Conto corrente cointestato: Cosa succede se viene pignorato?

Può succedere più spesso di quello che si immagina: il conto corrente cointestato può essere pignorato.

Cos’è un conto corrente cointestato?

E’ un conto corrente intestato a due soggetti diversi, di solito marito e moglie o compagno e compagno, che diventa il conto corrente della “famiglia”: quello dove viene accreditato uno dei due stipendi, quello con cui si paga il mutuo, con il quale si paga la spesa settimanale, quello dove vengono accreditate le bollette.

Cosa succede a questo conto se uno dei due cointestatari non paga i propri debiti?

Se uno dei due cointestatari del conto non paga i propri debiti può subire una esecuzione, che può concludersi con il pignoramento del conto corrente, cioè con il “blocco del conto”.

In base al principio generale della responsabilità patrimoniale, è pacifica la possibilità per il creditore di aggredire il conto corrente intestato al debitore e ad altre persone.

In caso di pignoramento del conto cointestato per il debito di uno solo dei due soggetti titolari del conto, ci sono interessi diversi che si scontrano: quello del creditore che ha eseguito il pignoramento per recuperare i propri soldi, del debitore che ha subito il pignoramento e quelli degli altri intestatari del conto non debitori che non hanno subito nessun pignoramento.

Come si comporta la Banca?

Il Sistema Bancario, in genere, prende in custodia la quota di pertinenza del debitore che ha subito il pignoramento, determinata presuntivamente a norma dell’art. 1298 c.c., ovvero uguale a quella degli altri titolari del conto ( ad esempio: 1.000,00 € sul conto, 4 titolari del conto, a ciascuno si presume spettino € 250,00) e ritiene che sui conti con firme separate i contitolari non oggetto di esecuzione possano operare senza limitazioni sulla rimanente giacenza del conto.

I pochi precedenti giurisprudenziali permettono di ritenere che il pignoramento non possa colpire l’intera giacenza del conto cointestato.

Infatti con sentenza 18 Agosto 1993, n. 8758, la suprema Corte di Cassazione, ha espresso il principio secondo cui: “nel conto corrente bancario cointestato a più persone i rapporti interni tra i correntisti non sono regolati dall’art. 1854 c.c. che disciplina i rapporti tra i medesimi e la banca, ma dall’art. 1298, comma 2, in base al quale le parti di ciascuno dei debitori e creditori solidali si presumono uguali se non risulta diversamente, con la conseguenza che, nel giudizio instaurato nei confronti di uno solo dei contitolari del conto da parte di chi vanti una pretesa sulle somme depositate, non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri perché la sentenza resa in detto giudizio non è opponibile a questi ultimi.

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Avv. Francesco Pavan