La revoca della donazione per ingratitudine: i presupposti

La revoca della donazione per ingratitudine, quali i presupposti.
L’ingiuria grave che giustifica la revocabilità della donazione deve consistere in un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e nell’irrispettosità della dignità del donante.
Cass. civ., sez. II, ord., 29 aprile 2022, n. 13544

I fatti

Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla revoca della donazione indiretta di un immobile effettuata dalla madre a favore del figlio ex art. 801 c.c. Dall’istruttoria condotta in appello, infatti, erano emersi comportamenti, posti in essere dal donatario direttamente nei confronti della donante, che confermavano «l’esistenza della manifestazione esterna, continua e durevole di un sentimento di forte opposizione del donatario nei confronti della donante».

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha evidenziato che l’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la «manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario» (Cass. civ., n. 20722/2018).
Alla luce di tali osservazioni, i Giudici hanno confermato la decisione di secondo grado, in quanto i comportamenti posti in essere dal donatario erano qualificabili, ai fini previsti dall’art. 801 c.c., come una grave ingiuria, trattandosi, in effetti, di «una pluralità di comportamenti strettamente connessi e rivolti verso la persona della domante e tale non poter essere tollerati secondo un sentire ed una valutazione di normalità».
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Avv. Francesco Pavan
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