
Genitori separati divisi per scelta scuola: prevale interesse minore.
In caso di disaccordo tra i genitori separati sulla scelta della scuola del figlio, pubblica o privata religiosa, la laicità dello Stato non può trasformarsi in un principio superiore rispetto a tutti gli altri al punto da orientare necessariamente la scelta verso un istituto pubblico.
Cass. civ., sez. II, ord., 16 maggio 2024, n. 13570
Genitori separati divisi per scelta scuola: prevale interesse minore.
I Fatti
Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in una causa di divorzio. Oggetto della contesa tra i due ex coniugi è l’istituto scolastico a cui iscrivere il figlio una volta terminate le elementari: la madre, infatti, aveva ottenuto dal Tribunale l’autorizzazione all’iscrizione in prima media presso l’istituto privato religioso già frequentato dal minore, anche senza il consenso del padre.
La Corte di Appello aveva confermato la decisione di primo grado, sottolineando che dall’audizione del minore era emerso il suo desiderio di poter continuare a frequentare il medesimo istituto, «dove aveva numerose amicizie e buoni rapporti con gli insegnanti».
Dal canto suo, il padre, nell’impugnare la decisione, lamentava che essa «vanifica la laicità delle scuole pubbliche», realizzando una «coazione del minore verso una determinata religione», e che «i desideri espressi dal bambino non avrebbero dovuto assumere un rilievo decisivo circa la scelta in questione, così importante per la crescita».
Genitori separati divisi per scelta scuola: prevale interesse minore.
La decisione della Cassazione
Per i Giudici, infatti, «deve essere risolto in considerazione dell’esigenza di tutelare il preminente interesse dei minori a una crescita sana ed equilibrata, e importa una valutazione di fatto che può ben essere fondata sull’esigenza, in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa» (Cass. n. 21553/2021).
Dunque, «in caso di contrasto tra genitori in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione, ai sensi dell’art. 337-ter, comma 3, c.p.c., è rimessa al giudice.
Il Giudice chiamto in via del tutto eccezionale a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraverso l’adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore a una crescita sana ed equilibrata».
Il conflitto sulla scuola primaria e dell’infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando, innanzitutto, «la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell’età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell’istituto scolastico rispetto all’abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l’accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione» (Cass. n. 26820/2023).
Genitori separati divisi per scelta scuola: prevale interesse minore.
La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l’esigenza di garantire la piena libertà di credo religioso a favore del minore «era da ritenere recessiva rispetto al superiore interesse di quest’ultimo di soddisfare i propri desideri di continuare la frequentazione della scuola privata e di garantirne la crescita equilibrata e stabile, fondata sui riferimenti sociali acquisiti».
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Avv. Francesco Pavan