AVVISO DI GIACENZA E LETTERA DI LICENZIAMENTO: COSA SAPERE

Molti pensano che basti non ritirare la raccomandata per bloccare azioni giudiziarie, pagamenti di multe, e quant’altro.
Non è così e anche il semplice avviso di giacenza produce effetti, addirittura in tema di licenziamento.

Cosa stabilisce la Sentenza della Cassazione n. 20864 del 21/08/2018, Sezione Lavoro

In tema di licenziamento, qualora la lettera del datore di lavoro sia spedita a mezzo raccomandata, non trattandosi della notifica di un atto giudiziario ma esclusivamente della comunicazione dell’atto di licenziamento adottato dal datore di lavoro, la conoscenza è provata anche dal solo avviso di ricevimento.

I fatti

La Corte d’Appello respingeva il reclamo di un dipendente di Poste Italiane SpA, ritenendo legittimo il licenziamento disciplinare intimatogli con apposita lettera a seguito di una contestazione in cui si addebitava al lavoratore di aver effettuato sul proprio conto corrente presso l’ufficio postale il versamento di una serie di assegni intestati a persone diverse da lui, in violazione della clausola di non trasferibilità e delle norme sull’antiriciclaggio.

La Corte d’Appello riteneva infondata la tesi del lavoratore che deduceva la nullità del licenziamento per averne avuto conoscenza solo al rientro da un periodo di malattia e quindi fuori termine rispetto ai 30 giorni dalla presentazione delle giustificazioni, per l’invio da parte del datore di lavoro della comunicazione del provvedimento.

Nel ricorso per Cassazione, il lavoratore sostiene  che il primo atto di cui egli è venuto a conoscenza sarebbe stato la lettera di licenziamento intimatogli dal datore di lavoro al suo rientro in ufficio, in quanto in precedenza nessuna lettera gli sarebbe stata ritualmente recapitata.

La Cassazione stabilisce che nella fattispecie in esame, non trattandosi della notificazione di un atto giudiziario ma esclusivamente della comunicazione dell’atto di licenziamento adottato dal datore di lavoro, la questione giuridica è costituita solo dall’accertamento dell’avvenuta conoscenza o meno da parte del dipendente della decisione datoriale, attraverso la ricezione della lettera raccomandata.
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La Suprema Corte ribadisce che il mezzo utilizzato dal datore di lavoro, la spedizione di una lettera raccomandata, ha comunque consentito al lavoratore di giungere a conoscenza della raccomandata anche attraverso l’avviso apposto sulla porta dell’abitazione del deposito presso la casa comunale.

Pertanto disinteressarsi degli avvisi di ricevimento inseriti nella cassetta della posta dal Postino, è un comportamento da non tenere perché produce sempre della conseguenze e non è mai privo di effetti.

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Avv. Francesco Pavan

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