Balconi pericolanti in condominio: la responsabilità è dei singoli condomini

Balconi pericolanti in Condominio: la responsabilità è dei singoli condomini non dell’Amministratore
In tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari per eliminare il pericolo, non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui all’art. 677 c.p. a carico dell’amministratore del Condominio.
Egli infatti non ha alcun potere di attuare tali interventi di manutenzione, ricadendo invece su ogni singolo proprietario l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall’attribuibilità dell’origine del pericolo stesso.
Cass. pen., sez. I, ud. 7 giugno 2022 (dep. 24 agosto 2022), n. 31592

I fatti

Il Tribunale di Messina condannava gli imputati per il reato di cui all’art. 677, comma 3, c.p. per aver omesso di provvedere ai lavori necessari alla messa in sicurezza dei balconi degli appartamenti di loro proprietà, siti in un edificio condominiale.
Secondo la tesi della difesa, la responsabilità per gli omessi interventi di manutenzione era da addebitarsi al mancato raggiungimento di una sufficiente volontà assembleare, ma il giudice ha sottolineato il fatto che nessuno degli imputati risultava aver diffidato l’amministratore di condominio per la messa in sicurezza dei balconi, né risultavano autonome iniziative in tal senso.
I proprietari delle singole unità abitative rivestono infatti una posizione di garanzia non totalmente delegabile ad altre persone, come l’amministratore di condominio.
Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ricordato che «in tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo, non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui all’art. 677 c.p.a carico dell’amministratore del condominio per non aver attuato interventi che non erano in suo materiale potere, ricadendo in siffatta situazione su ogni singolo proprietario l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo dell’origine della stessa (Sez. 1, n. 50366 del 07/10/2019, Assabese, Rv. 278081)».
 
Nella vicenda in esame, il Tribunale di Messina ha dunque correttamente affermato la penale responsabilità degli imputati che non si sono in alcun modo attivati per la rimozione del pericolo. Nessuna rilevanza può assumere il fatto che essi si siano sempre preoccupati di segnalare la situazione della facciata condominiale all’amministratore e che abbiano partecipato a tutte le assemblee condominiali, non potendo scaricare sull’amministratore la responsabilità. Secondo la consolidata giurisprudenza infatti «ai fini dell’integrazione del reato in parola che costituisce illecito contravvenzionale, è sufficiente la colpa e non è, quindi, necessario che la condotta omissiva sia motivata da una specifica volontà di sottrarsi ai dovuti adempimenti, essendo al contrario sufficiente a tanto anche un atteggiamento negativo dovuto a colpa».
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Avv. Francesco Pavan
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