Alcoltest: nessun obbligo di avvisare il Difensore di fiducia.

Alcoltest: nessun obbligo per la Polizia di avvisare il Difensore di fiducia

Protagonista della vicenda in esame è un imputato, accusato di aver guidato la sua autovettura in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 1,72 g/l alla prima prova e di 1,63 g/l alla seconda prova dell’alcoltest. In occasione dell’esame con l’alcoltest, l’interessato non era stato informato della possibilità di avvisare il proprio difensore di fiducia.

Cass. pen., sez. IV, ud. 29 febbraio 2024 (dep. 25 marzo 2024), n. 12178

I Fatti

La Corte d’Appello ha ritenuto infondato il motivo di gravame con il quale l’imputato in questione aveva lamentato il mancato avviso al difensore di fiducia, nonostante fosse intervenuta la nomina, ed il mancato avviso all’imputato che poteva farsi assistere dal legale stesso.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il protagonista di tale vicenda, sostenendo che gli operanti non avevano comunicato al difensore di fiducia la facoltà di assistere all’atto irripetibile consistente nell’accertamento etilometrico.

La decisione della Cassazione

Secondo l’art. 356 c.p.p. non sussiste alcun obbligo per la polizia giudiziaria di dare avviso al difensore di fiducia dell’interessato del compimento dell’alcoltest. Infatti, in tema di guida in stato di ebbrezza, «l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., deve essere rivolto al conducente del veicolo solo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’acolemia, con la richiesta di sottoporsi al relativo test, ma tali avvisi non devono, invece, essere dati al conducente all’atto del compimento di accertamenti preliminari e meramente esplorativi, quali il blow test» (Cass. n. 5396/2011).

Pertanto, il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Avv. Francesco Pavan

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