
Licenziamento per giusta causa: la sentenza penale è vincolante?
La sentenza di assoluzione in sede penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio di impugnativa di una sanzione disciplinare irrogata nell’ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, nel caso in cui non ricorra il presupposto della costituzione del datore di lavoro quale parte civile nel processo penale.
Cass. civ., sez. lav., ord., 29 novembre 2024, n. 30748
Licenziamento per giusta causa: la sentenza penale è vincolante?
I Fatti
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte, esprimendosi in materia di licenziamento per giusta causa relativo ad un rapporto di lavoro privato, ha chiarito che il giudice del lavoro non deve sempre tener conto dell’accertamento contenuto nel giudicato di assoluzione in ambito penale, ma ha il potere di ricostruire autonomamente i fatti e pervenire a valutazioni differenti.
Nello specifico, in seguito alla sentenza di secondo grado che aveva precluso una diversa valutazione in sede disciplinare, veniva proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Licenziamento per giusta causa: la sentenza penale è vincolante?
La decisione della Cassazione
Il secondo motivo è stato considerato fondato dai Giudici, i quali hanno evidenziato che non appariva pertinente il richiamo operato dalla Corte di Appello all’art. 653 c.p.p., relativo esclusivamente al rapporto di lavoro del dipendente pubblico.
Era, invece, più opportuno il rimando all’art. 654 c.p.p., che regola l’efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione nei giudizi civili e amministrativi.
La Suprema Corte, tuttavia, ha posto in luce che, ai sensi di tale norma, nei giudizi civili o amministrativi non di danno, il giudicato penale di assoluzione non è opponibile a soggetti, che non abbiano partecipato al relativo processo, per cui la «sentenza penale» non ha efficacia di giudicato nel giudizio di impugnativa di una sanzione disciplinare irrogata nell’ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, nel caso in cui non ricorra il presupposto della costituzione del datore di lavoro quale parte civile nel processo penale.
Peraltro, ha continuato la Cassazione, la valutazione della gravità del comportamento del lavoratore, ai fini della verifica della legittimità del licenziamento per giusta causa, deve essere effettuata dal giudice del lavoro «tenendo conto dell’incidenza del fatto commesso sul particolare rapporto fiduciario che lega le parti nel rapporto di lavoro, delle esigenze poste dall’organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione, indipendentemente dal giudizio che del medesimo fatto dovesse darsi ai fini penali.»
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Avv. Francesco Pavan