Per installare l’ascensore non occorre il preventivo parere dell’Assemblea Condominiale.
Il caso prende le mosse da un’azione proposta da alcuni condomini, i quali avevano convenuto in giudizio altri condomini chiedendo al Tribunale di «sentire accertare il costo dell’ascensore installato da questi ultimi nel Condominio […], e le relative quote di contribuzione nelle spese di gestione e manutenzione dell’impianto».
A seguito del Giudizio il Tribunale accertava il riconoscimento del diritto degli attori all’acquisizione delle comproprietà dell’impianto ex art. 1121 c.c, accertava che il costo dell’ascensore fosse di euro 32.576,78 e determinava in proporzione e i rispettivi millesimi la quota di contribuzione a carico di ciascun attore.
Contro la decisione i soccombenti presentavano Appello, il quale veniva respinto, cosicché si è arrivati in Cassazione.
La Suprema Corte respingeva il ricorso sulla base di vari principi di diritto, tra i quali spicca il seguente:
L’installazione dell’ascensore non deve necessariamente essere preceduta da delibera assembleare.
La Suprema Corte ha evidenziato, coerentemente alle possibilità di utilizzo delle parti comuni da parte dei condomini, come l’installazione dell’ascensore possa essere: 1) deliberata dall’assemblea con le maggioranze previste dell’art. 1136 c.c., 2) realizzata direttamente con il consenso di tutti i condomini, 3) trattandosi di bene del quale si può usufruire separatamente «attuata anche a cura e spese di uno o di taluni condomini soltanto (con i limiti di cui all’art. 1102 c.c.) salvo il diritto degli altri partecipanti in qualunque momento di avvantaggiarsi della innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera».
Le spese di installazione dell’ascensore (a differenza di quelle per la manutenzione) si ripartiscono per millesimi.
La Cassazione, infine, con la ordinanza in commento approfondisce anche la corretta modalità di imputazione delle spese relative all’ascensore, precisando che quelle di manutenzione e quelle di installazione seguono un differente regime.
In particolare le prime (riferite quindi ovviamente ad un ascensore già installato) sono regolate dall’art.1124 c.c., e quindi accollate «per metà in ragione del valore elle singole unità immobiliari e per l’altra metà elusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano», mentre le spese relative ad una nuova installazione sono “caricate” come previsto dall’art. 1123 c.c., e cioè in ragione al valore proporzionale della proprietà di ciascun condomino.
Corte di Cassazione sez. II Civile ordinanza 11 luglio – 4 settembre 2017 n. 20713
Avv. Francesco Pavan