meno che questa pattuizione non fosse stata espressamente prevista nel contratto d’affitto.
I Fatti
Una società commerciale conveniva in giudizio il proprietario del locale ove essa svolgeva la sua attività, chiedendo la risoluzione del contratto di locazione a causa della mancata consegna del certificato di agibilità dei locali.
I locali, inoltre, risultavano non utilizzabili per la presenza di danni dovuti all’umidità e seri problemi di infiltrazioni che avevano cagionato il crollo di parte del soffitto del seminterrato.
Il Tribunale competente rigettava la domanda del Conduttore affermando come fosse suo onere domandare il certificato di agibilità dei locali, trattandosi di certificazione amministrativa.
La Corte d’Appello, all’esito del giudizio, rigettava la domanda del Conduttore confermando la valutazione del primo giudice in merito all’incombenza sul Conduttore stesso dell’onere di ottenere il certificato di agibilità.
La decisione della Cassazione
La Corte sottolinea la correttezza del principio di diritto applicato dai Giudici di merito: l’onere di procurarsi il certificato di agibilità, considerabile a tutti gli effetti una certificazione amministrativa, spetta al solo Conduttore.
Secondo la giurisprudenza, difatti «nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati a uso non abitativo, grava sul Conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato, per cui, escluso che sia onere del Locatore conseguire tali autorizzazioni, ove il Conduttore non riesca ad ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, e ciò anche quando il diniego dell’autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato»
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Avv. Francesco Pavan