DISTURBO QUIETE PUBBLICA: NECCESSARIE PIU’ PERSONE

DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA: BASTA LA PROVA CHE I RUMORI INVESTONO PIU’ PERSONE

«L’affermazione di responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone di cui all’art. 651, comma 1, c.p., posto a tutela dell’ordine pubblico inteso come aspetto della tranquillità pubblica, non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell’effettivo disturbo di più persone mediante effettuazione di perizia fonometrica, ma è sufficiente che il giudice, con qualunque mezzo, accerti l’idoneità in concreto della diffusività del rumore a disturbarne un numero indeterminato, pur se poi concretamente solo taluna di esse se ne possa lamentare».

Cass. pen., sez. IV, ud. 17 aprile 2024 (dep. 20 maggio 2024), n. 19748

DISTURBO QUIETE PUBBLICA: NECCESSARIE PIU’ PERSONE

I Fatti

il Tribunale monocratico di Taranto condannava un imputato, titolare di un’impresa edile, alla pena di giustizia nonché al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili in relazione al reato di cui all’art. 659 c.p, per aver disturbato l’occupazione e il riposo di due persone e delle rispettive famiglie facendo stazionare i camion della propria azienda con i motori accesi sotto le loro abitazioni o nelle immediate vicinanze per il carico e scarico della merce, in orari vietati (dalle 5 alle 7 del mattino e dalle 14 alle 16 del pomeriggio).

La decisione della Cassazione

La Corte ribadisce la necessità che il fastidio sonoro non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa o agli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione, occorrendo invece che la propagazione delle onde sonore sia estesa quanto meno ad una consistente parte degli occupanti l’edificio, in modo da avere una diffusa attitudine offensiva ed un’idoneità a turbare la pubblica quiete.

Ciò perché la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, avuto riguardo al bene protetto, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare.

DISTURBO QUIETE PUBBLICA: NECCESSARIE PIU’ PERSONE

Allorché il giudice di merito riscontri tale situazione, è del tutto indifferente che una o più persone abbiano effettivamente avvertito il disturbo, avendosi comunque una lesione del bene giuridico tutelato dalla norma di pericolo in esame, cioè l’ordine pubblico inteso come tranquillità pubblica.

Di contro, quando la suddetta situazione di fatto non ricorra, le lamentele di una o più persone non bastano ad integrare la materialità del reato in argomento, ma è indispensabile una valutazione in concreto del pericolo creato alla quiete pubblica, da valutarsi con riferimento all’ambito spaziale delle propagazioni sonore.

La prova non dovrà necessariamente consistere in un accertamento effettuato mediante perizia o consulenza tecnica fonometrica ma ben può fondare il giudice il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura acquisiti agli atti, quali le dichiarazioni di coloro che siano in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti che per le modalità di uso e di propagazione la fonte sonora emetta rumori fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, riferita alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente, in contrasto con la tutela della tranquillità pubblica costituzionalmente protetta.

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Avv. Francesco Pavan

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