Nel contratto di ristorazione, come in quello d’albergo o di trasporto, il cliente affida la propria persona al ristoratore e tanto basta per far sorgere a carico di quest’ultimo l’obbligo di garantire l’incolumità dell’avventore, quale effetto naturale del contratto ex art. 1374 c.c..
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 9997/20; depositata il 28 maggio)
I Fatti
La sentenza trae origine dal giudizio instaurato nei confronti dei gestori di un ristorante dai genitori di una bambina rimasta ustionata a un braccio dopo essere stata colpita da una pizza bollente caduta dal vassoio di un cameriere.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Roma ha rigettato le richieste risarcitorie dei genitori e detta decisione è stata riformata in sede di appello.
La Corte d’Appello, infatti, ha ritenuto dimostrato che il rovesciamento della pizza sul braccio della bambina sarebbe stato cagionato da un caso fortuito, rappresentato, in particolare, da un urto improvviso e imprevedibile inferto da un avventore del locale al cameriere intento al servizio ai tavoli.
Tuttavia, secondo i Giudici dell’appello, dal momento che la tavolata del cliente che aveva provocato l’urto costituiva una comitiva di giovani “turbolenta”, il gestore del ristorante avrebbe dovuto ritenere prevedibile la possibilità che la cameriera fosse urtata da uno dei componenti del gruppo, di talché avrebbero dovuto essere adottate adeguate cautele e attenzioni.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito che chi accede in un ristorante, stipulando per fatti concludenti un contratto rientrante nel genus del contratto d’opera, ha diritto di pretendere dal gestore che sia preservata la sua incolumità fisica.
Il contratto di ristorazione, infatti, nella sua struttura socialmente tipica, comporta l’obbligo del ristoratore di dare ricetto e ospitalità all’avventore.
In mancanza di questo elemento non si dovrebbe parlare – secondo i Giudici di legittimità – di contratto di ristorazione, bensì di compravendita di cibi preparati o da preparare.
Nel contratto di ristorazione, pertanto, come in quello d’albergo o di trasporto, il creditore della prestazione affida la propria persona alla controparte e tanto basta per far sorgere a carico di quest’ultima l’obbligo di garantire l’incolumità dell’avventore, quale effetto naturale del contratto ex art. 1374 c.c..
In tale contesto, pertanto, c’è l’obbligo di salvaguardare l’incolumità fisica della controparte, quando la prestazione dovuta sia teoricamente suscettibile di nuocerle.
Tale obbligo discende dall’art. 32 Cost., norma direttamente applicabile anche nei rapporti tra privati, e sussiste necessariamente in tutti i contratti in cui una delle parti affidi la propria persona all’altra.
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Avv. Francesco Pavan