Bambino provoca danno a compagno scuola: cosa sapere

Un Bambino definito “difficile” provoca un danno all’occhio di una compagna di classe: la Scuola risponde dei danni subiti dalla bambina?

Secondo una recente Sentenza della Cassazione la n. 8811 del 12/05/2020 della III Sezione Civile, c’è la responsabilità della Scuola.

Infatti, “con l’ammissione dell’allievo alla Scuola si determina un vincolo negoziale a carico dell’istituto con l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.”

I Fatti

Dalla ricostruzione dei fatti era emerso che una bambina, mentre si trovava nel cortile della Scuola per la ricreazione, si era avvicinata ad un cestino dei rifiuti di metallo quando un altro bambino aveva chiuso violentemente il coperchio.

Così facendo il coperchio aveva colpito l’occhio della bambina che rimaneva gravemente lesionato.

Il bambino che aveva chiuso il coperchio era già stato segnalato alla Scuola come “Bambino Difficile”.

La Decisione.

Secondo i Giudici della Cassazione l’ammissione dell’allievo a Scuola determina la creazione di un vincolo negoziale a carico dell’istituto.

Questo vincolo negoziale determina l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica.

La Scuola deve predisporre tutti gli accorgimenti necessari affinché non venga recato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto.

Tra le circostanze da tenere in considerazione ci sono:

  1. L’età degli alunni, c’è un onere di vigilanza crescente con la diminuzione dell’età;
  2. Presenza di “circostanze eccezionali” relative alla prevedibilità di pericoli derivanti da cose e persone, anche se estranee alla Scuola.

La Scuola, pertanto, risponde del fatto illecito commesso dagli allievi minori sotto la sua vigilanza, salvo che dimostri di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048, comma 3, c.c.).

In altri termini, incombe sul chi ha subito il danno l’obbligo di provare il fatto illecito commesso da un altro allievo, mentre è a carico della Scuola la prova di aver fatto tutto il possibile per impedire che l’illecito accadesse.

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Avv. Francesco Pavan

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