Non sempre in caso di guida in stato di ebrezza, rifiutarsi di eseguire l’alcoltest è penalmente rilevante.
La possibilità di procedere, su richiesta della Polizia stradale, all’accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario è circoscritta al caso di soggetti coinvolti in incidenti stradali e abbisognevoli di cure mediche.
Cass. pen., sez. IV, ud. 2 dicembre 2021 (dep. 10 giugno 2022), n. 22627
I fatti
La pronuncia in commento trae origine dal rifiuto del ricorrente di sottoporsi ad accertamento mediante apparecchiatura alcoltest, a seguito di un controllo mentre era alla guida del suo veicolo: in particolare, gli organi di P.G. lo sollecitavano a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale per l’espletamento del test, in quanto non disponevano dell’etilometro.
La decisione della Cassazione
A riguardo, la Corte di Cassazione evidenzia che l’art. 186, comma 5, C.d.S. prevede la possibilità di procedere all’accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie esclusivamente «per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche», con la conseguenza che tali due condizioni sono tassative e devono ricorrere congiuntamente.
Per quanto attiene, in particolare, al presupposto inerente alla sottoposizione a cure mediche, i Giudici evidenziano che l’art. 186, comma 5, C.d.S. delinea una «oggettiva condizione di affidamento del soggetto al personale medico per l’apprestamento di cure, nel contesto della quale si colloca l’accertamento del tasso alcolemico, a fini probatori, onde da tale presupposto non può in alcun modo prescindersi» (Cass. pen., n. 37395/2014).
Nel caso in esame, mentre ricorre senza dubbio la prima condizione, in quanto si era effettivamente verificato un incidente stradale, non ricorre la seconda, non risultando che il ricorrente avesse necessità di sottoporsi a cure mediche.
Gli organi di P.G., infatti, non disponevano dell’etilometro, per cui erano impossibilitati a sottoporlo ad alcoltest: da qui, la richiesta rivolta all’imputato di recarsi presso la più vicina struttura sanitaria per sottoporsi al test.
Dunque, la richiesta di accedere alla struttura sanitaria da parte della P.G. non era stata determinata da esigenze di carattere diagnostico-terapeutico, bensì esclusivamente di accertamento probatorio, connesse alla necessità di non «disperdere la prova del reato», con conseguente esclusione dell’applicabilità dell’art. 186, comma 5, C.d.S.
Ne deriva che la richiesta rivolta dagli operanti al conducente è illegittima e dunque il rifiuto, da parte di quest’ultimo, di ottemperarvi è penalmente irrilevante.