Lavoratore fuma nell’area air-side: legittimo il licenziamento

Lavoratore fuma nell’area air-side: legittimo il licenziamento

La tolleranza del datore di lavoro rispetto all’inadempimento degli obblighi gravanti sui dipendenti e afferenti al rapporto di lavoro non è di per sé idonea a far venire meno l’antigiuridicità della condotta, né dal punto di vista oggettivo né dal punto di vista soggettivo.

Cass. civ., sez. lav., ord., 24 marzo 2025, n. 7826

Con la pronuncia in analisi, la Cassazione si concentra sugli effetti della tolleranza del datore di lavoro rispetto alla generalizzata violazione del divieto di fumo nell’area air-side.

I Fatti

La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore che aveva fumato nei pressi dell’area air-side, insieme ad una decina di colleghi, nonostante il divieto di fumo.

La Società era stata condannata alla reintegrazione del lavoratore e al risarcimento del danno.

La Corte territoriale aveva evidenziato che in quella zona non vi era alcun cartello recante il divieto di fumo e che tutti si recavano lì a fumare compresi i superiori che non avevano mai adottato alcun provvedimento per sanzionare tale condotta consolidata e condivisa.

La società ricorreva per cassazione contestando che la Corte territoriale avesse considerato la mancata adozione di misure per far rispettare il divieto di fumo come un elemento in grado di eliminare l’illiceità della condotta del dipendente.

Lavoratore fuma nell’area air-side: legittimo il licenziamento

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha chiarito che «la tolleranza della datrice di lavoro rispetto all’inadempimento degli obblighi gravanti sui dipendenti e certamente afferenti al rapporto di lavoro (violazione del divieto di fumare in una determinata zona) non è di per sé idonea a far venire meno l’antigiuridicità della condotta, né dal punto di vista oggettivo né dal punto di vista soggettivo.»

Inoltre, è necessario che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, «così che l’errore risulti incolpevole, non suscettibile, cioè di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza» (Cass. n. 11253/2004).

L’ ignoranza incolpevole della condotta illecita può essere determinata anche dal comportamento dell’organo preposto al controllo di quell’attività, sempre che si accerti che l’affidamento che esso ingenera nel privato rivesta portata tale da escludere ogni incertezza sulla legittimità della condotta dello stesso.

Lavoratore fuma nell’area air-side: legittimo il licenziamento

Nel caso in esame, la Corte di merito, considerata pacifica l’esistenza del divieto di fumo in quella zona e la sua consapevolezza da parte del lavoratore, avrebbe errato nell’attribuire alla tolleranza datoriale l’effetto di escludere l’antigiuridicità della condotta del dipendente.

La Corte d’Appello non ha indagato sulla presenza di ulteriori elementi, atti a ingenerare nel lavoratore l’incolpevole convinzione di liceità della condotta e non ha esaminato se il dipendente avesse fatto il possibile per rispettare il divieto di fumo in modo che nessun rimprovero potesse essergli mosso.

Pertanto, i Giudici hanno considerato legittimo il licenziamento del trasgressore.

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Avv. Francesco Pavan