Incapacità di avere figli nascosta al marito: matrimonio nullo

Incapacità di avere figli nascosta al marito, matrimonio nullo anche per lo Sato Italiano.
Smentita in Cassazione la tesi adottata dai giudici d’appello, secondo cui la durata della convivenza come coniugi rende impossibile recepire la nullità delle nozze decisa in ambito ecclesiastico.
Cass. civ., sez. I, ord., 1° giugno 2022, n. 17910
Matrimonio nullo anche per lo Stato italiano – e non solo per la Chiesa cattolica –, nonostante i quasi sei anni di convivenza coniugale, se la moglie ha taciuto al marito di essere afflitta da amenorrea e di non potere perciò avere figli.

I fatti

Una volta ottenuta, in sede ecclesiastica, la nullità del matrimonio, l’uomo – Tizio – si rivolge alla giustizia italiana e chiede il riconoscimento del provvedimento emesso dai magistrati ecclesiastici e poggiato sul «dolo» della moglie – Caia –, la quale, spiega Tizio, «aveva taciuto di essere afflitta da amenorrea con conseguente incapacità di procreare».
Secondo quanto accertato in ambito ecclesiastico Tizio ha scoperto il problema di salute della moglie solo nel gennaio del 2015, cioè a quasi sei anni di distanza dalla celebrazione del matrimonio.
Per i giudici italiani, però, è impossibile accogliere la richiesta avanzata dall’uomo.
Ciò perché, osservano in Appello, non si può ignorare «la stabilità della situazione giuridica riferibile al rapporto matrimoniale» tra Tizio e Caia, stabilità «confermata dal protrarsi dell’unione, formalmente per oltre cinque anni – dal settembre 2009 al marzo 2015, epoca dell’autorizzazione a vivere separati ottenuta nel contesto del giudizio di separazione introdotto dalla donna –, ma sostanzialmente per oltre dieci, dal momento che la coppia aveva iniziato a convivere fin dall’anno 2004».
Per i giudici d’appello, quindi, vi è palesemente una condizione di fatto che «pone la decisione canonica in contrasto con l’ordine pubblico italiano», vista e considerata «la mancata considerazione, in sede canonica, del valore del rapporto matrimoniale in sé».
Impossibile, quindi, secondo la Corte d’appello, riconoscere validità al pronunciamento dei giudici ecclesiastici, e perciò impossibile ritenere nullo per lo Stato italiano il matrimonio tra Tizio e Caia.

La decisione della Cassazione

Di parere opposto, però, sono i magistrati della Cassazione, i quali, esaminando nei dettagli la vicenda, ritengono non rilevante il dato – ritenuto primario in appello – relativo alla «circostanza della convivenza coniugale protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione delle nozze».
Tale dato, difatti, non può cancellare ogni vizio di fondo del matrimonio, e il riferimento, da parte dei Giudici, è anche a vizi previsti dal Codice Civile italiano, come «quelli relativi alla libertà di stato o all’impedimento derivato da parentela».
«Se si seguisse l’analisi sostenuta in appello», scrivono i Giudici della Cassazione, «si dovrebbe affermare, per esempio, che anche la nullità del matrimonio del bigamo o dell’incestuoso non sarebbe in assoluto pronunciabile, laddove vi sia stata una convivenza come coniugi per almeno tre anni», e «ugualmente, per analoga ragione, non sarebbe suscettibile di delibazione la sentenza di nullità che nelle stesse condizioni e situazioni fosse stata pronunciata dal giudice ecclesiastico».
Invece, «la prolungata convivenza come coniugi, dopo il matrimonio, non può rilevare come limite generale per la delibazione di sentenze ecclesiastiche che abbiano accertato ipotesi di nullità del matrimonio previste come tali anche dall’ordinamento italiano», sanciscono i giudici della Cassazione.
I magistrati osservano poi che «il vizio genetico accertato dal tribunale ecclesiastico attiene, nel caso concreto, all’errore essenziale del marito siccome indotto da dolo della moglie: un errore sulle qualità personali della moglie stessa, da essa dolosamente taciute».
In particolare, «l’errore ha riguardato, secondo quanto dice la sentenza ecclesiastica, l’esistenza di una malattia (o, se si vuole, di una anomalia) tale da indurre la sterilità, e quindi da impedire, secondo quanto conforme alla sensibilità del marito, lo svolgimento della vita coniugale in un aspetto – la procreazione – per lui essenziale».
I magistrati annotano poi che «una simile condizione è presidiata da nullità anche per l’ordinamento interno, sul semplice presupposto dell’essenzialità dell’errore in base alle sensibilità dell’altro coniuge.
E in questi casi è vano discettare di matrimonio protratto per tre anni (o più) come elemento impeditivo della rilevanza della nullità o come elemento di sanatoria, ove si consideri che neppure il Codice Civile contempla un tale aspetto in analoga caratteristica funzionale, e che semmai pone semmai come impeditivo il decorso del distinto termine di un anno di coabitazione dalla cessazione della causa di invalidità, ovvero di un anno dalla scoperta dell’errore».
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Avv. Francesco Pavan
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